Prescrizioni del Garante n. 618 del 23/10/2025
Provvedimento del 23 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha esaminato il sito web di Multicar S.p.A. Gruppo Amarù, rilevando criticità nella gestione del banner cookie e nell’informativa privacy. In particolare, è stata contestata l’omessa implementazione di un banner conforme alle Linee guida cookie, la mancata possibilità di proseguire la navigazione con le impostazioni di default e l’inadeguatezza/aggiornamento dell’informativa, anche per l’errata indicazione dei ruoli e di riferimenti normativi non più attuali. L’Autorità ha quindi ingiunto l’adeguamento del banner e dell’informativa, e ha irrogato un ammonimento, senza applicare sanzioni pecuniarie.
Multicar S.p.A. Gruppo Amarù: banner cookie e informativa sito web non conformi alle Linee guida cookie
Multicar S.p.A. Gruppo Amarù: banner cookie e informativa sito web non conformi
Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato il sito internet di Multicar S.p.A. Gruppo Amarù nell’ambito di un’attività di controllo delegata alla Guardia di Finanza sul rispetto delle Linee guida cookie del 10 giugno 2021. L’esito ha riguardato il trattamento di dati personali connesso all’uso di cookie e altri strumenti di tracciamento sul sito aziendale.
Origine del procedimento e attività istruttoria
L’Autorità aveva delegato al Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza una serie di accertamenti online, concentrati inizialmente su operatori dell’e-commerce, in particolare nel settore della commercializzazione di autoveicoli. Multicar S.p.A. Gruppo Amarù è stata successivamente individuata tra i destinatari delle verifiche, svolte il 10 gennaio 2024 sul sito www.multicaramaru.com.
Esiti delle verifiche sul sito
Nel corso dell’accesso ispettivo è emerso che:
- al primo accesso non compariva alcun banner relativo ai cookie;
- nel footer era presente un link alla pagina privacy policy, nella quale la società era indicata come "responsabile del trattamento" ed era presente una sezione dedicata a cookie tecnici, di profilazione e di terze parti;
- tramite le impostazioni del browser risultava che il sito faceva uso di cookie.
Sulla base di tali elementi, il Garante ha contestato l’omessa implementazione di un banner idoneo a raccogliere il consenso per cookie diversi da quelli tecnici, l’errata qualificazione dei ruoli soggettivi e l’omesso aggiornamento dell’informativa sul trattamento dei dati personali.
Difese della società e sviluppi nel corso del procedimento
Con memorie del 7 giugno 2024 e con ulteriori osservazioni rese in audizione il 3 luglio 2024, la società ha sostenuto che i cookie utilizzati al momento dell’accertamento fossero esclusivamente tecnici e che la contestazione relativa all’informativa fosse solo formale, poiché la stessa sarebbe stata comunque idonea allo scopo.
La società ha inoltre documentato di avere modificato il sito, introducendo un nuovo banner che consentiva agli utenti di esprimere il consenso all’utilizzo di cookie diversi dai tecnici oppure di proseguire la navigazione con le impostazioni di default, affermando che il banner conteneva le informazioni necessarie per una decisione informata.
Tuttavia, un ulteriore accesso effettuato dall’Ufficio dopo la comunicazione di avvio del procedimento ha evidenziato che la configurazione del sito era stata nuovamente modificata e che le misure adottate non avevano rimosso integralmente le criticità: il banner non consentiva la prosecuzione della navigazione con le impostazioni di default e l’informativa conteneva riferimenti a norme ormai abrogate, senza chiarire se il sito utilizzasse cookie diversi da quelli tecnici.
Valutazioni del Garante
Il Garante ha respinto l’eccezione della società sulla pretesa sufficienza dell’informativa, osservando che la contestazione non riguardava soltanto il richiamo a norme superate, ma anche l’erronea individuazione dei ruoli soggettivi e dell’identità del titolare del trattamento. Tali elementi sono considerati essenziali dall’art. 13 GDPR.
All’esito dell’istruttoria, l’Autorità ha ritenuto integrata una violazione degli artt. 4, punto 11, 5, 7, 12, 13, 24 e 25 del GDPR, nonché dell’art. 122 del Codice privacy e delle Linee guida cookie.
