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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1647

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1647 della Commissione, del 13 settembre 2016, che reistituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e prodotte da Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, Freetrend Industrial Ltd. e la sua società collegata Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd., Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise Inc., Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14

Normativa europea32016R1647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dà esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia che hanno annullato, per alcuni produttori esportatori vietnamiti, il precedente regime antidumping sulle calzature con tomaie di cuoio per mancata valutazione delle domande di trattamento di economia di mercato (TEM) e di trattamento individuale (TI). La Commissione ha riesaminato tali domande per i produttori interessati e ha concluso che nessuno soddisfaceva i requisiti per ottenere il TEM o il TI. Ne consegue la reistituzione del dazio antidumping residuo del 10% e la riscossione definitiva degli importi provvisori depositati, limitatamente alle importazioni e ai soggetti indicati negli allegati.

Reistituzione di un dazio antidumping definitivo del 10% su determinate calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam prodotte da tredici/quattordici produttori esportatori individuati, con riscossione definitiva del dazio provvisorio già depositato, in esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito originarie del Vietnam, escluse le calzature per lo sport, le calzature contenenti una tecnologia speciale, le pantofole e altre calzature da camera, nonché le calzature con puntale protettivo. Riguarda esclusivamente i prodotti fabbricati dai produttori esportatori elencati nell’allegato II e immessi in libera pratica nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009. Si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale; il testo non introduce esclusioni territoriali ulteriori, ma delimita il perimetro oggettivo e soggettivo tramite codici NC/TARIC e lista nominativa dei produttori.

Reistituzione di un dazio antidumping definitivo su alcune calzature originarie del Vietnam

Il regolamento costituisce atto di esecuzione di sentenze della Corte di giustizia che hanno annullato, per taluni produttori esportatori vietnamiti, il precedente regolamento antidumping in ragione della mancata valutazione delle domande di TEM e TI presentate nell’inchiesta iniziale. La Commissione, in applicazione dell’articolo 266 TFUE e del regolamento di base antidumping, ha riesaminato tali domande e ha ritenuto che nessuno dei soggetti interessati soddisfacesse i requisiti per un trattamento individuale o di economia di mercato.

Contesto procedurale e giudiziario

La disciplina si inserisce in una lunga sequenza di misure antidumping relative alle calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam, iniziate con il regolamento provvisorio del 2006 e proseguite con il regolamento definitivo del Consiglio n. 1472/2006 e con il successivo regolamento di esecuzione n. 1294/2009. Le sentenze della Corte nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14 hanno accertato che la Commissione avrebbe dovuto esaminare le domande di TEM/TI dei produttori esportatori non inseriti nel campione; per questo la Commissione ha ripreso il procedimento dal punto in cui si era verificata l’illegittimità.

Valutazione del TEM

Per i produttori esportatori vietnamiti interessati la Commissione ha verificato, in relazione al periodo 1° aprile 2004 - 31 marzo 2005, se operassero in condizioni di economia di mercato. L’esame si è concentrato sui cinque criteri dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. La Commissione ha rilevato, tra l’altro, l’influenza significativa dello Stato sulle decisioni aziendali, la mancanza di una contabilità di base completa e certificata, e l’insufficienza di informazioni relative agli attivi e all’eventuale eredità del precedente sistema non di mercato. Poiché i criteri devono essere tutti soddisfatti, il mancato rispetto anche di uno solo ha comportato il rigetto del TEM per tutti i quattordici produttori esportatori.

Valutazione del TI

Quanto al trattamento individuale, la Commissione ha applicato l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione anteriore alla modifica del 2012. Anche qui l’esito è stato negativo per tutti i soggetti interessati: alcuni non hanno dimostrato il libero rimpatrio di capitali e profitti; nessuno ha provato che prezzi, quantitativi e condizioni delle vendite all’esportazione fossero fissati liberamente senza ingerenze statali; in alcuni casi è emersa la presenza di azionariato pubblico e di poteri di blocco in seno agli organi sociali, incompatibili con l’indipendenza richiesta.

