Risposta n. 2 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiedente sostiene di poter beneficiare del regime dall'anno 2025 per i successivi quattro anni e, qualora il datore di lavoro estero non applichi l'agevolazione in busta paga, di poterla esercitare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi
Nuovo regime agevolativo per i lavoratori impatriati – Fruizione del beneficio da parte di un contribuente rientrato dall'estero che svolge attività a tempo indeterminato con sede di lavoro in Italia e possibilità di lavoro da remoto per società estera – art. 5, d.lgs. 27/12/2023, n. 209
Il quesito
Se la richiedente, rientrata in Italia a fine 2025 e assunta con contratto italiano per una società con sede estera ma con possibilità di smart working, possa accedere al nuovo regime agevolativo previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 209
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda che il nuovo regime si applica dal periodo d'imposta del trasferimento di residenza e per i quattro successivi, subordinatamente al rispetto dei requisiti previsti (non residenza nei tre periodi d'imposta precedenti, prevalente svolgimento dell'attività in Italia, requisiti di elevata qualificazione o ricerca, ecc.). Richiama precedenti chiarimenti secondo i quali il lavoro in smart working per un datore estero può rientrare nell'agevolazione e conclude che, ove sussistano tutti i requisiti, l'istante potrà beneficiare del regime dal periodo d'imposta 2026; se il datore non riconosce l'agevolazione, la fruizione potrà essere chiesta direttamente in dichiarazione. Il parere è reso assumendo veritieri gli elementi forniti e resta impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione.
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