Parere del Garante n. 361 del 31/08/2023
Parere su una proposta di legge regionale volta a disciplinare le modalità del trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle attività di spettanza nell’ambito dei compiti attribuiti al Punto unico Regionale (P.U.R) - 31 agosto 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante esamina la proposta di legge regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il connesso schema di regolamento attuativo relativi al trattamento dei dati personali svolto dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità nell’ambito delle attività del Punto unico regionale (P.U.R.). Il trattamento riguarda anche categorie particolari di dati ex art. 9 GDPR e dati relativi a condanne penali, reati e misure di sicurezza ex art. 10 GDPR, connessi alla gestione di persone sottoposte a misura di sicurezza e alla programmazione/gestione delle REMS. Il parere è favorevole, ma sullo schema di regolamento il Garante richiede una serie di integrazioni e precisazioni: maggiore determinatezza su ruoli e trattamenti affidati a Insiel S.p.A., tassatività dei dati trattati, disciplina più puntuale degli accessi e delle comunicazioni, clausole di salvaguardia per la diffusione, rafforzamento delle misure di sicurezza, limitazione della trasmissione via PEC e migliore articolazione dei tempi di conservazione e del trattamento per finalità statistiche e di archiviazione.
Parere favorevole con condizioni su proposta di legge regionale Friuli Venezia Giulia e relativo schema di regolamento per il trattamento dati del Punto unico regionale (P.U.R.)
Parere su proposta di legge regionale e schema di regolamento per il trattamento dati del Punto unico regionale (P.U.R.)
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha richiesto il parere del Garante su una proposta di legge regionale e sul relativo schema di regolamento attuativo concernenti il trattamento dei dati personali svolto dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità nell’ambito delle attività attribuite al Punto unico regionale (P.U.R.), istituito in attuazione dell’articolo 3 dell’Accordo Stato-Regioni del 30 novembre 2022 sulla sanità penitenziaria e sulla gestione dei pazienti con misura di sicurezza.
Il parere riguarda trattamenti che coinvolgono anche categorie particolari di dati ex art. 9 GDPR e dati relativi a condanne penali, reati e misure di sicurezza ex art. 10 GDPR. Il Garante esprime un parere favorevole sulla proposta di legge regionale e favorevole con condizioni sullo schema di regolamento, richiedendo però modifiche puntuali per assicurare conformità al GDPR e al Codice privacy.
Quadro normativo di riferimento
Il Garante richiama:
- l’art. 57, par. 1, lett. c), GDPR, quale base della funzione consultiva;
- l’art. 154, comma 5, del Codice privacy;
- gli artt. 2-sexies e 2-octies del Codice, per la disciplina dei trattamenti di dati particolari e dei dati relativi a condanne penali e reati;
- l’art. 28, par. 3, GDPR, per il ruolo del responsabile del trattamento;
- gli artt. 5, 6, 9, 10, 24, 25, 29, 32 e 89 GDPR, nonché le pertinenti disposizioni del Codice e delle regole deontologiche applicabili ai trattamenti statistici e di archiviazione.
La disciplina regionale si innesta inoltre sulle norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria e superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
Oggetto della disciplina regionale
Lo schema di regolamento è volto a disciplinare il trattamento dei dati personali svolto dalla Direzione centrale competente per lo svolgimento delle attività riconducibili al P.U.R., in particolare quelle funzionali alla gestione dei pazienti sottoposti a misura di sicurezza.
Tra le attività ricordate vi sono:
- il raccordo con i Dipartimenti di Salute Mentale e con le Aziende sanitarie;
- le interlocuzioni con l’autorità giudiziaria e l’amministrazione penitenziaria;
- l’indicazione della residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS);
- la gestione della lista di attesa regionale delle REMS;
- la ricerca e facilitazione di soluzioni assistenziali in contesti non detentivi.
