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Ordinanza

Ordinanza n. 1986/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla sentenza n. 117/2024 del Tribunale di Verbania, Sez. Lavoro e Previdenza (r.g. 445/2023), depositata e resa pubblica il 13/05/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all'amministrazione in data 23/10/2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.

Giustizia amministrativa202601028

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte, Sez. IIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Verbania, Sezione Lavoro e Previdenza, n. 117/2024, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza alla sentenza n. 117/2024 del Tribunale di Verbania, depositata il 13 maggio 2024, notificata all'amministrazione il 23 ottobre 2024 e passata in giudicato per mancata impugnazione. Ha dedotto l'inadempimento dell'obbligo di pagamento derivante dalla sentenza, affermando che al 5 maggio 2026 non le era ancora stato corrisposto alcunché. Il Ministero ha invece dichiarato di aver pagato la somma dovuta nell'ottobre 2025, con il cedolino di settembre 2025, producendo documentazione giustificativa. Il TAR ha rilevato d'ufficio, quale questione preliminare da sottoporre al contraddittorio, la possibile inammissibilità del ricorso, almeno per la parte relativa alle somme che risulterebbero già pagate prima della notificazione e del deposito del ricorso, avvenuti il 25 giugno 2026.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso il ricorso né la richiesta ministeriale di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., ha assegnato alle parti sette giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie limitate alla possibile inammissibilità del ricorso per la parte concernente somme che il Ministero afferma di avere già corrisposto nell'ottobre 2025. La decisione è stata riservata all'esito del contraddittorio; nessuna statuizione sulle spese risulta adottata.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, di rilevare d’ufficio la relativa questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti un termine di sette giorni decorrenti dalla data di comunicazione della presente ordinanza per il deposito di eventuali memorie vertenti unicamente su tale questione, riservando all’esito la decisione del ricorso;

    Quando il giudice rileva d'ufficio una questione potenzialmente decisiva, deve sottoporla al contraddittorio, assegnando alle parti un termine per memorie prima di decidere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo

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