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Circolare

Circolare INAIL n. 9 del 10 febbraio 2006

Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industriale e settore agricolo. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2005.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale, valida dal 1° luglio 2005, nei settori industriale e agricolo. Indica i nuovi riferimenti retributivi per la prima liquidazione delle rendite, gli importi dell’assegno una tantum ai superstiti, dell’assegno per assistenza personale continuativa e degli assegni continuativi mensili, oltre ai criteri per la riliquidazione delle prestazioni in corso. Fornisce inoltre istruzioni operative alle Unità territoriali, alle Direzioni regionali e alle Avvocature regionali per la gestione dei tabulati, delle comunicazioni agli interessati, degli aggiornamenti anagrafici e delle azioni di surroga e regresso.

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale dal 1° luglio 2005

Rivalutazione annuale delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale dal 1° luglio 2005

La circolare disciplina la rivalutazione annuale delle prestazioni economiche INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale, con efficacia dal 1° luglio 2005, per i settori industriale e agricolo. Vengono indicati i nuovi parametri retributivi da utilizzare sia per la prima liquidazione delle rendite sia per la riliquidazione delle prestazioni già in corso, oltre alle istruzioni operative rivolte alle strutture territoriali e alle Avvocature regionali.

Quadro normativo e presupposto della rivalutazione

La rivalutazione è adottata sulla base dei decreti ministeriali del 20 settembre 2005 relativi ai settori industriale e agricolo e della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 262 del 1° giugno 2005. La circolare richiama inoltre il quadro normativo generale contenuto nel D.P.R. n. 1124/1965, nel D.P.R. n. 448/1968, nella legge n. 780/1975, nella legge n. 251/1982, nella legge n. 243/1993 e nelle precedenti circolari richiamate, che costituiscono il supporto per la determinazione e l’aggiornamento delle prestazioni.

Prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente

Per la prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente la circolare distingue tra settore industriale e agricolo.

Nel settore industriale la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in Euro 60,04. Ne derivano i seguenti limiti:

  • retribuzione annua minima: Euro 12.608,40;
  • retribuzione annua massima: Euro 23.415,60.

Nel settore agricolo i riferimenti sono diversi in funzione della categoria del lavoratore:

  • lavoratori subordinati a tempo determinato: retribuzione annua convenzionale pari a Euro 19.028,11;
  • lavoratori subordinati a tempo indeterminato: retribuzione effettiva compresa nei limiti previsti per il settore industriale, cioè tra Euro 12.608,40 e Euro 23.415,60;
  • lavoratori autonomi: retribuzione annua convenzionale pari a Euro 12.608,40.

Assegno una tantum in caso di morte

Per i superstiti, sia nel settore industriale sia in quello agricolo, l’assegno una tantum è fissato in Euro 1.663,34.

Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura

Per l’indennità giornaliera da inabilità temporanea assoluta nel settore agricolo, la circolare richiama i seguenti criteri:

  • per i lavoratori subordinati a tempo determinato, si utilizza la retribuzione giornaliera fissata annualmente per Provincia;
  • per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato, si assume la retribuzione effettiva giornaliera, con limite minimo di Euro 35,54;
  • per i lavoratori autonomi, si prende a base la retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale, pari a Euro 39,94.

Riliquidazione delle prestazioni in corso

Le operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso sono state svolte direttamente dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni secondo criteri differenziati.

Per le rendite per inabilità permanente del settore industriale, i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive risultano pari a:

  • 1,0200 per l’anno 2003 e precedenti;
  • 1,0000 per l’anno 2004 e per il primo semestre 2005.

Per il settore agricolo, la riliquidazione varia in relazione alla categoria del lavoratore e alla decorrenza della rendita. In particolare:

  • per i lavoratori subordinati a tempo determinato si utilizza la retribuzione annua convenzionale di Euro 19.028,11;
  • per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite decorrenti dal 1° gennaio 1982 si applica la retribuzione effettiva nei limiti del settore industriale, cioè tra Euro 12.608,40 e Euro 23.415,60;
  • per i lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rendite anteriori al 1° gennaio 1982 si utilizza la retribuzione annua convenzionale di Euro 19.028,11;
  • per i lavoratori autonomi con rendite anteriori al 1° giugno 1993 si utilizza la retribuzione annua convenzionale di Euro 19.028,11;
  • per i lavoratori autonomi con rendite decorrenti dal 1° giugno 1993 si prende a base la retribuzione minimale del settore industriale, pari a Euro 12.608,40.

Integrazione della rendita

Per i casi di integrazione della rendita relativi all’anno 2005 non definiti entro la data in cui è stata effettuata la rivalutazione, cioè il 18 gennaio 2006, il pagamento della prestazione integrativa deve essere eseguito considerando l’importo del rateo di rendita rivalutato.

Assegno per assistenza personale continuativa e assegni continuativi mensili

L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale prevista per le rendite del settore industriale e ammonta a Euro 415,13.

Gli assegni continuativi mensili sono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite. La circolare riporta gli importi per fasce di inabilità, distinti per settore industriale e agricolo:

  • da 50 a 59%: Euro 232,99 nel settore industriale, Euro 291,81 nel settore agricolo;
  • da 60 a 69%: Euro 326,87 nel settore industriale, Euro 407,19 nel settore agricolo;
  • da 80 a 89%: Euro 606,83 nel settore industriale, Euro 699,03 nel settore agricolo;
  • da 90 a 100%: Euro 934,87 nel settore industriale, Euro 999,86 nel settore agricolo;
  • da 100% con a.p.c.: Euro 1.350,56 nel settore industriale, Euro 1.405,98 nel settore agricolo.

