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Regolamento

R.R. Lombardia 16/2003

Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio ambientale e disciplina dell’attività venatoria"

Normativa regionaleR.R. Lombardia 16/2003

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Regolamento lombardo di attuazione di varie disposizioni della l.r. 26/1993 in materia di fauna selvatica e attività venatoria. Disciplina zone A/B/C per cani da caccia e prove cinofile, richiami vivi di cattura, caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi, allevamenti di fauna autoctona e addestramento di cani giovani. Alcune parti sono state modificate o abrogate nel 2022; restano efficaci solo le disposizioni non superate.

Regolamento su zone cinofile, richiami vivi, caccia in zona Alpi, allevamenti faunistici e addestramento cani

Regolamento di attuazione in materia venatoria e faunistica

Il regolamento regionale della Lombardia dà attuazione a diverse disposizioni della l.r. 26/1993 in tema di protezione della fauna selvatica, attività venatoria, allevamenti e addestramento cinofilo. La disciplina riguarda il solo territorio regionale e, per più profili, distingue tra competenze della Regione e della Provincia di Sondrio.

Ambito generale di applicazione

Il provvedimento detta norme attuative degli artt. 21, 26, 27, 39 e 43 della legge regionale sulla fauna selvatica e sull’attività venatoria. La disciplina è organizzata per capi tematici e regola in particolare le zone per l’allenamento dei cani da caccia, i richiami vivi, la caccia in zona Alpi, gli allevamenti di fauna selvatica e l’addestramento dei cani giovani.

Zone per allenamento, addestramento e prove cinofile

Le zone destinate all’allenamento e all’addestramento dei cani da caccia e alle prove cinofile sono suddivise in tre tipologie: zone A, B e C.

Zone A

Le zone A sono destinate alle prove cinofile. Le richieste di istituzione possono essere presentate dalla delegazione provinciale ENCI e dalle società specializzate riconosciute dall’ENCI; possono inoltre presentarle le associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e organizzate sul territorio provinciale, ma solo per prove relative a selezioni provinciali, regionali e nazionali nell’ambito dei campionati italiani, con parere favorevole dell’ENCI.

Nelle zone A è vietato lo sparo. Le prove devono essere inserite in un calendario trasmesso dall’ENCI ai competenti uffici regionali o provinciali della Provincia di Sondrio: entro il 30 novembre per il primo semestre dell’anno successivo ed entro il 30 aprile per il secondo semestre. Le prove sono aperte a cani da caccia iscritti e non iscritti ai libri genealogici ENCI; per i soli cani che devono sostenere la prova di lavoro per l’iscrizione al LIR è necessaria l’autorizzazione dell’ENCI.

Zone B

Le zone B sono istituite e gestite su richiesta di associazioni venatorie, associazioni cinofile, circoli e gruppi affiliati, associazioni professionali degli addestratori cinofili e imprenditori agricoli singoli o associati. Se giornaliere e destinate a prove cinofile esclusivamente su selvaggina naturale, possono ricadere anche in aree protette previo consenso dell’ente gestore.

Sul territorio a caccia programmata, con esclusione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura e del comparto di maggior tutela della zona Alpi, possono essere autorizzate zone giornaliere per prove cinofile esclusivamente su selvaggina di allevamento. In tal caso l’estensione non può superare 20 ettari in pianura e 30 ettari in collina o montagna per ogni giornata di prova. Nelle zone B è vietato lo sparo, salvo pistola a salve.

Zone C

Le zone C sono destinate all’addestramento e all’allenamento dei cani da caccia e dei falchi, nonché alle prove cinofile, anche con abbattimento per tutto l’anno di fauna da allevamento artificiale o in cattività appartenente a quaglia, fagiano, starna e germano reale forma domestica.

Devono avere superficie in corpo unico compresa tra 3 e 50 ettari. Non sono autorizzabili zone C a distanza inferiore a 200 metri da altre zone C o da zone di tutela, salve le autorizzazioni già in essere. Nelle zone C è vietato lo sparo nelle giornate di martedì e venerdì, anche se coincidenti con festività infrasettimanali.

Domanda e documentazione comune

L’autorizzazione all’istituzione e gestione delle zone C va richiesta entro il 30 novembre dell’anno precedente; quella per una prova cinofila nelle zone A, B e C almeno 30 giorni prima. L’autorizzazione per le zone B per allenamento e addestramento può essere richiesta senza limiti temporali; per le zone previste dai piani faunistici venatori provinciali o territoriali, la gestione va richiesta dal 1° settembre dell’anno precedente al periodo di riferimento.

Alla domanda si allegano, salvo le eccezioni previste per le prove organizzate dall’ENCI o da soggetti riconosciuti:

  • cartografia o planimetria della zona;
  • consenso scritto dei proprietari o conduttori dei terreni;
  • polizza assicurativa;
  • parere dell’ATC o del CAC competente;
  • consenso dell’ENCI per le prove in zona A;
  • regolamento di funzionamento per le zone permanenti e le B temporanee;
  • consenso dell’ente gestore dell’area protetta, se necessario.

