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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 3 aprile 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze

Retrocessione al demanio dello Stato dei beni non più strumentali alle finalità istituzionali di ENAV e successiva riassegnazione ad ENAC, ai sensi del combinato disposto degli articoli 692 e 693 del Codice della navigazione, per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale.

Decreti del MEFCod. G.U. 20A06607

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto del 3 aprile 2020 dispone la retrocessione al demanio pubblico statale di impianti AVL, altri beni e aree aeroportuali di proprietà ENAV non più strumentali alle sue attività, con assegnazione gratuita all’ENAC. Stabilisce i termini di presa in consegna e gli obblighi di gestione e manutenzione dei gestori aeroportuali, nonché il trattamento tariffario dei costi e dei valori residui. I termini decorrono dalla pubblicazione del decreto.

Retrocessione allo Stato e assegnazione all’ENAC di beni aeroportuali non più strumentali a ENAV

Retrocessione dei beni aeroportuali non più strumentali a ENAV

Il decreto dispone il trasferimento al demanio pubblico dello Stato, ramo aeroportuale, di impianti, beni e aree di proprietà ENAV S.p.a. non più strumentali alle sue finalità istituzionali. I beni sono assegnati in uso gratuito all’ENAC, ai sensi dell’articolo 693 del codice della navigazione e dell’articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 250/1997, per il successivo affidamento in concessione al gestore aeroportuale e per l’aggiornamento dello stato di consistenza dei beni delle concessioni aeroportuali.

Beni e aeroporti interessati

La ricognizione è individuata nelle schede dell’allegato A e nelle planimetrie dell’allegato B; l’elenco dei beni da espungere dall’allegato F al decreto interdirettoriale 14 novembre 2000 è contenuto nell’allegato C. Gli allegati sono parte integrante del decreto, benché non riprodotti nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La retrocessione riguarda tre gruppi:

  • Sistemi di aiuto visivo luminoso (AVL), con i relativi beni e aree, presso Bari Palese, Foggia G. Lisa, Grottaglie, Napoli Capodichino, Palermo Punta Raisi, Bologna Borgo Panigale, Firenze Peretola, Catania Fontanarossa, Torino Caselle, Genova Sestri, Lamezia Terme e Olbia Costa Smeralda (sezione 1 delle schede 1-12).
  • Altri beni e aree interne al sedime aeroportuale presso gli aeroporti del primo gruppo e, inoltre, Milano Linate, Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Bergamo Orio al Serio, Bolzano e Venezia Tessera (sezione 2 delle schede 1-18).
  • Aree libere, non più strumentali e non interessate da infrastrutture o installazioni ENAV, presso Albenga, Alghero Fertilia, Ancona Falconara, Cagliari Elmas, Crotone, Cuneo Levaldigi, Forlì, Genova, Pantelleria, Parma, Perugia S. Egidio, Pescara, Reggio Calabria, Roma Urbe e Ronchi dei Legionari (scheda 19).

La retrocessione è disposta senza oneri a carico della finanza pubblica.

Consegna, gestione e manutenzione

I gestori aeroportuali devono prendere in consegna i beni e le aree e provvedere alla gestione, manutenzione e alimentazione elettrica, recuperando i relativi costi nelle tariffe aeroportuali. I termini decorrono dalla pubblicazione del decreto:

  • per i sistemi AVL del primo gruppo, la presa in consegna deve avvenire entro e non oltre 18 mesi;
  • per i beni e le aree del secondo gruppo, entro e non oltre 60 giorni;
  • per le aree libere del terzo gruppo, entro e non oltre 60 giorni. Per quest’ultimo gruppo, l’obbligo di presa in consegna e gestione è posto a carico dei gestori aeroportuali e dell’ENAC.

Per i sistemi AVL, fino alla presa in carico e comunque non oltre la scadenza del termine di 18 mesi, ENAV continua a detenerli per garantirne gestione e manutenzione. Durante tale periodo è autorizzata a riversare i relativi costi nella propria tariffa di terminale; dopo la presa in carico, gestione, manutenzione e alimentazione elettrica competono ai gestori aeroportuali, con recupero dei costi nelle tariffe aeroportuali.

Trattamento del valore residuo dei beni

Dalla data di pubblicazione del decreto, ENAV è autorizzata a riversare nella tariffa di terminale il valore contabile non ancora ammortizzato dei beni oggetto della retrocessione, secondo un meccanismo graduale concordato con ENAC. La ricognizione congiunta ENAC-ENAV aveva inoltre definito le modalità di imputazione tariffaria del valore di ammortamento residuo e dei costi di gestione e manutenzione sostenuti da ENAV nel periodo transitorio.

Effetti immobiliari e aggiornamento degli atti

Il decreto costituisce titolo per le trascrizioni immobiliari e le relative volture catastali dei beni individuati. I beni e le aree elencati nell’allegato C sono espunti dall’allegato F al decreto interdirettoriale 14 novembre 2000, che individuava i beni costituenti il patrimonio ENAV.

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