Indirizzi operativi alle Unità territoriali

Le Unità territoriali devono occuparsi della riliquidazione di specifiche tipologie di prestazioni, e in particolare:

  • delle rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata;
  • degli speciali assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all’infortunio e alla malattia professionale, da adeguare al 1° luglio 2005 sulle rendite riliquidate nei nuovi limiti retributivi;
  • delle prestazioni segnalate mediante i tabulati annuali inviati dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni, con riferimento a liquidazioni particolari, rendite cessate successivamente al 1° luglio 2005 e rendite unificate.

Per le rendite unificate di competenza fino all’anno 2004, va ripetuta la scelta della retribuzione più favorevole. La Direzione centrale ha già riliquidato le rendite sulla base delle retribuzioni acquisite; le Unità operative devono confrontare i due valori e, se risulta più favorevole la retribuzione della rendita pregressa, devono comunicarla secondo le modalità vigenti per la gestione meccanizzata delle rendite.

Inoltro dei tabulati e comunicazioni agli interessati

La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e le Telecomunicazioni invierà un tabulato con i dati già contenuti nei moduli 150/I-mecc. e 151/I-mecc. alle Direzioni regionali, che lo distribuiranno alle Unità operative dipendenti, nonché alla Direzione provinciale di Bolzano e alla Sede regionale di Aosta.

Agli interessati verrà inviata la comunicazione del provvedimento di riliquidazione delle rendite con l’indicazione del relativo conguaglio mediante i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc.. Tali moduli riportano anche la situazione delle quote integrative e delle rendite ai superstiti così come memorizzata negli archivi magnetici.

Aggiornamento anagrafico

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente i dati aggiornati entro 15 giorni dalla ricezione dei moduli, compilando la dichiarazione stampata sul retro. Le Sedi, ricevute le dichiarazioni, devono procedere alla scansione e all’aggiornamento dei dati secondo le procedure in uso.

Azioni di surroga e regresso

Per le azioni di surroga e regresso in corso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio 2005. Le Unità operative devono quindi conteggiare i ratei di rendita fino al 30 giugno 2005.

Se lo stato del procedimento lo consente, le competenti Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause, sia in primo grado sia in appello, per aggiornare le conclusioni già formulate alla luce dei nuovi valori.

Punti principali

Decorrenza e finalità della rivalutazione

La circolare recepisce i decreti ministeriali del 20 settembre 2005 e la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 262/2005, disponendo la rivalutazione delle prestazioni economiche INAIL con decorrenza 1° luglio 2005. L’obiettivo è fornire i riferimenti retributivi per la prima liquidazione, la riliquidazione delle prestazioni in corso e le istruzioni operative per le strutture territoriali.

Prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente

Per il settore industriale la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in Euro 60,04, con retribuzione annua minima di Euro 12.608,40 e massima di Euro 23.415,60. Per il settore agricolo la retribuzione annua convenzionale è pari a Euro 19.028,11 per i lavoratori subordinati a tempo determinato; per i subordinati a tempo indeterminato si applica la retribuzione effettiva entro i limiti del settore industriale; per i lavoratori autonomi si assume la retribuzione annua convenzionale di Euro 12.608,40.

Assegno una tantum ai superstiti e indennità per inabilità temporanea in agricoltura

L’assegno una tantum in caso di morte, sia nel settore industriale sia in quello agricolo, è fissato in Euro 1.663,34. Per l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta in agricoltura i riferimenti sono: retribuzione giornaliera fissata annualmente per Provincia per i lavoratori a tempo determinato; retribuzione effettiva giornaliera per i lavoratori a tempo indeterminato, con limite minimo di Euro 35,54; retribuzione giornaliera minima prevista per il settore industriale, pari a Euro 39,94, per i lavoratori autonomi.

Riliquidazione delle prestazioni in corso

La riliquidazione delle prestazioni in corso è stata effettuata dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni secondo criteri distinti per industria e agricoltura. Nel settore industriale i coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono 1,0200 per l’anno 2003 e precedenti e 1,0000 per l’anno 2004 e primo semestre 2005. Nel settore agricolo sono specificati diversi criteri a seconda della categoria del lavoratore e della decorrenza della rendita, con riferimento alle retribuzioni convenzionali o effettive e ai limiti del settore industriale.

Altre prestazioni rivalutate

L’assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale delle rendite del settore industriale e ammonta a Euro 415,13. Gli assegni continuativi mensili sono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite e sono riportati in tabella per fasce di inabilità, con importi differenziati per settore industriale e agricolo.

Indirizzi operativi per le Unità territoriali

Le Unità territoriali devono occuparsi delle rendite escluse dalla gestione meccanizzata, degli assegni continuativi mensili ai superstiti da adeguare al 1° luglio 2005 e delle prestazioni segnalate dai tabulati annuali della Direzione centrale, tra cui liquidazioni particolari, rendite cessate dopo il 1° luglio 2005 e rendite unificate. Per le rendite unificate fino al 2004 va effettuata nuovamente la scelta della retribuzione più favorevole, confrontando la retribuzione già acquisita con quella della rendita pregressa.

Comunicazioni, aggiornamenti anagrafici e azioni di surroga/regresso

La Direzione centrale invierà i tabulati con i dati di rivalutazione alle Direzioni regionali e alle sedi interessate, e comunicherà agli aventi diritto il provvedimento di riliquidazione con i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc. In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve trasmettere i dati aggiornati entro 15 giorni dalla ricezione dei moduli. Per le azioni di surroga e regresso, il valore capitale e il montante dei ratei pregressi devono essere riferiti al 1° luglio 2005; le Unità operative devono conteggiare i ratei fino al 30 giugno 2005 e, se possibile, le Avvocature regionali devono chiedere il rinvio delle cause per aggiornare le conclusioni.

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