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Decreto ministeriale MEF

DECRETO 25 marzo 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze

Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Decreti del MEFCod. G.U. 20A01918Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto attua, in deroga alla disciplina ordinaria del Fondo di solidarietà per i mutui prima casa, le misure COVID-19: definisce i requisiti e la durata della sospensione per sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, estende l’accesso a autonomi e professionisti con calo di fatturato superiore al 33% ed esclude l’obbligo di ISEE. Le deroghe operano per il periodo di nove mesi previsto dall’art. 54 del DL 18/2020; le regole sugli interessi valgono anche per alcune sospensioni già concesse.

Misure emergenziali per l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa durante l’emergenza COVID-19

Misure emergenziali per il Fondo di solidarietà mutui prima casa

Il decreto ministeriale del 25 marzo 2020 attua le deroghe temporanee alla disciplina del Fondo di solidarietà per i mutui destinati all’acquisto della prima casa, introdotte durante l’emergenza COVID-19. Le misure agevolano la sospensione delle rate per chi subisce una riduzione o interruzione dell’attività lavorativa e per autonomi e liberi professionisti colpiti dalle restrizioni.

Sospensione o riduzione dell’attività lavorativa

Ferme restando le ulteriori ipotesi già previste dal DM 132/2010, rilevano ai fini dell’accesso al Fondo:

  • la sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi;
  • la riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, se comporta una riduzione pari almeno al 20% dell’orario complessivo.

La sospensione delle rate è concessa per una durata massima complessiva determinata in base alla durata dell’evento lavorativo: fino a 6 mesi per eventi da 30 a 150 giorni lavorativi consecutivi; fino a 12 mesi per eventi da 151 a 302 giorni; fino a 18 mesi per eventi superiori a 303 giorni. La sospensione può essere reiterata, anche per periodi non continuativi, nel limite complessivo di 18 mesi e nei limiti delle risorse disponibili del Fondo.

Alla domanda va allegato uno dei seguenti documenti: il provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito; la richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento; oppure una dichiarazione del datore di lavoro resa ai sensi del DPR 445/2000. La dichiarazione deve attestare che la sospensione o riduzione non è riconducibile a responsabilità del lavoratore e indicare il periodo interessato e la percentuale di riduzione dell’orario.

Autonomi e liberi professionisti

Possono accedere al Fondo gli autonomi e i liberi professionisti che autocertificano, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, un calo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero. Il confronto è tra il periodo successivo al 21 febbraio 2020 e precedente alla domanda — oppure il minor periodo trascorso tra il 21 febbraio 2020 e la domanda, se non è passato un trimestre — e il fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019. Il calo deve essere conseguenza della chiusura o restrizione dell’attività disposta dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

È considerato lavoratore autonomo il soggetto la cui attività rientra nell’ambito della legge 22 maggio 2017, n. 81. Per libero professionista si intende sia il professionista iscritto a un ordine sia quello aderente a un’associazione professionale iscritta nell’elenco del Ministero dello sviluppo economico previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso della relativa attestazione.

Interessi, costi e garanzie

A fronte della sospensione, il Fondo rimborsa alle banche gli interessi compensativi secondo la misura stabilita dall’art. 2, comma 478, della legge 244/2007 come modificato dall’art. 54, comma 2, del DL 18/2020: il rimborso è pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione. Per il calcolo si applica il tasso contrattuale vigente alla data di presentazione della domanda di sospensione.

La sospensione non comporta commissioni o spese di istruttoria e non richiede garanzie aggiuntive. Le modalità di calcolo si applicano alle domande presentate dalla data di entrata in vigore del DL 18/2020 e alle sospensioni già concesse per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale, il Fondo non avesse ancora liquidato l’importo dovuto.

Accesso al Fondo e regole procedurali

Per accedere alle deroghe non è richiesta la presentazione dell’ISEE, altrimenti previsto dal DM 132/2010. Le banche mutuatarie devono assicurare modalità adeguate per ricevere le domande e adempiere agli obblighi informativi previsti dalla disciplina del Fondo.

Nel computo del limite massimo ordinario di 18 mesi di sospensione non si considerano le sospensioni già concesse se, al momento della nuova domanda, il regolare ammortamento del mutuo è ripreso da almeno tre mesi.

Il gestore del Fondo deve estenderne immediatamente l’operatività alle misure emergenziali e pubblicare sul proprio sito il modello aggiornato di domanda. Per l’esercizio 2020 non si applicano i limiti massimi alle spese di funzionamento e agli oneri di gestione stabiliti nel disciplinare di affidamento del Fondo.

Durata delle deroghe e disciplina residuale

Le disposizioni derogatorie del decreto si applicano per il periodo di nove mesi previsto dall’art. 54, comma 1, del DL 18/2020. Per quanto non disciplinato dal decreto restano applicabili le disposizioni del DM 132/2010, purché compatibili con le misure introdotte dall’art. 26 del DL 9/2020 e dall’art. 54 del DL 18/2020.

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