Parere del Garante n. 356 del 14/08/2023
Parere su istanza di accesso civico - 14 agosto 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante si pronuncia, su richiesta del RPCT del Ministero dell’Università e della Ricerca, in sede di riesame di un diniego di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013. L’istanza riguardava la domanda "completa" di accreditamento/abilitazione di una scuola di specializzazione in psicoterapia con tutti gli allegati. Il Garante rileva che la documentazione sembra in larga parte riferita a persone giuridiche, per le quali non opera il limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013; tuttavia vi sono dati personali di persone fisiche che possono essere oscurati. Invita quindi l’amministrazione a riconsiderare la motivazione del diniego e, ove possibile, a valutare un accesso parziale, fermo restando che eventuali ulteriori limiti per interessi economici e commerciali restano fuori dalla propria competenza.
Parere sul riesame del diniego di un’istanza di accesso civico generalizzato a copia della domanda di accreditamento/abilitazione di una scuola di specializzazione in psicoterapia e relativi allegati
Parere su istanza di accesso civico relativa a una domanda di accreditamento/abilitazione di scuola di specializzazione
Il Garante per la protezione dei dati personali si esprime, su richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell’Università e della Ricerca, nel procedimento di riesame di un diniego di accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013. L’istanza riguardava la copia della domanda di accreditamento/abilitazione di una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia - Indirizzo Cognitivo-Comportamentale, comprensiva di tutti gli allegati.
Quadro normativo richiamato
Nel provvedimento sono richiamati il GDPR, il Codice privacy, l’art. 5 del d.lgs. 33/2013 sull’accesso civico e l’art. 5-bis del medesimo decreto sui limiti all’accesso. Sono inoltre menzionate le Linee guida ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, adottate d’intesa con il Garante, e il precedente provvedimento del Garante n. 521 del 15 dicembre 2016. Il Garante richiama anche l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice privacy quale base della propria competenza consultiva.
Oggetto dell’istanza e provvedimento di diniego
Dall’istruttoria emerge che la richiesta di accesso civico aveva ad oggetto una documentazione ampia e completa, comprendente la domanda di abilitazione e gli allegati, senza escludere il soggetto e la qualità dell’istante che ha ottenuto l’abilitazione. Il Ministero aveva negato l’accesso ritenendo la richiesta riconducibile ai casi di esclusione previsti dalla disciplina sull’accesso civico.
Valutazioni del Garante sulla tutela dei dati personali
Il Garante ribadisce che il proprio controllo riguarda esclusivamente la protezione dei dati personali. Ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR, sono dati personali solo le informazioni riferite a una persona fisica identificata o identificabile; ne restano quindi esclusi società, persone giuridiche, enti e associazioni, che non possono invocare il limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013. È però richiamata l’eccezione delle imprese individuali, quando l’informazione consenta l’identificazione della persona fisica.
Rilievi sul diniego e sulla motivazione fornita
Nel caso concreto non risulta che il controinteressato abbia formulato opposizione all’accesso. Inoltre, il provvedimento di diniego non esponeva, neppure in termini generali, le ragioni di protezione dei dati personali poste a fondamento del rifiuto, limitandosi a richiamare gli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. Successivamente, nella nota integrativa, il Ministero ha precisato che la trasmissione della domanda completa potrebbe pregiudicare i dati personali di numerosi soggetti e gli interessi economici e commerciali, poiché gli allegati comprenderebbero atto costitutivo, statuto, documenti di identità, curricula, bilanci, previsioni economiche e contratti di locazione.
Valutazione sulla natura dei documenti e possibilità di oscuramento
Il Garante osserva che, per come descritti, molti documenti sembrano riferirsi prevalentemente a persone giuridiche, come l’atto costitutivo, lo statuto, i bilanci, le previsioni economiche e i contratti di locazione connessi all’attività formativa. Per tali documenti non può essere invocato il limite fondato sulla protezione dei dati personali. Restano invece presenti dati personali in documenti di identità e curricula del gestore, del legale rappresentante e dei docenti, nonché nei contratti di locazione qualora il locatore sia una persona fisica; tali dati potrebbero essere rimossi o oscurati.
Indicazioni conclusive al Ministero
Il Garante invita il Ministero a rivalutare la motivazione del diniego, fornendo nel riscontro all’accesso civico una spiegazione congrua e completa circa l’effettiva sussistenza di un pregiudizio alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013. In mancanza di tali presupposti, l’amministrazione è invitata a considerare l’accesso parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4, d.lgs. 33/2013, con oscuramento dei dati personali presenti.
Ulteriori limiti e possibile accesso documentale
Resta ferma la possibilità che la documentazione possa essere negata anche per altri limiti all’accesso civico, in particolare quelli relativi agli interessi economici e commerciali di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. 33/2013, profilo che però esula dalla competenza del Garante. Viene infine ricordato che l’istante può eventualmente riproporre la richiesta nella diversa cornice dell’accesso documentale ex artt. 22 ss. della l. 241/1990, dimostrando un interesse diretto, concreto e attuale.
Punti principali
Oggetto del parere e contesto procedurale
Il parere è reso ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, nell’ambito del riesame di un diniego opposto dal Ministero dell’Università e della Ricerca a una richiesta di accesso civico generalizzato relativa alla domanda di accreditamento/abilitazione di una scuola di specializzazione in psicoterapia e ai relativi allegati.
Limiti della competenza del Garante
L’Autorità ribadisce che il proprio scrutinio è limitato alla tutela dei dati personali, ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, del GDPR. Pertanto, società, persone giuridiche, enti e associazioni non rientrano nell’ambito della protezione dei dati personali, salvo il caso delle imprese individuali quando i dati consentano l’identificazione di una persona fisica.
Insufficienza della motivazione del diniego
Nel provvedimento di diniego non sono indicati, neppure in via generale, specifici motivi di protezione dei dati personali. Il Ministero ha poi rappresentato, in nota integrativa, che l’ostensione integrale potrebbe pregiudicare la privacy di numerosi soggetti e anche interessi economici e commerciali, ma il primo profilo non risulta adeguatamente esplicitato nel diniego originario.
Documentazione prevalentemente riferita a soggetti non persone fisiche
Secondo quanto rappresentato, molti documenti richiesti sembrano riguardare soprattutto persone giuridiche, come atto costitutivo, statuto, bilanci, previsioni economiche e contratti di locazione funzionali all’attività formativa. Per tali atti non è richiamabile il limite dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013.
Presenza di dati personali oscurabili e accesso parziale
Nei documenti sarebbero comunque presenti dati personali, ad esempio nei documenti di identità e nei curricula del gestore, del legale rappresentante e dei docenti, nonché nei contratti di locazione se il locatore è persona fisica. Il Garante suggerisce che tali dati possano essere rimossi o oscurati, valutando un accesso parziale ex art. 5-bis, comma 4, d.lgs. 33/2013.
Ulteriori limiti all’accesso e alternativa dell’accesso documentale
Resta salva la possibile incidenza di altri limiti all’accesso civico, in particolare quelli relativi agli interessi economici e commerciali di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. c), d.lgs. 33/2013, che non sono però oggetto della competenza del Garante. È inoltre richiamata la possibilità per l’istante di riproporre la domanda ai sensi degli artt. 22 ss. della l. 241/1990, qualora sussista un interesse diretto, concreto e attuale.
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