Regolamento (UE) 2016/1648
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1648 della Commissione, del 13 settembre 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione applicabili a determinati ortofrutticoli, utilizzati per la determinazione del prezzo di entrata nel regime UE. I valori sono stabiliti per specifici codici NC e per determinate origini paesi terzi, sulla base del meccanismo previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente vincolante e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione quotidiana dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato, per le specifiche voci di nomenclatura NC e per le origini paesi terzi ivi indicate. Rileva ai fini del meccanismo del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1648 della Commissione: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento disciplina la fissazione dei valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli freschi nell'Unione. Esso si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e dà attuazione all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Base normativa e contesto
Il provvedimento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che stabilisce i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. Il considerando evidenzia che il sistema si fonda sui risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda specifiche merci classificate in determinati codici della nomenclatura combinata (NC) e le relative origini da paesi terzi indicate nell'allegato. I valori si applicano ai fini del meccanismo del prezzo di entrata per gli ortofrutticoli elencati, con riferimento alle origini specificate e alla categoria residuale delle "altre origini" (codice ZZ).
Contenuto operativo dell'allegato
L'allegato contiene una tabella con i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per ciascun codice NC e per ciascuna origine. Tra i prodotti elencati figurano, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di pomodori, cetrioli, agrumi, uva da tavola, mele e pere, con differenziazione dei valori in base al paese di provenienza. I codici paese sono quelli della nomenclatura stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice ZZ indica le "altre origini".
Entrata in vigore e natura giuridica
Il regolamento è entrato in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, il 14 settembre 2016. In quanto regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La finalità è fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi previsti dall'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in coerenza con il sistema derivato dai negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
Determinazione dei valori forfettari
I valori forfettari all'importazione sono quelli elencati nell'allegato del regolamento e servono come base per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Il calcolo avviene quotidianamente, nei giorni feriali, tenendo conto di dati giornalieri variabili.
Prodotti e origini interessati
L'allegato riporta i valori per specifici codici NC, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90 e 0809 30 10 / 0809 30 90, con indicazione delle origini da paesi terzi (ad es. MA, TR, AR, CL, EG, UY, ZA, BR, NZ, US) e del codice ZZ per le "altre origini". I valori sono espressi in EUR/100 kg.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 13 set 2016Regolamento (UE) 2016/1646
- Regolamento · 13 set 2016Regolamento (UE) 2016/1647
- Regolamento · 13 set 2016Regolamento (UE) 2016/1663
- Regolamento · 13 set 2016Regolamento (UE) 2016/1664
- Regolamento · 13 set 2016Regolamento (UE) 2016/1665
- Regolamento · 13 set 2016Regolamento (UE) 2016/1666
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →