Regolamento (UE) 2017/641
Regolamento (UE) 2017/641 della Commissione, del 3 aprile 2017, recante divieto temporaneo di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII per le navi battenti bandiera francese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dichiara esaurito il contingente di pesca 2017 per l’occhialone assegnato alla Francia e introduce un divieto temporaneo di pesca per tale stock. Il divieto opera dalla data indicata nell’allegato, con effetti anche sul mantenimento a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco delle catture effettuate dopo tale data. Il provvedimento è adottato in applicazione del regime unionale di controllo della pesca e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Divieto temporaneo di pesca dell'occhialone per le navi battenti bandiera francese nelle acque dell'Unione e internazionali delle zone VI, VII e VIII, per esaurimento del contingente 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia che effettuano attività di pesca dello stock di occhialone (Pagellus bogaraveo) indicato nell’allegato, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII. L’ambito è limitato alla gestione del contingente di pesca 2017 e opera dalla data di chiusura indicata in allegato (16.2.2017).
Divieto temporaneo di pesca dell’occhialone per la Francia
Il regolamento attua la chiusura di un contingente di pesca 2017 per lo stock di occhialone (Pagellus bogaraveo) nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone VI, VII e VIII, con riferimento alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia. La misura consegue all’esaurimento del contingente assegnato e si innesta nel sistema unionale di controllo della politica comune della pesca.
Base normativa e presupposti
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1224/2009 sul regime di controllo unionale della pesca, in particolare l’articolo 36, paragrafo 2, quale base per la dichiarazione di esaurimento del contingente e per l’adozione del conseguente divieto. Tra i considerando si evidenzia che il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio fissa i contingenti per il 2017 e che, secondo le informazioni ricevute dalla Commissione, le catture dello stock in questione hanno determinato l’esaurimento della quota assegnata.
Esaurimento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2017 alla Francia per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito dalla data ivi fissata. L’allegato identifica il codice stock SBR/678-, la specie occhialone, l’area interessata e la data di chiusura: 16.2.2017.
Divieti conseguenti
L’articolo 2 dispone che, dalla data di chiusura indicata nell’allegato, le attività di pesca dello stock sono vietate per le navi francesi interessate. Il divieto non riguarda soltanto l’atto di pesca, ma anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e natura dell’atto
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell’articolo 36, paragrafo 2, per dare attuazione al monitoraggio dell’esaurimento dei contingenti e imporre il conseguente blocco delle attività di pesca.
Esaurimento del contingente 2017
Per lo stock indicato in allegato, il contingente di pesca assegnato per il 2017 alla Francia si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nell’allegato, ossia il 16.2.2017.
Divieto di pesca e operazioni connesse
Dalla data di chiusura indicata in allegato sono vietate le attività di pesca dell’occhialone da parte delle navi francesi interessate. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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