Regolamento (UE) 2026/701
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/701 della Commissione, del 23 marzo 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regime antidumping già in vigore sugli elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina. A seguito di una richiesta individuale, la Commissione riconosce Anhui Newshengda Precision Technology Co., Ltd. come produttore esportatore collegato a Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd. e le estende il medesimo trattamento tariffario, con applicazione del codice addizionale TARIC C853. La misura non modifica il livello generale del dazio, ma allinea l’elenco dei soggetti interessati alla struttura societaria emersa successivamente all’inchiesta iniziale.
Modifica del dazio antidumping definitivo applicabile a determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, estendendo il codice TARIC C853 a un nuovo esportatore collegato.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, nell’ambito del regime antidumping già istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/191. La modifica riguarda in particolare i produttori/esportatori collegati Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd. e Anhui Newshengda Precision Technology Co., Ltd., con estensione del codice addizionale TARIC C853 a entrambi. Non introduce nuovi dazi per altri operatori, ma aggiorna l’allegato del regolamento iniziale e la corrispondente classificazione TARIC.
Modifica del dazio antidumping sulle importazioni di elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/701 della Commissione interviene sul regime antidumping già istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 per determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina. La finalità è esclusivamente aggiornativa: la Commissione estende a un ulteriore soggetto collegato il trattamento tariffario già riconosciuto a un esportatore incluso nell’elenco originario.
Contesto normativo e misura precedente
Con il regolamento iniziale del 16 febbraio 2022 la Commissione aveva istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni del prodotto in esame, a seguito di un’inchiesta condotta con campionamento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/1036. Per gli operatori del campione erano state fissate aliquote individuali comprese tra il 22,1 % e il 48,4 %; per i produttori esportatori collaboranti non campionati era stata prevista un’aliquota del 39,6 %; per le società non collaboranti un dazio su scala nazionale dell’86,5 %.
Richiesta di riesame/aggiornamento del soggetto interessato
Anhui Newshengda Precision Technology Co., Ltd. ha chiesto di poter beneficiare del dazio applicabile ai produttori esportatori collaboranti non inseriti nel campione, sostenendo di essere collegata a Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd., già presente nell’allegato del regolamento iniziale. La Commissione ha ritenuto dimostrato il collegamento societario, rilevando che Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd. è l’azionista principale del richiedente.
La Commissione ha inoltre verificato che:
- Anhui Newshengda Precision Technology Co., Ltd. è stata costituita nel giugno 2022;
- la costituzione è successiva al periodo dell’inchiesta iniziale, compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020;
- pertanto, il richiedente non avrebbe potuto essere indicato come società collegata nel momento dell’esercizio di campionamento svolto nell’inchiesta iniziale;
- il richiedente ha anche dimostrato di aver assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportare nell’Unione un quantitativo significativo del prodotto in esame.
Valutazione della Commissione
La Commissione ha concluso che l’inclusione del nuovo soggetto non modifica le risultanze dell’inchiesta originaria, poiché il dazio applicabile a Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd. era già fondato sulla media ponderata dei produttori esportatori del campione. Per tale ragione, è stato ritenuto opportuno estendere ad Anhui Newshengda Precision Technology Co., Ltd. il medesimo trattamento tariffario applicabile a Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd.
Modifica dell’allegato e codice TARIC
L’articolo 1 sostituisce l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, aggiungendo Anhui Newshengda Precision Technology Co., Ltd. all’elenco dei produttori esportatori collegati a Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd. e mantenendo il codice addizionale TARIC C853.
L’articolo 2 chiarisce espressamente che il codice addizionale TARIC C853, in precedenza attribuito unicamente a Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd., si applica ora a entrambe le società.
Procedura e consultazione delle parti
La Commissione riferisce di aver informato il richiedente, l’industria dell’Unione e le altre parti interessate dei fatti e delle considerazioni essenziali che giustificano la modifica. È stata concessa la possibilità di presentare osservazioni, ma non ne sono pervenute. Le misure adottate risultano conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036.
Entrata in vigore e effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Contesto del dazio antidumping esistente
Richiama il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, con cui il 16 febbraio 2022 è stato istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina. Il regime originario prevedeva aliquote individuali per i produttori esportatori del campione (tra il 22,1 % e il 48,4 %), un’aliquota del 39,6 % per i produttori collaboranti non inseriti nel campione e un dazio su scala nazionale dell’86,5 % per i soggetti non collaboranti.
Richiesta del nuovo esportatore e verifica del collegamento societario
Anhui Newshengda Precision Technology Co., Ltd. ha chiesto di beneficiare del trattamento riconosciuto ai produttori esportatori collaboranti non inseriti nel campione, sostenendo di essere collegata a Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd. La Commissione ha verificato che Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd. risulta azionista principale del richiedente e che quest’ultimo è stato costituito nel giugno 2022, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale (1° luglio 2019 - 30 giugno 2020).
Valutazione della Commissione e estensione del trattamento tariffario
La Commissione ha ritenuto che l’inclusione del richiedente non alteri le risultanze dell’inchiesta iniziale, poiché il dazio applicabile a Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd. era già basato sulla media ponderata dei produttori esportatori del campione. Di conseguenza, ha ritenuto opportuno applicare anche ad Anhui Newshengda Precision Technology Co., Ltd. il dazio antidumping previsto per Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd.
Modifica dell’allegato del regolamento iniziale
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 è modificato inserendo Anhui Newshengda Precision Technology Co., Ltd. tra i produttori esportatori collegati a Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd., con attribuzione del codice addizionale TARIC C853.
Applicazione del codice addizionale TARIC C853
Il codice addizionale TARIC C853, in precedenza attribuito solo a Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd., si applica ora sia a Zhejiang New Shengda Fastener Co., Ltd. sia ad Anhui Newshengda Precision Technology Co., Ltd.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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