Per le prove cinofile organizzate dall’ENCI, da società specializzate o da gruppi cinofili riconosciuti non sono richiesti alcuni documenti fondativi; è sufficiente la comunicazione ai competenti uffici regionali o provinciali nei 30 giorni precedenti, fermo restando il parere dell’ente gestore se la prova si svolge in area naturale protetta e il consenso del gestore della zona cinofila se ricade nell’areale interessato da zone A, B o C.

Segnalazione, permessi e quota di accesso

Le zone B e C devono essere segnalate lungo tutto il perimetro con tabelle di 20 x 30 cm recanti la tipologia della zona; le tabelle sono esenti da tasse regionali. Il titolare dell’autorizzazione rilascia ai soci ammessi nelle zone B, escluse le giornaliere, e nelle zone C permessi numerati progressivamente, trattenendone la matrice; per le zone C i permessi devono consentire l’annotazione dei capi abbattuti durante l’addestramento. Per l’accesso alle zone addestramento cani il titolare può richiedere una quota di partecipazione.

Copertura assicurativa

Il gestore di zone A, B e C deve stipulare una polizza di responsabilità civile a copertura dei danni che possano verificarsi durante l’attività cinofila nella zona interessata.

Richiami vivi di cattura

I richiami vivi di cattura, muniti di anello inamovibile numerato che ne legittima possesso e utilizzo, sono forniti ai cacciatori dai competenti uffici regionali o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio. Ogni Provincia istituisce una banca dati aggiornata con il numero di richiami detenuti senza anello, suddivisi per specie, comunicati da ciascun cacciatore.

Per il trasporto e la detenzione ai fini venatori sono previste modalità minime di contenimento e misure specifiche per allodola, merlo, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, pavoncella e colombaccio; per alcune specie sono ammesse anche ceste o cassette con tetto in tela, nei limiti di capienza indicati.

Caccia in zona Alpi: prelievo, selezione e gestione

La disciplina della caccia in zona Alpi, per la parte qui riportata, è stata in larga misura modificata o sostituita nel 2022; il testo fornisce la disciplina risultante e alcune norme transitorie ancora richiamate.

Pianificazione e piani di prelievo degli ungulati

I comitati di gestione, nel proporre i piani di prelievo selettivo degli ungulati, devono considerare capacità ricettiva degli ambienti, consistenza e struttura dei popolamenti tramite censimenti, distribuzione della pressione venatoria, criteri di prelievo per specie/sesso/classi di età, tempi e mezzi rispettosi della biologia delle specie e controllo statistico e biometrico dei capi abbattuti. I piani sono approvati con decreto dirigenziale.

Abilitazione alla caccia di selezione

Possono accedere alla caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi solo i cacciatori muniti di specifica abilitazione rilasciata dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio, dopo corso ed esame. L’esame comprende prova scritta, colloquio e prova pratica. Sono previste valutazioni di equipollenza per abilitazioni rilasciate da altre Regioni. Gli abilitati sono iscritti in appositi elenchi; per l’assistenza ai cacciatori di selezione è richiesta una ulteriore abilitazione con esame orale e iscrizione nell’elenco degli accompagnatori.

Censimenti e determinazione dei capi abbattibili

I competenti uffici regionali o provinciali, d’intesa con i comitati di gestione e dopo censimento della fauna stanziale alpina, determinano annualmente e comunque prima dell’apertura della stagione venatoria, per ogni specie, il numero complessivo dei capi abbattibili e il numero massimo prelevabile da ciascun cacciatore, in funzione delle densità massime potenziali.

Addestramento cani in zona Alpi

L’addestramento e l’allenamento dei cani sono consentiti solo agli ammessi nel Comprensorio Alpino di Caccia previo pagamento del contributo di gestione. Sono consentiti nei giorni aperti alla caccia, anche se i piani di abbattimento sono già stati completati. Prima dell’apertura della caccia e dopo il completamento dei piani di abbattimento, il cacciatore o l’accompagnatore non può detenere alcuno strumento di caccia. È inoltre previsto il divieto di impiantare appostamenti temporanei nei territori compresi nella zona di maggior tutela.

Strumenti e modalità di caccia

Per la caccia agli ungulati, salvo il cinghiale, è ammesso solo il fucile a canna rigata con palla unica e non più di due colpi per le carabine semiautomatiche. Per il cinghiale cacciato in squadra è consentito il fucile a canna liscia caricato a palla unica; il fucile a canna rigata è ammesso solo ai cacciatori incaricati di sostare in postazioni fisse. Sono vietate determinate munizioni spezzate e, salvo la caccia al cinghiale, le munizioni a palla asciutta per canna liscia. Sono inoltre vietati pistola-fuciletto e armi facilmente occultabili o con determinate caratteristiche tecniche non consentite; è disciplinato anche l’uso di fucili combinati e drilling, subordinato all’inidoneità all’uso delle canne non utilizzate nella giornata.

Allevamento di fauna selvatica autoctona

L’allevamento di fauna selvatica autoctona, limitatamente a mammiferi e uccelli, per fini alimentari, di ripopolamento, ornamentali o amatoriali, è soggetto ad autorizzazione dei competenti uffici regionali o provinciali e deve rispettare la normativa veterinaria, quella sul commercio internazionale di specie protette e le norme penali sul maltrattamento animale.

