DECRETO 16 marzo 2020 - Ministero dell'economia e delle finanze
Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl decreto disciplina esclusivamente il bilancio delle fondazioni bancarie relativo all’esercizio 1° gennaio-31 dicembre 2019: stabilisce l’accantonamento obbligatorio del 20% dell’avanzo, consente un ulteriore accantonamento per l’integrità del patrimonio fino al 15% e impone, in presenza di disavanzi pregressi, di destinare prioritariamente alla loro copertura almeno il 25% dell’avanzo. L’accantonamento facoltativo è escluso finché i disavanzi non siano integralmente coperti.
Accantonamenti e copertura dei disavanzi delle fondazioni bancarie per l’esercizio 2019
Accantonamenti delle fondazioni bancarie per l’esercizio 2019
Il decreto stabilisce le regole per la redazione dei bilanci delle fondazioni bancarie relativi all’esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. Si applicano le disposizioni del provvedimento ministeriale del 19 aprile 2001, tenendo conto delle norme richiamate dal decreto-legge n. 119/2018 e dal decreto ministeriale 15 luglio 2019.
Determinazione dell’avanzo e riserva obbligatoria
Per avanzo dell’esercizio si intende quello risultante dall’applicazione del provvedimento ministeriale del 19 aprile 2001. Per il 2019 l’accantonamento alla riserva obbligatoria prevista dall’articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153/1999 è fissato al 20% dell’avanzo, calcolato al netto delle eventuali somme destinate alla copertura dei disavanzi pregressi secondo le disposizioni del decreto.
Copertura dei disavanzi pregressi
Nei casi eccezionali in cui risultino disavanzi pregressi, e ferme le valutazioni attribuite dalla legge all’Autorità di vigilanza, il 25% dell’avanzo dell’esercizio deve essere destinato prioritariamente alla loro copertura. La fondazione può aumentare tale percentuale con atto motivato, comunicato all’Autorità di vigilanza, tenendo conto sia della salvaguardia del patrimonio sia della continuità dell’attività istituzionale.
Riserva per l’integrità del patrimonio
Per conservare il valore del patrimonio, la fondazione può deliberare con atto motivato un accantonamento facoltativo alla riserva per l’integrità del patrimonio, fino al 15% dell’avanzo al netto delle somme eventualmente destinate alla copertura dei disavanzi. Tale accantonamento non è consentito finché i disavanzi pregressi non siano stati integralmente coperti.
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