Misura finale e riscossione del provvisorio

Non essendo stato concesso né il TEM né il TI, il regolamento reintroduce per i produttori esportatori elencati un dazio antidumping definitivo del 10% sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. Gli importi già depositati come dazio provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 553/2006 sono riscossi definitivamente, con svincolo della sola eccedenza rispetto all’aliquota finale.

Ambito oggettivo, esclusioni e codici

La misura riguarda specifiche calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito, ma esclude le calzature per lo sport, quelle con tecnologia speciale, le pantofole e altre calzature da camera, nonché le calzature con puntale protettivo. L’ambito doganale è delimitato tramite i codici NC elencati nell’articolo 1 e i codici TARIC contenuti nell’allegato I.

Effetti temporali e territoriali

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La sua operatività è però limitata alle importazioni rientranti nel periodo di applicazione delle misure precedenti, cioè il periodo coperto dal regolamento del 2006 e dal regolamento di esecuzione del 2009, e ai produttori esportatori nominativamente indicati nell’allegato II.

Disposizioni principali

Esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia

In attuazione dell’articolo 266 TFUE, la Commissione riprende il procedimento antidumping dal punto in cui si è verificata l’illegittimità rilevata dalla Corte nelle cause riunite C-659/13 e C-34/14. L’intervento riguarda la parte del regolamento controverso annullata dalla Corte per i produttori esportatori vietnamiti interessati, mentre le altre conclusioni del precedente regolamento restano valide e vengono incorporate nel nuovo atto.

Valutazione del trattamento di economia di mercato (TEM)

La Commissione riesamina le domande TEM presentate dai produttori esportatori vietnamiti non inseriti nel campione e conclude che nessuno soddisfa cumulativamente i cinque criteri dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Sono evidenziate carenze su decisioni aziendali, contabilità, attivi e distorsioni del precedente sistema economico; di conseguenza il TEM è negato a tutti i soggetti interessati.

Valutazione del trattamento individuale (TI)

Ai fini del TI, applicando l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base nella versione anteriore alla modifica, la Commissione verifica i cinque criteri richiesti e conclude che nessuno dei quattordici produttori esportatori soddisfa le condizioni cumulative. Tra le criticità rilevate figurano il mancato dimostrare il libero rimpatrio di capitali e profitti, l’assenza di prova che prezzi, quantitativi e condizioni di vendita fossero determinati liberamente, e situazioni di partecipazione pubblica tali da escludere un’adeguata indipendenza dallo Stato.

Aliquota applicabile e dazio residuo

Poiché il TEM e il TI sono entrambi negati, ai produttori esportatori interessati si applica il dazio antidumping residuo relativo al Vietnam, fissato al 10% sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. La reistituzione è limitata alle importazioni effettuate nel periodo di applicazione del regolamento (CE) n. 1472/2006 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009.

Riscossione definitiva del provvisorio

Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in forza del regolamento (CE) n. 553/2006 sono riscossi in via definitiva. Gli importi versati in deposito sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota definitiva del 10%.

Ambito merceologico e codici doganali

Il regolamento specifica il prodotto interessato e le esclusioni, definendo anche le categorie particolari di calzature escluse dalla misura. Sono elencati i codici NC e i corrispondenti codici TARIC nell’allegato I; sono inoltre precisate le definizioni di calzature per lo sport, calzature con tecnologia speciale, calzature con puntale protettivo e pantofole/altre calzature da camera.

Elenco dei produttori esportatori interessati

L’allegato II individua nominalmente i produttori esportatori vietnamiti ai quali si applica la reistituzione del dazio: Best Royal Co., Ltd; Lac Cuong Footwear Co., Ltd; Lac Ty Co., Ltd; Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company); VMC Royal Co., Ltd; Freetrend Industrial Ltd. e la collegata Freetrend Industrial A (Vietnam) Co., Ltd; Fulgent Sun Footwear Co., Ltd.; General Shoes Ltd.; Golden Star Co., Ltd.; Golden Top Company Co., Ltd.; Kingmaker Footwear Co., Ltd; Tripos Enterprise Inc.; Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialedazi doganalicommercio internazionale

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