Nella domanda devono essere indicati dati del richiedente, sede dell’allevamento e specie allevate. Per gli allevamenti amatoriali o ornamentali di alcuni uccelli selvatici autoctoni appartenenti ai Fringillidi, fino a trenta capi, e per tordo bottaccio, tordo sassello, merlo e cesena, l’autorizzazione non è richiesta. Gli allevamenti per fini commerciali e di ripopolamento sono consentiti solo ai titolari di impresa agricola.

Gli allevamenti si distinguono in:

  • categoria A, se svolti da imprese o aziende agricole tecnicamente attrezzate in cui l’attività è unica o principale fonte di reddito;
  • categoria B, se svolti a integrazione del reddito;
  • categoria C, se amatoriali e ornamentali senza fini commerciali.

I titolari di allevamenti di tipo A e B devono tenere un registro annualmente trasmesso alla Regione o alla Provincia di Sondrio, con indicazione di specie, sesso se identificabile, utilizzazione e, in caso di cessione, destinatario; il modello del registro è definito con decreto dirigenziale. Gli animali destinati al ripopolamento devono essere accompagnati da idonea certificazione sanitaria.

Allevamenti ornamentali e amatoriali di uccelli

Per l’allevamento ornamentale e amatoriale di uccelli di specie selvatiche autoctone è richiesta l’iscrizione alla FOI o ad altra associazione di ornicoltori riconosciuta a livello nazionale, regionale o internazionale. La domanda di autorizzazione indica il numero complessivo dei riproduttori e la loro provenienza.

Tutti gli uccelli allevati, salvo alcune specie espressamente escluse, devono portare un anello inamovibile fornito da una delle associazioni riconosciute. L’anello deve riportare numero di matricola dell’allevatore, anno di nascita e numero di individuazione dell’animale. In caso di cessione è rilasciata ricevuta di provenienza con i dati della specie, dell’anello, dell’allevatore e, se esistente, dell’autorizzazione dell’allevamento. Alle manifestazioni ornitologiche in Lombardia possono partecipare anche espositori di altre regioni se muniti dell’autorizzazione dell’autorità competente del luogo di provenienza.

Allevamenti di mammiferi

Per gli allevamenti di mammiferi i competenti uffici regionali o della Provincia di Sondrio possono vietare o imporre vincoli agli allevamenti di specie caratterizzate da elevata rusticità e prolificità che possano arrecare danni alle colture agricole.

Addestramento e allenamento dei cani da caccia fino a 15 mesi

L’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia di età non superiore a 15 mesi, se tatuati e/o muniti di microchip e iscritti all’anagrafe canina, è consentito anche nel periodo di chiusura dell’attività venatoria, con limiti specifici.

Sono consentiti per cinque giorni settimanali, esclusi martedì e venerdì, e non più di due cani contemporaneamente per cacciatore o gruppo di cacciatori. L’attività è ammessa nel territorio dell’ATC o del Comprensorio Alpino di iscrizione o di ammissione, sul territorio a caccia programmata e fuori dalle zone di divieto di caccia; è inoltre possibile nelle aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie previo consenso dei concessionari.

Restano comunque vietati:

  • nella zona Alpi di maggior tutela, comparto A;
  • nella zona Alpi di minor tutela, comparto B, e negli ATC nei mesi di aprile, maggio e giugno.

I competenti uffici regionali o provinciali, sentiti i comitati di gestione di ATC o CAC, possono disporre ulteriori limitazioni per gravi motivi di tutela della fauna selvatica o in caso di calamità naturali. Rimane fermo il divieto di allenamento e addestramento a tutela delle coltivazioni in atto.

Regime transitorio e cessazione di efficacia di atti precedenti

Con l’entrata in vigore delle modifiche ai capi II-VII del regolamento hanno cessato di avere efficacia le disposizioni dell’allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 55655 del 27 luglio 2004 sulla disciplina degli allevamenti di fauna selvatica.

Nelle more dell’integrazione del regolamento sulla caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi continuano ad applicarsi i regolamenti provinciali e le determinazioni in materia di abilitazione contenute nelle deliberazioni della Giunta regionale n. 7385/2017 e n. 1307/2019, nonché nei relativi decreti dirigenziali.

Disciplina sanzionatoria

Le violazioni del regolamento, nonché delle disposizioni dei regolamenti provinciali limitatamente alla caccia di selezione agli ungulati in zona Alpi, comportano l’applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti. La disposizione sanzionatoria originaria è stata però abrogata nel 2022, sicché il rinvio operativo va letto alla luce del quadro sanzionatorio vigente.

Considerazioni sull’attualità della disciplina

Una parte significativa del testo è stata modificata o abrogata dal regolamento regionale 27 luglio 2022, n. 6. Restano comunque rilevanti, in linea generale, le norme ancora applicabili su zone cinofile, richiami vivi, allevamenti e addestramento dei cani, mentre le disposizioni relative alla caccia in zona Alpi richiedono una lettura coordinata con le successive modifiche e con gli atti transitori richiamati.

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