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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1663

Regolamento (UE) 2016/1663 della Commissione, del 13 settembre 2016, recante divieto di pesca del salmone atlantico nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31 per le navi battenti bandiera svedese

Normativa europea32016R1663

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento del contingente di pesca 2016 assegnato alla Svezia per taluni stock di salmone atlantico nel Mar Baltico e dispone la conseguente chiusura della pesca. Dal 18 luglio 2016 è vietato alle navi svedesi pescare, tenere a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di tali stock nelle zone interessate. Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 1224/2009 e si inserisce nel sistema annuale di gestione dei contingenti fissati dal regolamento (UE) 2015/2072.

Divieto di pesca del salmone atlantico nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31 per le navi battenti bandiera svedese, per esaurimento del contingente 2016.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera svedese o immatricolate in Svezia che pescano il salmone atlantico (Salmo salar) nelle acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31 del Mar Baltico, limitatamente agli stock indicati in allegato. L’effetto decorre dalla data di chiusura fissata nell’allegato, ossia dal 18 luglio 2016. Restano esclusi, per implicazione del testo, gli operatori e le flottiglie non svedesi e gli stock/zone diversi da quelli espressamente indicati.

Divieto di pesca del salmone atlantico nelle acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31 per le navi svedesi

Il regolamento interviene nell’ambito della gestione annuale dei contingenti ittici e prende atto, sulla base delle informazioni ricevute dalla Commissione, dell’esaurimento del contingente 2016 assegnato alla Svezia per specifici stock di salmone atlantico nel Mar Baltico. La misura è adottata in forza del regolamento (CE) n. 1224/2009, che disciplina il regime di controllo della politica comune della pesca, e si collega alle possibilità di pesca fissate dal regolamento (UE) 2015/2072 per il 2016.

Esaurimento del contingente

L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato per il 2016 allo Stato membro indicato nell’allegato, per lo stock ivi menzionato, si considera esaurito dalla data fissata nello stesso allegato. Nel caso di specie, la data di chiusura è il 18 luglio 2016.

Divieti operativi per le navi interessate

L’articolo 2 dispone che, dalla medesima data, le attività di pesca dello stock indicato sono vietate alle navi battenti bandiera svedese o immatricolate in Svezia. Il divieto non riguarda solo l’azione di pesca, ma anche le principali operazioni commerciali e logistiche connesse alle catture, ossia:

  • conservare a bordo le catture;
  • trasferirle;
  • trasbordarle;
  • sbarcarle.

Ambito oggettivo e geografico

L’allegato delimita con precisione l’ambito della misura. Lo Stato membro interessato è la Svezia; lo stock è identificato dai codici SAL/3B23, SAL/3C22, SAL/3D24, SAL/3D25, SAL/3D26, SAL/3D27, SAL/3D28, SAL/3D29, SAL/3D30 e SAL/3D31; la specie è il salmone atlantico (Salmo salar); la zona è quella delle acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31.

Entrata in vigore e portata generale

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia immediata nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.

Disposizioni principali

Esaurimento del contingente 2016

Il contingente di pesca assegnato per il 2016 alla Svezia per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito a decorrere dal 18 luglio 2016, data di chiusura riportata nell’allegato.

Divieto di pesca e operazioni connesse

Dalla data di chiusura, le attività di pesca dello stock indicato da parte di navi battenti bandiera svedese o immatricolate in Svezia sono vietate. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.

Ambito materiale e geografico dell’allegato

L’allegato identifica lo Stato membro interessato (Svezia), gli stock SAL/3B23, SAL/3C22, SAL/3D24, SAL/3D25, SAL/3D26, SAL/3D27, SAL/3D28, SAL/3D29, SAL/3D30 e SAL/3D31, la specie salmone atlantico (Salmo salar) e la zona delle acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31.

Base giuridica e relazione con la normativa sui contingenti

Il regolamento è adottato in applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare dell’articolo 36, paragrafo 2, e si fonda sulle possibilità di pesca fissate per il 2016 dal regolamento (UE) 2015/2072 del Consiglio per alcuni stock e gruppi di stock nel Mar Baltico.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescaconservazione delle risorse ittichecontrolli sulla pescapolitica comune della pesca

Testo integrale

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