Valutazione del Garante sui ruoli e sulla base di liceità
Lo schema individua l’Amministrazione regionale quale titolare del trattamento e la Società Insiel S.p.A. quale responsabile del trattamento. Il Garante ritiene necessario che l’articolo 2 sia integrato per specificare con precisione rispetto a quali trattamenti Insiel S.p.A. sia responsabile, senza rinvii generici o per relationem.
Quanto alla base di liceità, il regolamento richiama l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri e si coordina con l’art. 3 dell’Accordo Stato-Regioni, con l’art. 2, comma 2, del d.lgs. 23 dicembre 2010, n. 274, e con l’art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. 23 maggio 2016, n. 102.
Dati trattati, accesso e comunicazioni
L’articolo 4 dello schema individua gli interessati nei soggetti indagati, imputati, internati e sottoposti a misure di sicurezza e ricomprende anche dati idonei a rivelare lo stato di salute, nonché dati relativi a condanne penali, reati e misure di sicurezza.
Sul punto, il Garante osserva che:
- l’elenco delle categorie di dati trattati deve essere reso tassativo e non esemplificativo, per ragioni di certezza normativa e trasparenza;
- l’articolo 7 deve distinguere i diversi livelli di accesso dei soggetti autorizzati, in base alle rispettive attribuzioni;
- deve essere meglio circoscritta la platea dei possibili destinatari delle comunicazioni, così da limitare l’accesso alle sole informazioni necessarie;
- al comma 4 va inserita, dopo le parole "essere comunicati", la locuzione ", ove previsto dalla legge, ", per raccordare correttamente legge regionale, regolamento e Accordo Stato-Regioni.
Divieto di diffusione e clausole di salvaguardia
Il comma 5 dell’articolo 7 vieta la diffusione dei dati, salvo diversa previsione legislativa o regolamentare. Il Garante chiede di integrare tale previsione con una clausola di salvaguardia riferita espressamente all’art. 2-septies, comma 8, del Codice, al fine di evitare incertezze interpretative, in particolare con riguardo ai dati appartenenti alle categorie di cui agli artt. 9 e 10 GDPR.
Misure di sicurezza e trasmissione dei dati
L’articolo 8 disciplina le misure di sicurezza del trattamento, ma il Garante lo ritiene insufficiente e sollecita un rafforzamento delle garanzie, in particolare per:
- la trasmissione dei dati mediante l’applicativo informatico Gifra-Visura/Iteratti;
- l’uso di Sharepoint, che non deve determinare una duplicazione delle informazioni già presenti nel sistema di protocollo e conservazione documentale.
Più in generale, il Garante auspica una disciplina più dettagliata dei profili di sicurezza, comprensiva di:
- limitazione del trattamento, per impostazione predefinita, ai soli dati necessari per ciascuna finalità;
- pseudonimizzazione e cifratura;
- autenticazione informatica a più fattori;
- registrazione degli accessi e delle operazioni compiute dal personale autorizzato.
Con specifico riferimento alla PEC, il Garante osserva che essa non garantisce la riservatezza end-to-end della trasmissione e richiede che il provvedimento chiarisca che:
- i dati siano trasmessi come allegati protetti;
- la password sia comunicata tramite canale diverso;
- l’oggetto del messaggio non contenga dati personali;
- il testo della PEC sia il più possibile generico.
Conservazione dei dati, statistiche e archiviazione
L’articolo 9 prevede una conservazione massima di trenta anni dalla raccolta, coerente con la durata massima della misura di sicurezza detentiva, e consente l’uso dei dati per archiviazione e per statistiche in forma aggregata.
