Salta al contenuto
Parere

Parere del Garante n. 355 del 10/08/2023

Provvedimento del 10 agosto 2023

Garante Privacy355

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante si pronuncia, su richiesta del RPCT del Comune di Pescara ex art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, sul riesame di un diniego di accesso civico generalizzato relativo a concessioni per due stabilimenti balneari. Il diniego comunale era motivato con il possibile pregiudizio alla protezione dei dati personali ex art. 5-bis, comma 2, lett. a), e con il rinvio all’accesso documentale ex l. 241/1990. L’Autorità osserva che la documentazione riguarda principalmente società concessionarie, rispetto alle quali il limite per tutela dei dati personali non è normalmente invocabile, ferma restando la presenza di alcuni dati personali circoscritti e oscurabili. Invita quindi l’amministrazione a rivalutare la motivazione, a verificare l’eventuale applicabilità di altri limiti dell’accesso civico e, in difetto, a consentire almeno un accesso parziale con anonimizzazione dei dati personali. Resta salva la possibilità per l’istante di riproporre la richiesta come accesso documentale, ove dimostri un interesse qualificato.

Parere sul riesame di un diniego di accesso civico generalizzato a copie di concessioni per due stabilimenti balneari del Comune di Pescara

Parere sul riesame di un diniego di accesso civico a concessioni demaniali marittime

Il Garante per la protezione dei dati personali si pronuncia, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d.lgs. 33/2013, sulla richiesta di parere formulata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Pescara in relazione al riesame di un diniego di accesso civico generalizzato. L’istanza riguardava la copia di concessioni concernenti due stabilimenti balneari.

Quadro normativo richiamato

Il parere si colloca nel perimetro dell’accesso civico generalizzato disciplinato dall’art. 5 del d.lgs. 33/2013, con particolare riferimento al limite del pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), e alla possibilità di un accesso parziale ai sensi dell’art. 5-bis, comma 4. Sono richiamati inoltre il GDPR, con la definizione di dato personale dell’art. 4, par. 1, n. 1, e il Codice privacy, art. 154, comma 1, lett. g), quale base delle competenze consultive del Garante. È altresì menzionata la disciplina dell’accesso documentale ex artt. 22 ss. della l. 241/1990, quale possibile canale alternativo.

Contenuto dell’istanza e motivazione del Comune

Dall’istruttoria risulta che l’istanza di accesso civico generalizzato aveva ad oggetto un’ampia documentazione relativa a concessioni demaniali marittime, comprensive di una concessione regionale e di concessioni suppletive di competenza comunale. Il Comune ha respinto l’istanza affermando la necessità di evitare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali e richiamando un precedente parere del Garante in materia di concessioni marittime. Ha inoltre rilevato che la richiesta era generica, non circoscritta e riferita a un arco temporale pluriennale, suggerendo che potesse essere più correttamente proposta come accesso documentale con puntuale indicazione degli atti richiesti.

Valutazioni del Garante sulla natura dei soggetti coinvolti

L’Autorità precisa che il proprio sindacato riguarda esclusivamente i dati personali riferiti a persone fisiche identificate o identificabili. Ne consegue che società, persone giuridiche, enti e associazioni non beneficiano della protezione riconducibile all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013, salvo il caso delle imprese individuali o di informazioni idonee a identificare una persona fisica. Nel caso esaminato, gli atti attengono a due società titolari di concessioni demaniali marittime.

Esito dell’esame istruttorio sui documenti trasmessi

Il Garante rileva che i documenti trasmessi dal Comune, in sede istruttoria, risultano privi di elaborati grafici di progetto, relazioni tecniche, planimetrie e fotografie. Nei documenti compaiono soprattutto elementi riferiti alle società controinteressate, ma anche alcuni dati personali circoscritti, quali nominativi, date di nascita, domicili, residenze, codici fiscali di titolari, legali rappresentanti, amministratori, progettisti e professionisti, nonché firme autografe e informazioni limitate su controversie giudiziarie o occupazioni non conformi già rimosse.

