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Sentenza

Sentenza del 13/01/2016 n. 367 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava gli avvisi di accertamento Irpef relativi agli anni 2000, 2001 e 2002, con i quali era stato imputato a N.E. il reddito di partecipazione derivante dalla società di persone, sulla base della sua ritenuta qualità di socio occulto. La C.T.R. aveva annullato gli avvisi ritenendo decisivo il fatto che al contribuente non fosse stata consegnata copia del processo verbale di constatazione redatto nei confronti della società. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la motivazione dell'avviso può essere effettuata per relationem, mediante rinvio ad altri atti, purché tali atti siano allegati, ne sia riprodotto il contenuto essenziale oppure siano già conosciuti dal contribuente. Ha inoltre contestato l'insufficiente motivazione della sentenza d'appello, che non aveva verificato se il contribuente conoscesse comunque il contenuto degli atti presupposti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondate entrambe le censure. Ha stabilito che l'atto richiamato non deve essere necessariamente allegato o notificato ogni volta: è sufficiente che il contribuente possa conoscerne il contenuto essenziale, anche attraverso la riproduzione nell'avviso o una precedente notificazione. Inoltre, l'avviso rivolto al socio può rinviare all'accertamento relativo alla società, poiché il socio ha, ai sensi dell'art. 2261 c.c., il diritto di consultare la documentazione sociale; tale principio vale anche per il socio occulto. La sentenza della C.T.R. è stata cassata con rinvio alla C.T.R. della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem".

    L'avviso di accertamento può richiamare altri atti o documenti, purché questi siano allegati, il loro contenuto essenziale sia riprodotto nell'avviso oppure siano già conosciuti dal contribuente. Non è quindi sempre necessario notificare nuovamente l'atto richiamato.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    La disposizione disciplina la motivazione degli avvisi di accertamento. La motivazione deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa tributaria e di esercitare efficacemente il diritto di difesa.

  • Codice civile, art. 2261

    Il socio di una società di persone può consultare la documentazione relativa alla società. Tale potere di accesso consente, in linea generale, al socio di conoscere anche gli atti di accertamento e i relativi documenti giustificativi, rendendo non sempre necessaria la loro autonoma notificazione.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5

    I redditi delle società di persone sono imputati ai soci, indipendentemente dalla loro effettiva percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. L'accertamento del reddito sociale può quindi riflettersi sulla posizione fiscale dei singoli soci.

Massime di principio

  • La mancata allegazione o notificazione dell'atto richiamato in un avviso tributario non determina automaticamente l'illegittimità dell'avviso: occorre verificare se il contribuente potesse comunque conoscere il contenuto essenziale dell'atto.
  • La motivazione per relationem è legittima quando il rinvio consente una concreta comprensione della pretesa fiscale e non compromette il diritto di difesa.
  • Nei rapporti tra società di persone e soci, l'amministrazione può fondare l'accertamento del socio sul contenuto dell'accertamento societario, purché il contribuente abbia strumenti effettivi per conoscerlo.
  • La qualità di socio occulto non esclude, di per sé, l'applicazione delle regole secondo cui il socio può accedere alla documentazione sociale e conoscere gli atti riguardanti la società.
  • In caso di contestazione, il giudice deve verificare concretamente quali atti siano stati notificati, quale contenuto sia stato riprodotto nell'avviso e se il contribuente abbia avuto una reale possibilità di difendersi; non può limitarsi a rilevare l'assenza di una specifica notificazione.

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