Il Garante chiede però di:
- differenziare i tempi di conservazione in relazione alla tipologia di dati e alle finalità perseguite, in applicazione del principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 5, par. 1, lett. e), GDPR;
- precisare che l’aggregazione finalizzata alla conservazione per scopi statistici deve rendere i dati non più identificativi;
- richiamare espressamente, per il trattamento statistico svolto da soggetti del SISTAN, gli artt. 5, 89 GDPR, gli artt. 104 e seguenti del Codice, le Regole deontologiche dell’Allegato A4 al Codice e il d.lgs. 322/1989;
- richiamare, per l’archiviazione nel pubblico interesse, gli artt. 6, par. 1, lett. e), 9, par. 2, lett. g), e 89 GDPR, l’art. 2-sexies, comma 2, lett. cc), del Codice e le Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica.
Conclusioni
Il Garante esprime parere favorevole:
- sulla proposta di legge regionale;
- sullo schema di regolamento, ma soltanto a condizione che siano recepite le integrazioni e precisazioni indicate nel motivato parere.
Le condizioni riguardano principalmente la definizione dei ruoli, la tassatività delle categorie di dati, la disciplina degli accessi e delle comunicazioni, la protezione della diffusione, il rafforzamento delle misure di sicurezza, la corretta gestione della PEC, la differenziazione dei tempi di conservazione e la conformità dei trattamenti statistici e archivistici alla disciplina applicabile.
Punti principali
Oggetto e contesto istituzionale
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha chiesto il parere del Garante su una proposta di legge regionale e sul relativo schema di regolamento destinati a disciplinare il trattamento dei dati personali svolto dalla Direzione centrale competente nell’ambito dei compiti attribuiti al P.U.R., istituito in attuazione dell’Accordo Stato-Regioni del 30 novembre 2022 sulla sanità penitenziaria e sulla gestione dei pazienti con misura di sicurezza.
Base normativa e natura dei dati trattati
Il trattamento è ricondotto ai compiti di interesse pubblico e ai pubblici poteri della Regione e coinvolge dati personali anche appartenenti alle categorie particolari di cui all’art. 9 GDPR, nonché dati relativi a condanne penali, reati e misure di sicurezza di cui all’art. 10 GDPR. Il Garante richiama anche gli artt. 2-sexies e 2-octies del Codice privacy e le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione in materia di sanità penitenziaria e superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.
Ruoli del trattamento e responsabilità
Lo schema individua l’Amministrazione regionale quale titolare del trattamento e Insiel S.p.A. quale responsabile ex art. 28, par. 3, GDPR. Il Garante chiede tuttavia di integrare l’art. 2 specificando in modo puntuale rispetto a quali trattamenti Insiel S.p.A. operi come responsabile, evitando un richiamo solo per relationem.
Categorie di dati, accesso e comunicazione
L’elenco dei dati trattati deve essere reso tassativo e non meramente esemplificativo. In materia di accesso, il Garante chiede di distinguere i diversi livelli di consultazione in base alle specifiche attribuzioni dei dipendenti regionali e di definire in modo più preciso i potenziali destinatari delle comunicazioni, così che ciascuno acceda alle sole informazioni necessarie ai propri compiti istituzionali. La comunicazione alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti indicati dallo schema deve inoltre essere subordinata a un espresso vincolo normativo, con l’inserimento dell’inciso "ove previsto dalla legge".
Diffusione, sicurezza, conservazione e finalità ulteriori
È richiesta una clausola di salvaguardia espressa rispetto all’art. 2-septies, comma 8, del Codice per evitare dubbi sulla diffusione dei dati. Sul piano della sicurezza, il Garante sollecita misure più puntuali a tutela di integrità e riservatezza, anche per gli applicativi informatici richiamati e per l’uso della PEC, che non garantisce la cifratura end-to-end: occorre quindi l’invio di allegati protetti e messaggi con oggetto e contenuto non rivelatori di dati personali. Infine, i termini di conservazione vanno differenziati per tipologia di dati e finalità; per il trattamento statistico è necessario che l’aggregazione renda i dati non identificativi, mentre per archiviazione e statistiche valgono anche le pertinenti regole del Codice, del GDPR e della normativa di settore.
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