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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22623/2025 del 05/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un atto di contestazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva irrogato a una società che aveva aderito a una precedente disciplina condonistica una sanzione pari al 50% delle somme dichiarate e non versate. Il contribuente aveva ottenuto l'annullamento dell'atto in primo grado; in appello, però, la decisione era stata confermata sul presupposto che l'intimazione di pagamento e l'atto di contestazione fossero stati notificati oltre il termine perentorio del 31 dicembre 2011. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997 e dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter, del d.l. n. 138/2011, sostenendo che il termine rilevante non fosse il 31 dicembre 2011 per la notifica della sanzione, ma il 31 dicembre del quinto anno successivo a tale data, in applicazione del termine generale di decadenza per l'irrogazione delle sanzioni. La parte intimata non si è costituita in cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha interpretato il comma 5-ter dell'art. 2 del d.l. n. 138/2011 in stretta connessione con il precedente comma 5-bis, affermando che l'unico termine perentorio fissato dalla disciplina è quello del 31 dicembre 2011, entro cui l'Amministrazione deve attivare il recupero delle somme ancora dovute e iscrivere a ruolo gli importi non versati. La successiva irrogazione della sanzione del 50% non deve invece essere notificata entro quel medesimo giorno, ma entro il termine generale di decadenza previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 472/1997, e quindi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al 31 dicembre 2011. Di conseguenza, la notifica del 28 novembre 2016 è stata considerata tempestiva. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia e provveda anche sulle spese, compreso il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 20 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    costituisce il termine generale di decadenza entro cui va notificato l'atto di irrogazione della sanzione; nel caso concreto consente la notifica entro il quinto anno successivo al termine di riferimento del 31 dicembre 2011.

  • art. 2, comma 5-bis, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138

    inderogabilmente entro il termine ultimo del 31 dicembre 2011

    fissa il termine perentorio entro cui l'Amministrazione deve avviare la ricognizione e l'azione di recupero delle somme non versate dai soggetti che avevano aderito ai condoni della l. n. 289/2002.

  • art. 2, comma 5-ter, del d.l. 13 agosto 2011, n. 138

    In caso di omesso pagamento delle somme dovute e iscritte a ruolo entro il termine di cui al comma 5-bis, si applica una sanzione pari al 50 per cento delle predette somme

    la disposizione è strettamente collegata al comma 5-bis; la sanzione del 50% va riferita all'omesso pagamento delle somme iscritte a ruolo entro il termine del comma 5-bis e non implica che la notifica della sanzione debba avvenire entro il 31 dicembre 2011.

  • art. 360 c.p.c.

    il motivo di ricorso, pur formulato in modo incompleto, è stato ricondotto dalla Corte al vizio di violazione o falsa applicazione di legge di cui al n. 3.

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte richiama il requisito di specificità del ricorso per cassazione, ritenendo tuttavia che nel caso concreto l'omissione materiale fosse superabile con lettura complessiva del motivo.

  • art. 384 c.p.c.

    richiamato per affermare la possibilità della Corte di individuare la corretta ragione giuridica della decisione nei limiti dei fatti accertati e senza nuovi accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Quando una disposizione prevede più termini collegati, occorre distinguere con precisione quale sia il termine perentorio e quale abbia solo funzione sollecitatoria o acceleratoria.
  • La sanzione collegata all'omesso pagamento di somme iscritte a ruolo può essere notificata secondo il termine generale di decadenza previsto dalla disciplina sanzionatoria, se la norma speciale non stabilisce espressamente un diverso termine per la sua irrogazione.
  • L'interpretazione letterale di una norma va coordinata con quella sistematica e logica: una lettura che renderebbe la sanzione concretamente inapplicabile deve essere evitata se esiste un significato coerente con la struttura complessiva della disciplina.
  • Nel ricorso per cassazione, un'esposizione imperfetta del vizio può non determinare inammissibilità se, dalla lettura complessiva dell'atto, siano chiaramente individuabili la norma violata e la censura proposta.
  • La Corte di cassazione può ricondurre la censura alla corretta qualificazione giuridica quando ciò non richieda nuovi accertamenti di fatto e resti nei limiti dei fatti già acquisiti.
  • Un principio di connessione tra comma principale e comma sanzionatorio impone di leggere la sanzione come conseguenza dell'inadempimento cristallizzato entro il termine originario, non come se dovesse essere notificata entro quello stesso termine originario.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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