L.R. Piemonte 3/2020
Modifica all'articolo 16 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 3/2020 modifica la disciplina sui divieti di abbruciamento nel periodo 1° novembre-31 marzo, consentendo ai sindaci di autorizzare, con ordinanza, deroghe limitate ai soli residui colturali: fino a 30 giorni nei comuni montani e fino a 15 giorni in pianura, nel rispetto dei limiti ambientali statali. Nessun onere per il bilancio regionale.
Deroga al divieto di abbruciamento di residui vegetali in Toscana
Deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali
La legge regionale Toscana 26 febbraio 2020, n. 3 interviene sulla disciplina del riordino in materia di agricoltura e sviluppo rurale, introducendo una deroga al divieto stagionale di abbruciamento del materiale vegetale. La modifica riguarda esclusivamente il territorio della Regione Toscana e si applica nel quadro delle norme regionali e statali già richiamate.
Ambito della deroga
La previsione consente di derogare al divieto di abbruciamento di materiale vegetale stabilito nel periodo tra il 1° novembre e il 31 marzo dell’anno successivo. La deroga è però limitata ai soli residui colturali e non riguarda in modo generale ogni tipo di materiale vegetale.
Limiti temporali e territoriali
La deroga può essere concessa per:
- un massimo di 30 giorni, anche non continuativi, nei comuni montani;
- un massimo di 15 giorni, anche non continuativi, nelle aree di pianura.
Il regime è quindi differenziato in base alla tipologia di territorio e opera solo entro i limiti temporali indicati.
Autorità competente e condizioni
Le deroghe sono rilasciate dai sindaci mediante propria ordinanza. Restano comunque fermi i limiti e le condizioni previsti dalla normativa statale richiamata, in particolare dall’articolo 182, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Aspetti finanziari
La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: dall’attuazione delle disposizioni non derivano oneri a carico del bilancio regionale.
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