Misure adottate e conseguenze
Il Garante ha disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d), GDPR, che Multicar S.p.A. Gruppo Amarù:
- conformi il banner alle indicazioni delle Linee guida cookie;
- inserisca un comando che consenta di proseguire la navigazione con le impostazioni di default, senza installazione di cookie diversi da quelli tecnici;
- aggiorni l’informativa sul sito con le informazioni di dettaglio sui cookie utilizzati e con i pertinenti riferimenti normativi.
In ragione delle specificità del caso, l’Autorità ha ritenuto di non applicare una sanzione pecuniaria, limitandosi a rivolgere un ammonimento ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR per l’inosservanza delle disposizioni in materia di cookie e altri strumenti di tracciamento.
Annotazione e opposizione
È stata disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità delle violazioni e delle misure adottate, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), GDPR e dell’art. 17 del Regolamento del Garante n. 1/2019.
Avverso il provvedimento è ammessa opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso da depositare entro 30 giorni dalla comunicazione, ovvero entro 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.
Punti principali
Origine dell’accertamento e verifiche online
L’intervento nasce da un’attività di controllo delegata dal Garante al Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza, finalizzata a verificare il rispetto delle Linee guida cookie nei siti di operatori e-commerce. Multicar S.p.A. Gruppo Amarù è stata individuata come destinataria delle verifiche, eseguite sul sito www.multicaramaru.com il 10 gennaio 2024.
Esiti dell’ispezione e criticità rilevate
Al primo accesso non appariva alcun banner sui cookie. Nel footer era presente un link alla privacy policy, con una sezione dedicata a cookie tecnici, di profilazione e di terze parti; inoltre, tramite le impostazioni del browser emergeva l’utilizzo di cookie. Il Garante ha contestato l’omessa implementazione del banner per raccogliere il consenso all’uso di cookie diversi dai tecnici, l’errata qualificazione dei ruoli soggettivi e l’omesso aggiornamento dell’informativa.
Difese della società e modifiche nel corso del procedimento
La società ha sostenuto che i cookie fossero esclusivamente tecnici e che la contestazione sull’informativa fosse meramente formale. Ha anche documentato l’introduzione di un nuovo banner in pendenza del procedimento, ritenuto idoneo a consentire una decisione informata. Tuttavia, un successivo accesso dell’Ufficio ha evidenziato che la configurazione del sito era stata ancora modificata e che le misure adottate non risolvevano tutte le criticità, poiché il banner non consentiva la prosecuzione della navigazione con le impostazioni di default e l’informativa conteneva riferimenti normativi abrogati e non chiariva se fossero presenti cookie non tecnici.
Valutazioni del Garante e norme violate
L’Autorità ha ritenuto infondata l’eccezione sulla trasparenza dell’informativa, osservando che la contestazione riguardava anche l’erronea individuazione dei ruoli e del titolare del trattamento, elementi essenziali ai sensi dell’art. 13 GDPR. Ha quindi qualificato la condotta come violazione degli artt. 4, punto 11, 5, 7, 12, 13, 24 e 25 GDPR, dell’art. 122 del Codice privacy e delle Linee guida cookie.
Provvedimenti adottati
Il Garante ha ingiunto alla società, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d) GDPR, di conformare il banner alle Linee guida cookie, inserendo un comando che consenta di proseguire la navigazione con le impostazioni di default, senza installazione di cookie diversi dai tecnici, e di aggiornare l’informativa con i dettagli sui cookie utilizzati e i pertinenti riferimenti normativi. Ha inoltre rivolto un ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b) GDPR per l’inosservanza delle disposizioni in materia di cookie e strumenti di tracciamento, senza applicare sanzioni pecuniarie.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 23 ott 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 636 del 23/10/2025
- Provvedimento · 23 ott 2025Prescrizioni del Garante n. 633 del 23/10/2025
- Provvedimento · 23 ott 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 656 del 23/10/2025
- Provvedimento · 23 ott 2025Prescrizioni del Garante n. 620 del 23/10/2025
- Provvedimento · 23 ott 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 631 del 23/10/2025
- Provvedimento · 23 ott 2025Ordinanza ingiunzione o revoca n. 625 del 23/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →