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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 33277/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione di merito che aveva rigettato le opposizioni a cartelle di pagamento e il ricorso per accertamento negativo del credito contributivo reclamando l'esenzione totale dal pagamento dei contributi agricoli unificati a favore del personale dipendente (a tempo determinato e indeterminato) in forza dello sgravio per i territori montani previsto dall'art. 8 della L. 25 luglio 1952, n. 991; si censura la decisione per aver ritenuto l'art. 8 implicitamente abrogato e dunque non applicabile, nonostante il quadro normativo successivo e le diverse disposizioni in materia

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 8 della L. n. 991/1952 (che prevedeva l'esenzione totale dal pagamento dei contributi agricoli unificati per i territori montani) è da considerarsi implicitamente abrogato e sostituito dal successivo sistema di sgravi contributivi previsto dalla L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 9, comma 5, e da altre norme successive; la Corte ha inoltre richiamato la pronuncia della Corte Costituzionale n. 182/2018 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte del D.Lgs. n. 179/2009 nella misura in cui questo aveva tentato di "salvare" l'art. 8, confermando così l'inapplicabilità dell'art. 8. Conseguenza: rigetto del ricorso e compensazione delle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • L. 25 luglio 1952, n. 991, art. 8

    esenzione dal pagamento dei contributi unificati in agricoltura "per i terreni situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare"

    La norma originariamente prevedeva esenzione totale per i datori di lavoro agricoli operanti in territori montani; la Corte ne ha ritenuto l'efficacia superata/implicitamente abrogata dalle successive norme di rango primario e dalla evoluzione del quadro normativo

  • D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, artt. 58 e 68

    Ha riformulato la disciplina delle imposte dirette incidendo sulle agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della L. 991/1952: elemento valutato a favore dell'abrogazione tacita della parte fiscale dell'art. 8

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 9

    Richiamato come riferimento successivo sulla definizione dei territori montani; utilizzato nella valutazione della compatibilità e della sovrapposizione normativa

  • L. 11 marzo 1988, n. 67, art. 9, comma 5

    "i premi ed i contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani, sono fissati in misura ridotta rispetto a quella ordinaria"

    Introdusse un regime di sgravi contributivi (riduzione) sostanzialmente incompatibile con l'esenzione totale prevista dall'art. 8 della L. 991/1952; la Corte ha ritenuto che questa disciplina abbia implicitamente soppiantato l'art. 8

  • D.Lgs. 1 dicembre 2009, n. 179, art. 1 e Allegato 1 (voce 1266)

    "voce n. 1266 dell'Allegato 1" (indicazione della L. n. 991/1952, art. 8 fra le norme da mantenere in vigore)

    Il decreto "salva-leggi" aveva indicato l'art. 8 come da mantenere in vigore, ma la Corte Costituzionale (sent. n. 182/2018) ha dichiarato incostituzionale quella parte del decreto nella misura in cui non riconosceva l'abrogazione tacita dell'art. 8, per eccesso di delega

  • L. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14

    Principio direttivo delega al Governo per la ricognizione e possibile salvezza delle norme anteriori al 1/1/1970; richiamata nel contesto della valutazione della corretta applicazione della delega e dell'eccesso di delega contestato alla disciplina di "salva-leggi"

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 182/2018

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte del D.Lgs. n. 179/2009 nella parte in cui manteneva in vigore l'art. 8 della L. 991/1952; ha confermato che al momento dell'adozione del decreto il disposto del '52 era già implicitamente abrogato e che il decreto ha ecceduto la delega nel tentativo di preservarlo

  • Altri riferimenti normativi citati (a titolo ricognitivo)

    Sono stati evocati vari provvedimenti e disposizioni (es. I. n. 1102/1971 art. 12; d.l. 942/1977 artt. 7 e 8; d.l. 402/1981 art. 13 come modificato dalla L. n. 537/1981; art. 24 d.l. n. 112/2008; d.lgs. n. 212/2010) ma la Corte ha deciso sulla base della successione normativa e dell'incompatibilità fra regime di esenzione del 1952 e successivi regimi di sgravi contributivi

Massime di principio

  • Quando una norma anteriore e una successiva disciplinano la stessa fattispecie con effetti giuridici inconciliabili (es. esenzione totale vs. riduzione contributiva), prevale la norma successiva: l'abrogazione tacita è configurabile.
  • L'inclusione di una norma in elenchi di "salvataggio" (c.d. salva-leggi) da parte di un decreto delegato può essere scrutinata e annullata dalla Corte Costituzionale se il Governo ha ecceduto la delega o non ha valutato correttamente che la norma fosse già tacitamente abrogata.
  • Il datore di lavoro che pretende l'applicazione di un beneficio agevolativo deve provare la persistenza della norma e la sua compatibilità con il quadro normativo successivo; non basta richiamare la norma originaria se questa è stata implicitamente sostituita o resa inefficace da leggi successive.
  • La valutazione dell'abrogazione tacita richiede l'analisi complessiva della disciplina nazionale: modifiche successive che istituiscono un diverso regime (anche se meno favorevole) possono implicitamente escludere l'applicabilità della disciplina anteriore.
  • La giurisprudenza di legittimità e le pronunce costituzionali costituiscono guide decisive per l'interpretazione dell'efficacia delle norme più antiche: decisioni consolidate della Cassazione e della Corte Costituzionale indicano come orientarsi in casi analoghi.
  • Distinzioni tra categorie di lavoratori contenute in testi normativi diversi non possono essere usate per reintrodurre un regime abrogato se la norma più recente si rivolge in termini generali al medesimo ambito applicativo.

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