DECRETO 3 aprile 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze
Retrocessione al demanio dello Stato dei beni non più strumentali alle finalità istituzionali di ENAV e successiva riassegnazione ad ENAC, ai sensi del combinato disposto degli articoli 692 e 693 del Codice della navigazione, per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto del 3 aprile 2020 dispone la retrocessione al demanio pubblico statale di impianti AVL, altri beni e aree aeroportuali di proprietà ENAV non più strumentali alle sue attività, con assegnazione gratuita all’ENAC. Stabilisce i termini di presa in consegna e gli obblighi di gestione e manutenzione dei gestori aeroportuali, nonché il trattamento tariffario dei costi e dei valori residui. I termini decorrono dalla pubblicazione del decreto.
Retrocessione allo Stato e assegnazione all’ENAC di beni aeroportuali non più strumentali a ENAV
Retrocessione dei beni aeroportuali non più strumentali a ENAV
Il decreto dispone il trasferimento al demanio pubblico dello Stato, ramo aeroportuale, di impianti, beni e aree di proprietà ENAV S.p.a. non più strumentali alle sue finalità istituzionali. I beni sono assegnati in uso gratuito all’ENAC, ai sensi dell’articolo 693 del codice della navigazione e dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 250/1997, per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale e per l’aggiornamento dello stato di consistenza dei beni delle concessioni aeroportuali.
Beni e aeroporti interessati
La ricognizione è individuata nelle schede dell’allegato A e nelle planimetrie dell’allegato B; l’elenco dei beni da espungere dall’allegato F al decreto interdirettoriale 14 novembre 2000 è contenuto nell’allegato C. Gli allegati sono parte integrante del decreto, benché non riprodotti nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La retrocessione riguarda tre gruppi:
- Sistemi di aiuto visivo luminoso (AVL), con i relativi beni e aree, presso Bari Palese, Foggia G. Lisa, Grottaglie, Napoli Capodichino, Palermo Punta Raisi, Bologna Borgo Panigale, Firenze Peretola, Catania Fontanarossa, Torino Caselle, Genova Sestri, Lamezia Terme e Olbia Costa Smeralda (sezione 1 delle schede 1-12).
- Altri beni e aree interne al sedime aeroportuale presso gli aeroporti del primo gruppo e, inoltre, Milano Linate, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bergamo Orio al Serio, Bolzano e Venezia Tessera (sezione 2 delle schede 1-18).
- Aree libere, non più strumentali e non interessate da infrastrutture o installazioni ENAV, presso Albenga, Alghero Fertilia, Ancona Falconara, Cagliari Elmas, Crotone, Cuneo Levaldigi, Forlì, Genova, Pantelleria, Parma, Perugia S. Egidio, Pescara, Reggio Calabria, Roma Urbe e Ronchi dei Legionari (scheda 19).
La retrocessione è disposta senza oneri a carico della finanza pubblica.
Consegna, gestione e manutenzione
I gestori aeroportuali devono prendere in consegna i beni e le aree e provvedere alla gestione, manutenzione e alimentazione elettrica, recuperando i relativi costi nelle tariffe aeroportuali. I termini decorrono dalla pubblicazione del decreto:
- per i sistemi AVL del primo gruppo, la presa in consegna deve avvenire entro e non oltre 18 mesi;
- per i beni e le aree del secondo gruppo, entro e non oltre 60 giorni;
- per le aree libere del terzo gruppo, entro e non oltre 60 giorni. Per quest’ultimo gruppo, l’obbligo di presa in consegna e gestione è posto a carico dei gestori aeroportuali e dell’ENAC.
Per i sistemi AVL, fino alla presa in carico e comunque non oltre la scadenza del termine di 18 mesi, ENAV continua a detenerli per garantirne gestione e manutenzione. Durante tale periodo è autorizzata a riversare i relativi costi nella propria tariffa di terminale; dopo la presa in carico, gestione, manutenzione e alimentazione elettrica competono ai gestori aeroportuali, con recupero dei costi nelle tariffe aeroportuali.
Trattamento del valore residuo dei beni
Dalla data di pubblicazione del decreto, ENAV è autorizzata a riversare nella tariffa di terminale il valore contabile non ancora ammortizzato dei beni oggetto della retrocessione, secondo un meccanismo graduale concordato con ENAC. La ricognizione congiunta ENAC-ENAV aveva inoltre definito le modalità di imputazione tariffaria del valore di ammortamento residuo e dei costi di gestione e manutenzione sostenuti da ENAV nel periodo transitorio.
Effetti immobiliari e aggiornamento degli atti
Il decreto costituisce titolo per le trascrizioni immobiliari e le relative volture catastali dei beni individuati. I beni e le aree elencati nell’allegato C sono espunti dall’allegato F al decreto interdirettoriale 14 novembre 2000, che individuava i beni costituenti il patrimonio ENAV.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 7 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Decreti del MEF, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Decreti del MEF
- Decreto ministeriale MEF · 30 mar 2020DECRETO 30 marzo 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 30 mar 2020DECRETO 30 marzo 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 26 mar 2020DECRETO 26 marzo 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 25 mar 2020DECRETO 25 marzo 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 25 mar 2020DECRETO 25 marzo 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze
- Decreto ministeriale MEF · 16 mar 2020DECRETO 16 marzo 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze
Cerchi altro? Cerca gratis in Decreti del MEF →