Cassazione Civile, Sentenza n. 15587/2024 del 04/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1982/17/16 della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate riformando la decisione di primo grado che aveva invece accolto l'impugnazione del diniego di definizione dei versamenti sospesi (connessi agli eventi sismici e vulcanici dell'ottobre 2002) ai sensi della l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011. La ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme tributarie (d.P.R. 600/1973 art. 36-bis; d.P.R. 633/1972 artt. 30 e 54-bis; d.P.R. 322/1998 art. 8) e censura la mancata motivazione del giudice di appello sull'utilizzabilità di documentazione prodotta soltanto in grado di appello, nonché rileva che erano in corso i versamenti rateali previsti dalla definizione agevolata e che l'atto di diniego sarebbe privo di fondamento normativo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare la ricorrente ha depositato documentazione che attestava l'adesione alla definizione agevolata prevista dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197 (commi 231 e ss.) e il versamento delle prime tre rate del piano di 18 rate. La Corte ha ritenuto che l'adesione alla definizione, che comporta l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi (l. n. 197/2022, art. 1, comma 236), determina la sopravvenuta inammissibilità del ricorso in cassazione quando il difensore, con mandato, dichiara la perdita di interesse (equiparata a rinuncia ai sensi dell'art. 390 c.p.c., ove manchino i requisiti per l'estinzione consensuale). Ha inoltre precisato che le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate (d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3) e che non ricorrono i presupposti per l'ulteriore versamento del contributo unificato in quanto materia di inammissibilità sopravvenuta.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Norma richiamata in relazione ai poteri dell'ufficio e alla documentazione probatoria; la Corte non entra nel merito del controllo fiscale ma la questione è stata superata dalla sopravvenuta adesione alla definizione agevolata.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30 e 54-bis
Richiamati come riferimento normativo relativo agli obblighi imposti al contribuente e alle sanzioni, ma la Corte non ha risolto le censure di merito perché il giudizio è divenuto inammissibile per sopravvenuta adesione alla definizione agevolata.
d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 8
Norma contabile/tributaria richiamata nelle censure della ricorrente; la Corte non ha deciso sul merito dell'interpretazione di tale norma a causa della cessazione dell'interesse.
l. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011
Norma invocata a fondamento della definizione dei versamenti sospesi per eventi sismici e vulcanici; la questione relativa al diritto alla definizione è stata superata dalla successiva adesione alla definizione agevolata del 2022.
l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, commi 231 e ss. (e comma 236)
La Corte interpreta l'adesione alla 'rottamazione' (definizione agevolata) come implicante l'impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti sui carichi oggetto della definizione; l'adesione successiva all'impugnazione determina, se valida, l'estinzione o l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta perdita d'interesse.
d.lgs. n. 546/1992, art. 46, comma 3
Stabilisce che le spese del giudizio estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate; la Corte applica tale principio nella specie.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228)
Norma sul contributo unificato: la Corte rileva che non ricorrono i presupposti per un suo ulteriore versamento in caso di inammissibilità sopravvenuta, trattandosi di misura di carattere eccezionale.
art. 390 c.p.c.
La Corte equipara la dichiarazione del difensore in cassazione, con mandato speciale, di perdita di interesse alla rinuncia ex art. 390 c.p.c.; se non sono soddisfatti i requisiti del comma 3 (rinuncia consensuale o altre condizioni per estinzione), tale dichiarazione determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
Massime di principio
- L'adesione del contribuente a una definizione agevolata che comporta la rinuncia ai giudizi pendenti (p.es. 'rottamazione') può determinare la sopravvenuta inammissibilità o l'estinzione dei ricorsi già proposti: chi aderisce deve considerare che perde l'interesse al proseguimento dei giudizi sui medesimi carichi.
- La dichiarazione di perdita di interesse resa dal difensore in cassazione è equiparata a una rinuncia; se mancano i requisiti per l'estinzione consensuale (art. 390 c.p.c.), la conseguenza pratica è l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso.
- Se la parte deposita documentazione che prova l'adesione alla definizione agevolata e l'effettuazione dei versamenti previsti, il giudice può ritenere venuta meno la materia del contendere senza entrare nel merito delle questioni sostanziali sollevate in precedenza.
- La produzione in giudizio di documentazione rilevante fatta soltanto in grado di appello richiede motivazione specifica da parte del giudice di gravame sulla sua utilizzabilità; tuttavia, l'eventuale valutazione probatoria può diventare irrilevante se sopravvengono fatti estintivi (come l'adesione alla definizione).
- In caso di estinzione o inammissibilità sopravvenuta del giudizio, le regole ordinarie sulle spese restano applicabili: le spese anticipate restano a carico delle parti che le hanno sostenute, salvo diversa regolazione che però può essere limitata se la controparte non ha svolto attività difensiva.
- Prima di aderire ad una definizione agevolata, il contribuente dovrebbe valutare gli effetti processuali (rinuncia ai giudizi pendenti) e concordare espressamente con il difensore l'atteggiamento da assumere in sede giudiziaria per non incorrere in inaspettate conseguenze procedurali.
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