Regolamento (UE) 2016/1646
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 della Commissione, del 13 settembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli indici principali e le borse valori riconosciute a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adotta norme tecniche di attuazione che precisano quali indici e quali borse valori devono essere considerati ai fini dell’articolo 197, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013. L’elenco è fondamentale per stabilire quando strumenti di capitale, obbligazioni convertibili e taluni titoli di debito possono essere utilizzati come garanzie reali ammissibili. Il testo contiene due allegati: uno sugli indici principali e uno sulle borse valori riconosciute, distinte tra mercati in cui non sono negoziati i contratti dell’allegato II del regolamento CRR e mercati in cui tali contratti sono negoziati.
Stabilisce, ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013, l’elenco degli indici principali e delle borse valori riconosciute rilevanti per l’ammissibilità di talune garanzie reali.
Ambito di applicazione
Si applica agli enti creditizi e alle imprese di investimento soggetti al regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare per la valutazione dell’ammissibilità delle garanzie reali previste dall’articolo 197, paragrafo 8. Rileva per gli indici azionari e di obbligazioni convertibili che possono essere considerati "indici principali" e per le borse valori riconosciute in cui sono o non sono negoziati i contratti elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Indici principali e borse valori riconosciute ai fini del regolamento (UE) n. 575/2013
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1646 della Commissione completa il quadro del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) precisando, mediante allegati vincolanti, quali indici principali e quali borse valori riconosciute devono essere considerati per l’ammissibilità di talune garanzie reali. La finalità è collegata ai criteri di liquidità e realizzabilità delle garanzie utilizzabili dagli enti creditizi e dalle imprese di investimento.
Contesto normativo e finalità
La Commissione adotta il regolamento in attuazione dell’articolo 197, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 575/2013, sulla base di progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall’ESMA. Nei considerando si spiega che gli indici principali devono comprendere strumenti sufficientemente liquidi e facilmente liquidabili, così da poter fungere da base per la qualificazione di azioni o obbligazioni convertibili come garanzie ammissibili. Viene inoltre chiarito il collegamento tra borse valori riconosciute, meccanismi di compensazione e disciplina delle CCP ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012.
Indici principali: criteri e funzione
L’articolo 1 rinvia all’allegato I, che contiene l’elenco degli indici principali. La logica sottostante è quella di includere solo indici che rappresentino attività con sufficiente liquidità e profondità di mercato. In particolare:
- per gli indici azionari, il regolamento considera rilevante che almeno il 90% dei componenti abbia un flottante pari ad almeno 500.000.000 EUR; in mancanza di dati sul flottante, il parametro sostitutivo è una capitalizzazione di mercato di almeno 1.000.000.000 EUR;
- per alcuni indici basati sul mercato, i considerando richiedono inoltre che l’indice copra non più della metà del numero totale delle società negoziate sul mercato di riferimento e che soddisfi almeno due tra tre criteri relativi a capitalizzazione, volume degli scambi e ruolo di sottostante per derivati;
- per gli indici di obbligazioni convertibili, le obbligazioni devono essere convertibili in strumenti di capitale che rispettino gli stessi parametri di flottante/capitalizzazione.
L’allegato I elenca numerosi indici azionari e tre indici di obbligazioni convertibili. Nei considerando si precisa anche che, quando due indici soddisfano i criteri e uno è un sottoinsieme dell’altro, per semplicità viene incluso solo l’indice più ampio.
Borse valori riconosciute: requisiti e classificazione
L’articolo 2 rinvia all’allegato II per l’elenco delle borse valori riconosciute. Il riconoscimento è funzionale all’uso di determinati titoli di debito come garanzie reali quando non sia disponibile una valutazione del merito di credito da parte di un’ECAI. Nei considerando si richiama l’articolo 4, paragrafo 1, punto 72, del regolamento (UE) n. 575/2013, secondo cui la borsa deve soddisfare specifiche condizioni, inclusa la presenza di un meccanismo di compensazione.
Il regolamento distingue due gruppi di mercati:
- borse valori riconosciute in cui non sono negoziati i contratti elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013;
- borse valori riconosciute in cui tali contratti sono negoziati.
Nei considerando si specifica che, se il meccanismo di compensazione è affidato a una CCP, quest’ultima deve rispettare gli obblighi del regolamento (UE) n. 648/2012; nei rari casi di borse di derivati non servite da CCP, le regole di marginazione di tale regolamento fungono da parametro di riferimento per valutare l’appropriatezza delle regole di margine della borsa.
Allegati e contenuto operativo
Il contenuto sostanziale del regolamento è concentrato negli allegati:
- l’allegato I elenca gli indici principali, suddivisi in indici azionari e indici di obbligazioni convertibili;
- l’allegato II elenca le borse valori riconosciute, con indicazione del MIC, distinguendo tra mercati relativi a strumenti diversi dai contratti dell’allegato II del CRR e mercati in cui tali contratti sono negoziati.
Per gli operatori, ciò significa che l’ammissibilità di certe esposizioni come garanzie reali dipende dalla presenza dell’indice o del mercato nell’elenco ufficiale allegato al regolamento.
Entrata in vigore e vincolatività
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Indici principali
L’articolo 1 rinvia all’allegato I per l’elenco degli indici principali ai sensi dell’articolo 197, paragrafo 8, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento precisa, nei considerando, i criteri di selezione: per gli indici azionari, almeno il 90% dei componenti deve avere un flottante di almeno 500.000.000 EUR oppure, in assenza di informazioni sul flottante, una capitalizzazione di mercato di almeno 1.000.000.000 EUR; in alternativa, per alcuni indici basati su mercati, devono essere rispettati criteri di dimensione, liquidità e rilievo sul mercato sottostante. Per gli indici di obbligazioni convertibili, le obbligazioni devono essere convertibili in strumenti di capitale che rispettino i medesimi parametri di flottante/capitalizzazione.
Borse valori riconosciute
L’articolo 2 rinvia all’allegato II per l’elenco delle borse valori riconosciute ai sensi dell’articolo 197, paragrafo 8, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. I considerando chiariscono che la riconoscibilità dipende dal possesso delle condizioni dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 72, del regolamento (UE) n. 575/2013, inclusa l’esistenza di un meccanismo di compensazione; se il meccanismo è fornito da una CCP, questa deve rispettare il regolamento (UE) n. 648/2012.
Distinzione tra mercati per strumenti non derivati e derivati
L’allegato II separa le borse valori riconosciute in due categorie: mercati regolamentati in cui non sono negoziati i contratti elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, e mercati regolamentati in cui tali contratti sono negoziati. La distinzione è rilevante per l’ammissibilità di determinati titoli di debito emessi da specifici enti come garanzie reali, quando non sia disponibile una valutazione ECAI.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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