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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/737

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/737 della Commissione, del 23 marzo 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32026R0737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE delle zone di provenienza ammesse per alcune categorie di prodotti avicoli e affini, alla luce dell’evoluzione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI). Da un lato reintroduce l’autorizzazione per alcune zone del Canada e degli Stati Uniti per le quali le autorità hanno fornito garanzie sufficienti; dall’altro sospende o mantiene sospesa l’autorizzazione per specifiche zone degli Stati Uniti in seguito a nuovi focolai. Viene inoltre corretto un errore materiale relativo a una zona del Regno Unito. Le modifiche operano mediante aggiornamento puntuale degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare, in base alla situazione di influenza aviaria ad alta patogenicità, gli elenchi delle zone di Canada, Regno Unito e Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Ambito di applicazione

Si applica alle partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi, territori o loro zone elencati negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le modifiche riguardano in particolare Canada, Regno Unito e Stati Uniti e incidono sull’autorizzazione all’ingresso nell’Unione in relazione a specifiche zone sottoposte o non più sottoposte a restrizioni per HPAI. È direttamente applicabile negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in GUUE.

Modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404

Il regolamento interviene sul sistema UE di elenchi positivi dei paesi terzi, territori o zone autorizzati all’ingresso nell’Unione di determinate partite di origine animale. La finalità è allineare le autorizzazioni di importazione alla situazione sanitaria aggiornata, in particolare rispetto ai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame.

Contesto normativo

Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che consente l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori solo se questi sono elencati conformemente all’articolo 230, paragrafo 1. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 fissa le prescrizioni sanitarie applicabili alle partite interessate, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi delle origini ammesse; gli allegati V e XIV disciplinano, rispettivamente, il pollame e materiale germinale di pollame, e le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Motivazioni della modifica

La Commissione prende atto di nuovi focolai di HPAI negli Stati Uniti, notificati tra il 12 e il 16 marzo 2026 e confermati con RT-PCR in diversi Stati federati. Le autorità statunitensi hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e adottato una politica di abbattimento totale; sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ritiene necessario sospendere l’ingresso nell’Unione per le zone colpite dai nuovi focolai.

Parallelamente, Canada e Stati Uniti hanno trasmesso informazioni aggiornate su precedenti focolai di HPAI e sulle misure adottate, incluse la politica di abbattimento totale e la successiva pulizia e disinfezione. Alla luce di tali elementi, la Commissione conclude che le precedenti sospensioni non sono più giustificate per alcune zone e che l’ingresso può essere nuovamente autorizzato per le aree interessate.

Correzione relativa al Regno Unito

Il regolamento corregge anche un errore materiale introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/591. Quest’ultimo aveva sospeso l’ingresso da una nuova zona del Regno Unito (GB-2.466), ma per errore aveva modificato il termine finale di una zona diversa, GB-2.464, già oggetto di sospensione dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/342. Il nuovo atto ripristina il termine corretto per GB-2.464 e inserisce correttamente GB-2.466 nell’elenco.

Modifiche all’allegato V: pollame e materiale germinale

Nell’allegato V, parte 1, sezione B, vengono aggiornate le tabelle relative a Canada, Regno Unito e Stati Uniti.

Per il Canada, la zona CA-2.322 è sostituita e l’ingresso è consentito per le categorie indicate, con date di riferimento dal 15 dicembre 2025 al 21 marzo 2026.

Per il Regno Unito:

  • la riga della zona GB-2.464 è sostituita con termine finale corretto al 24 gennaio 2026;
  • dopo GB-2.465 è aggiunta la nuova zona GB-2.466, con termine finale 3 marzo 2026.

Per gli Stati Uniti, vengono aggiornate numerose zone già elencate e ne vengono aggiunte di nuove. In particolare:

  • alcune zone vedono modificati i termini finali di sospensione, tra cui US-2.1069, US-2.1090, US-2.1102, US-2.1103, US-2.1110, US-2.1196, US-2.1198, US-2.1207, US-2.1216, US-2.1227, US-2.1228, US-2.1229, US-2.1236, US-2.1238, US-2.1242, US-2.1243, US-2.1249, US-2.1250, US-2.1255, US-2.1260 e US-2.1261;
  • dopo US-2.1308 vengono aggiunte le nuove zone US-2.1309 fino a US-2.1331, con indicazione delle date di riferimento dei focolai tra il 6 e il 12 marzo 2026.

Le descrizioni delle nuove zone precisano gli Stati e le contee interessate, con zone circolari di raggio 10 km centrate su specifiche coordinate GPS.

Modifiche all’allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, le modifiche riprendono quelle dell’allegato V ma riguardano le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Per il Canada, la zona CA-2.322 è aggiornata con l’indicazione delle categorie POU, RAT e GBM e con il periodo 15 dicembre 2025 - 21 marzo 2026.

Per gli Stati Uniti, le zone sopra richiamate sono sostituite con le corrispondenti indicazioni per POU, RAT e GBM, con le stesse date di riferimento e di termine della sospensione/autorizzazione già previste nell’allegato V.

Anche qui vengono inserite le nuove zone da US-2.1309 a US-2.1331, collegate ai focolai notificati tra il 6 e il 12 marzo 2026.

Entrata in vigore e natura del regolamento

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. La scelta dell’entrata in vigore immediata risponde all’esigenza di adeguare senza ritardo il regime di importazione alle condizioni sanitarie effettive nei paesi terzi interessati.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi di origine ammessa

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento. Si tratta di aggiornamenti mirati delle tabelle relative ai paesi terzi, territori o zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di determinate partite avicole e di selvaggina da penna.

Sospensione e ripristino dell’ingresso per HPAI

Sulla base dei nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità negli Stati Uniti, l’ingresso nell’Unione resta sospeso per le zone interessate dai focolai recenti; per alcune zone del Canada e degli Stati Uniti, invece, l’ingresso è nuovamente autorizzato perché le informazioni aggiornate hanno consentito alla Commissione di ritenere superato il rischio sanitario che aveva giustificato la precedente sospensione.

Correzione della voce relativa al Regno Unito

Viene corretto un errore materiale derivante dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/591: la zona GB-2.464 riporta nuovamente il termine finale corretto del 24 gennaio 2026 e viene inserita la nuova zona GB-2.466 con termine finale 3 marzo 2026.

Aggiornamenti delle zone canadesi e statunitensi negli allegati V e XIV

Nell’allegato V, parte 1, sezione B, e nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, vengono sostituite o aggiunte numerose righe per le zone CA-2.322 e US-2.1069, US-2.1090, US-2.1102, US-2.1103, US-2.1110, US-2.1196, US-2.1198, US-2.1207, US-2.1216, US-2.1227, US-2.1228, US-2.1229, US-2.1236, US-2.1238, US-2.1242, US-2.1243, US-2.1249, US-2.1250, US-2.1255, US-2.1260, US-2.1261 e da US-2.1309 a US-2.1331, con i relativi periodi di sospensione o di autorizzazione aggiornati.

Entrata in vigore urgente

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando 15 giustifica l’urgenza con la necessità di tenere conto dei recenti focolai di HPAI nel Regno Unito e negli Stati Uniti ed evitare perturbazioni inutili degli scambi con Canada e Stati Uniti.

Come è indicizzato

Materiesanità animalecommercio di animali e prodotti di origine animalesicurezza alimentarecontrolli veterinari alle frontiere

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