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Legge

L.R. Abruzzo 14/2018

Disposizioni in materia sanitaria.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 14/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo confermava, fino all’approvazione della DGR n. 398/2017, un’indennità aggiuntiva per l’attività di continuità assistenziale nell’ambito della medicina convenzionata, senza nuovi oneri per il bilancio regionale. La legge è però stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 157/2019, quindi è oggi priva di utilità applicativa.

Disposizioni in materia di sanità convenzionata e continuità assistenziale

Disposizioni in materia di sanità convenzionata

La legge regionale Abruzzo n. 14 del 2018 interveniva sulla sanità convenzionata, con particolare riferimento all’indennità aggiuntiva collegata all’attività di continuità assistenziale. Il testo è oggi privo di efficacia pratica, poiché la legge è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 157 del 2019.

Contenuto sostanziale dell’indennità aggiuntiva

La disciplina confermava un’indennità aggiuntiva prevista dall’Accordo Integrativo Regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 916 del 9 agosto 2006. La conferma era espressamente limitata nel tempo fino all’approvazione della deliberazione della Giunta regionale n. 398 del 18 luglio 2017.

L’indennità era collegata allo svolgimento dell’attività di Continuità Assistenziale e veniva giustificata come strumento per:

  • migliorare i servizi ai cittadini;
  • favorire l’integrazione tra i professionisti operanti nella medicina convenzionata.

Finalità e criteri applicativi

La norma precisava che l’indennità era destinata a remunerare le particolari e specifiche condizioni di disagio e difficoltà in cui si svolgono le prestazioni sanitarie, al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza. Considerava anche il contributo reso in termini di disponibilità allo svolgimento delle attività.

Il richiamo all’Accordo Collettivo Nazionale del 23 marzo 2005 e successive modifiche indicava che la misura doveva essere letta in coerenza con:

  • le competenze assegnate ai medici di Continuità Assistenziale;
  • gli obiettivi dell’art. 67 dell’ACN;
  • i principi generali dell’art. 14, comma 9, dell’ACN;
  • l’impianto generale dell’Accordo Collettivo Nazionale vigente.

La finalità dichiarata era anche quella di promuovere la piena integrazione tra i diversi professionisti della Medicina Generale e di garantire standard qualitativi migliori delle prestazioni sanitarie.

Aspetti finanziari

La legge affermava espressamente che non comportava oneri finanziari presenti o futuri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore e attualità

La legge entrava in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT. Tuttavia, la successiva declaratoria di illegittimità costituzionale ne ha eliminato l’utilità applicativa attuale, rendendola un atto sostanzialmente obsoleto e non affidabile come base normativa vigente.

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