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Circolare

Circolare INAIL n. 7 del 27 gennaio 2006

Copertura assicurativa degli oneri relativi al danno biologico in agricoltura. Addizionale sui contributi assicurativi per l’anno 2003.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce l’applicazione in agricoltura della disciplina indennitaria del danno biologico e la relativa copertura finanziaria tramite addizionale sui contributi assicurativi. Per l’anno 2003 l’aliquota dell’addizionale è fissata nella misura del 3,93% del contributo assicurativo dovuto. La gestione operativa della riscossione è affidata all’INPS, che incassa in via unificata i premi e i contributi agricoli e riversa all’INAIL la quota relativa all’assicurazione antinfortunistica. La circolare richiama anche la misura dell’1,42% applicata per gli anni 2000, 2001 e 2002.

Copertura del danno biologico in agricoltura: addizionale sui contributi assicurativi per l’anno 2003

Copertura assicurativa degli oneri relativi al danno biologico in agricoltura: addizionale sui contributi per l’anno 2003

La circolare INAIL n. 7 del 27 gennaio 2006 fornisce indicazioni sulla copertura degli oneri connessi al danno biologico nel settore agricolo. Il documento richiama il quadro normativo di riferimento e, in particolare, la determinazione dell’addizionale dovuta sui contributi assicurativi agricoli per l’anno 2003.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina trae origine dall’art. 13 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, che ha introdotto, ai soli fini dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il concetto di danno biologico come lesione dell’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale.

Per la copertura dei relativi oneri è prevista una specifica addizionale sui premi e sui contributi assicurativi. La circolare ricorda che la misura dell’addizionale e le modalità di corresponsione sono definite con decreto ministeriale e richiama, tra gli atti precedenti, il decreto ministeriale del 12 luglio 2000, la delibera del Commissario Straordinario n. 790 del 7 ottobre 2003, il decreto ministeriale del 27 aprile 2004 e la circolare INAIL n. 64 del 9 settembre 2004.

Misura dell’addizionale per il 2003

Per l’anno 2003 l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli è fissata nella misura del 3,93% del contributo assicurativo dovuto per lo stesso anno. La circolare segnala inoltre, a fini informativi, che per gli anni 2000, 2001 e 2002 l’addizionale era stata stabilita nella misura dell’1,42%.

Modalità di applicazione e riscossione

La procedura di applicazione dell’addizionale per il danno biologico in agricoltura è affidata integralmente all’INPS. L’ente gestisce la riscossione unificata dei premi e dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi del comparto agricolo e provvede al successivo versamento all’INAIL della quota relativa all’assicurazione antinfortunistica.

Finalità della circolare

Il documento ha quindi la funzione di aggiornare il settore agricolo sulla misura applicabile per l’anno 2003 e di chiarire che il meccanismo di riscossione resta centralizzato presso l’INPS, con riversamento all’INAIL della parte di competenza per la copertura del danno biologico.

Punti principali

Quadro normativo sul danno biologico

La circolare richiama l’art. 13 del decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, che ha introdotto per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il principio del danno biologico, definito come lesione all’integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico-legale. La copertura degli oneri relativi a tale voce è prevista mediante una specifica addizionale sui premi e sui contributi assicurativi, la cui misura e le modalità di corresponsione sono stabilite con decreto ministeriale.

Riferimenti ai provvedimenti precedenti

La circolare ricostruisce i principali atti già intervenuti in materia, tra cui il decreto ministeriale del 12 luglio 2000 con l’approvazione delle tabelle di menomazioni, di indennizzo del danno biologico e dei coefficienti, la delibera n. 790 del 7 ottobre 2003 sulla determinazione dell’addizionale per il periodo 2000-2005, il decreto ministeriale del 27 aprile 2004 per gli anni 2000, 2001 e 2002, e la circolare INAIL n. 64 del 9 settembre 2004 dedicata alla copertura degli oneri relativi al danno biologico in agricoltura.

Misura dell’addizionale per l’anno 2003

Per l’anno 2003 l’addizionale da applicare sui contributi assicurativi agricoli è fissata nella misura del 3,93% del contributo assicurativo dovuto per il medesimo anno. La circolare precisa inoltre, a titolo di completezza, che per gli anni 2000, 2001 e 2002 l’aliquota era stata determinata nella misura dell’1,42%.

Modalità di corresponsione e gestione operativa

L’applicazione dell’addizionale per il danno biologico in agricoltura è interamente gestita dall’INPS. A quest’ultimo spetta la riscossione unificata dei premi e dei contributi di previdenza e assistenza sociale dovuti per i lavoratori subordinati e autonomi del settore agricolo, nonché il successivo versamento all’INAIL della quota parte relativa all’assicurazione antinfortunistica.

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