Rilievi sul difetto di motivazione del diniego

L’Autorità osserva che non risulta opposizione dei controinteressati all’accesso e che il provvedimento di diniego richiama in modo del tutto generico la protezione dei dati personali, senza fornire una descrizione, neppure sommaria, delle ragioni concrete che renderebbero l’ostensione pregiudizievole. Tale carenza motivazionale impedisce di comprendere perché l’accesso alla documentazione richiesta possa arrecare un concreto pregiudizio alla tutela dei dati personali.

Indicazioni del Garante: rivalutazione, accesso parziale e ulteriori limiti

Il Garante invita il Comune a rivalutare la motivazione del diniego, fornendo nel provvedimento di riscontro una spiegazione congrua e completa sull’eventuale sussistenza di motivi idonei a giustificare il limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013. Resta comunque ferma la possibilità di considerare eventuali ulteriori limiti all’accesso civico previsti dalla disciplina di settore con riferimento alle società, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. c), profilo che esula dalla competenza dell’Autorità. In alternativa, ove necessario, l’amministrazione può consentire un accesso parziale omettendo i dati personali presenti nei documenti.

Possibile ricorso all’accesso documentale

Il parere chiarisce infine che la documentazione può comunque essere resa ostensibile tramite la diversa disciplina dell’accesso documentale, qualora il richiedente riformuli l’istanza ex artt. 22 ss. l. 241/1990 motivando l’esistenza di un interesse qualificato, cioè diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti.

Conclusione

Il parere è sostanzialmente orientato a ritenere non adeguatamente motivato il diniego di accesso civico generalizzato, con invito al Comune di Pescara a riesaminare la richiesta e, se del caso, a procedere con un’ostensione parziale previa oscurazione dei dati personali non ostensibili.

Punti principali

Oggetto del parere e contesto procedurale

Il Garante è chiamato a rendere il parere previsto dall’art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013 su una richiesta di riesame proposta dal RPCT del Comune di Pescara in relazione al diniego di un’istanza di accesso civico generalizzato.

Contenuto dell’istanza e motivazioni del diniego

L’istanza riguardava copia delle concessioni relative a due stabilimenti balneari. Il Comune ha negato l’accesso richiamando il rischio di pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali ex art. 5-bis, comma 2, lett. a), d.lgs. 33/2013, nonché la genericità e l’ampiezza della richiesta, suggerendo l’alternativa dell’accesso documentale ex artt. 22 ss. l. 241/1990.

Limiti di competenza del Garante e natura dei dati

L’Autorità ricorda che la propria competenza riguarda la tutela dei dati personali, cioè le informazioni riferite a persone fisiche identificate o identificabili ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 1, GDPR. Le società, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni non rientrano in tale tutela, salvo il caso delle imprese individuali o di informazioni che consentano l’identificazione di una persona fisica.

Valutazione sulla documentazione esaminata

Dall’istruttoria emerge che gli atti riguardano due società titolari di concessioni demaniali marittime. Il Garante rileva che i documenti trasmessi contengono soprattutto informazioni riferite alle società, ma anche dati personali puntuali di titolari, legali rappresentanti, amministratori, progettisti e professionisti, oltre a firme autografe e riferimenti a controversie o occupazioni non conformi, che possono essere oscurati.

Critica alla motivazione del diniego e indicazioni operative

Il Garante osserva che non risulta opposizione dei controinteressati e che il provvedimento di diniego non espone in modo sufficiente i motivi concreti del pregiudizio alla protezione dei dati personali. Invita quindi il Comune a rivalutare la motivazione, a considerare l’eventuale accesso parziale ex art. 5-bis, comma 4, d.lgs. 33/2013 e a valutare anche altri limiti all’accesso civico eventualmente applicabili, non rientranti però nella specifica competenza dell’Autorità.

Possibile alternativa dell’accesso documentale

Resta salva la possibilità che la documentazione venga resa ostensibile tramite accesso documentale ex artt. 22 ss. l. 241/1990, qualora l’istante riformuli l’istanza allegando un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazioneaccesso civicotrasparenza amministrativaprotezione dei dati personaliinteroperabilità di banche dati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.