Sentenza del 20/01/2016 n. 938 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sostenendo che la plusvalenza derivante dalla cessione dell'azienda dovesse essere imputata all'anno 2000, quando il corrispettivo era stato incassato, in applicazione del principio di cassa. Secondo l'Agenzia, il contribuente avrebbe dovuto dichiarare la plusvalenza nell'anno 2000, nonostante avesse richiesto la tassazione separata. B.A. ha eccepito l'inammissibilità del ricorso principale e ha proposto ricorso incidentale per omessa pronuncia su ulteriori questioni, tra cui il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo corretta l'applicazione del principio di competenza. Per la cessione di un'azienda, il corrispettivo si considera fiscalmente conseguito alla data dell'atto oppure, se successiva, alla data dell'effetto traslativo, indipendentemente dal momento dell'effettivo incasso. La richiesta di tassazione separata non sostituisce il principio di competenza, ma esclude soltanto la possibilità di rateizzare la plusvalenza. Il ricorso incidentale di B.A. è stato dichiarato inammissibile perché proposto dalla parte vittoriosa su questioni non esaminate dal giudice d'appello e quindi prive di soccombenza. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, commi 1 e 2, lett. a) (TUIR)
I ricavi, le spese e gli altri componenti [...] concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; [...] i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti [...] per le aziende, [...] alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
La plusvalenza da cessione d'azienda deve essere imputata all'esercizio in cui si perfeziona l'operazione sotto il profilo economico-giuridico, normalmente alla stipula dell'atto o all'effetto traslativo se successivo, e non necessariamente all'anno dell'incasso.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 54, commi 4 e 5 (TUIR)
Le plusvalenze realizzate [...] concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate [...]. [...] Concorrono alla formazione del reddito anche le plusvalenze delle aziende, compreso il valore di avviamento, realizzate unitariamente mediante cessione a titolo oneroso; le disposizioni del comma 4 non si applicano quando ne è richiesta la tassazione separata.
La tassazione separata della plusvalenza d'azienda non introduce un criterio di cassa e non sposta l'anno di imputazione; impedisce soltanto l'eventuale rateizzazione prevista per la tassazione ordinaria.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 2 (TUIR)
Le plusvalenze, compreso il valore di avviamento, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di aziende possedute da più di cinque anni [...] sono tassati separatamente a condizione che ne sia fatta richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.
La richiesta di tassazione separata deve riferirsi al periodo d'imposta individuato secondo le regole ordinarie di competenza, confermando che la tassazione separata riguarda il metodo di calcolo dell'imposta e non il momento di imputazione del reddito.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente di denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; nel caso concreto la censura dell'Agenzia è stata ritenuta infondata.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni proposte. Le doglianze fondate su tale disposizione, tuttavia, non sono state esaminate perché il ricorso incidentale del contribuente è stato dichiarato inammissibile.
Art. 346 c.p.c.
La Corte ha precisato che non opera nel giudizio di cassazione per consentire alla parte totalmente vittoriosa di riproporre questioni assorbite o non esaminate; tali questioni possono essere fatte valere davanti al giudice del rinvio qualora la sentenza venga cassata.
Massime di principio
- Nella cessione di un'azienda, la plusvalenza deve essere normalmente imputata all'anno in cui si perfeziona l'effetto traslativo o costitutivo, non all'anno in cui il prezzo viene materialmente incassato.
- Il principio di competenza prevale sul principio di cassa per i componenti del reddito d'impresa, salvo una specifica deroga normativa.
- La tassazione separata modifica il regime di tassazione della plusvalenza, ma non il periodo d'imposta al quale essa deve essere imputata.
- Per determinare l'anno fiscale rilevante occorre verificare attentamente la data dell'atto e la data dell'effetto traslativo, nonché eventuali clausole che differiscano il trasferimento.
- Una parte integralmente vittoriosa in appello non può proporre in cassazione un ricorso incidentale per contestare questioni assorbite o non esaminate, perché manca una condizione di soccombenza; tali questioni potranno essere riproposte solo in caso di rinvio conseguente alla cassazione della sentenza.
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