Risposta n. 6 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante sostiene che il differenziale non debba essere considerato reddito imponibile neppure dopo la riforma 2024, poiché è uno strumento estraneo all'esercizio professionale; in ogni caso, se imponibile dal 2024, ritiene che non debba gravare sui crediti acquistati antecedentemente al 2024 i cui utilizzi avvengono successivamente, per ragioni di equità e tempus regit actum.
Regime fiscale del differenziale da cessione di bonus edilizi ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo e ai fini IRAP (art. 54 TUIR, art. 8 D.lgs. 446/1997)
Il quesito
A) Se, a seguito dell'introduzione dal 2024 del principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo, il differenziale (valore nominale del credito d'imposta meno prezzo d'acquisto) detenuto dall'associazione professionale sia assoggettato a IRAP (in capo all'associazione) e a IRPEF per trasparenza (in capo ai singoli associati). B) In caso di risposta affermativa, se tale trattamento si applichi anche ai crediti acquistati prima del 2024 i cui utilizzi in compensazione avvengono dal 2024 in poi.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che, alla luce del principio di onnicomprensività introdotto dal D.lgs. 192/2024, dal 2024 sia rilevante sia il valore nominale del credito che il relativo costo ai fini del reddito di lavoro autonomo (cassa: costo nell'esercizio di sostenimento; valore nominale al momento dell'effettivo utilizzo in compensazione). Tali componenti sono altresì rilevanti ai fini IRAP, dalla medesima decorrenza. Per i crediti acquisiti prima del 2024, in linea con la precedente risposta n. 472/2023, il differenziale non rileva e le quote di utilizzo in compensazione non sono assoggettate a tassazione. Il parere è reso sulla base dei fatti rappresentati e resta impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione.
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