L.R. Abruzzo 9/2018
Norme per la promozione e il sostegno delle Pro Loco.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Abruzzo il riconoscimento delle Pro Loco e dei loro consorzi, istituendo l’Elenco regionale, fissando requisiti statutari e di iscrizione, forme di vigilanza e contributi. Prevede regole per uffici turistici, denominazione riservata, tavolo tecnico e norme transitorie; la disciplina originaria dei rapporti transitori era legata alle iscrizioni pregresse agli albi provinciali.
Promozione, riconoscimento e sostegno delle Pro Loco abruzzesi
Promozione e sostegno delle Pro Loco in Abruzzo
La legge disciplina il riconoscimento, l’iscrizione all’Elenco regionale, la vigilanza e il finanziamento delle Associazioni Pro Loco e dei loro consorzi nella Regione Abruzzo. L’assetto vigente mira a coordinare l’attività delle Pro Loco con la programmazione turistica regionale, valorizzando il ruolo associativo e la rete di accoglienza sul territorio.
Finalità, riconoscimento regionale e coordinamento istituzionale
La Regione Abruzzo riconosce le Pro Loco e i loro consorzi come associazioni con finalità di promozione turistica e valorizzazione delle risorse naturali, culturali, sociali e gastronomiche delle località in cui operano. Per tali fini è istituito l’Elenco regionale delle Associazioni Pro Loco.
La Regione riconosce anche i comitati regionali abruzzesi di UNPLI, ENDAS e l’Ente Pro Loco Abruzzo Aps, nonché le rispettive articolazioni sub-regionali di secondo livello, come organismi rappresentativi delle Pro Loco. Tali soggetti possono ricevere contributi diretti per la loro attività e per progetti di rilievo sovracomunale, provinciale e regionale.
È inoltre previsto un contributo annuo rivalutabile, iscrivibile in apposito capitolo di bilancio, insieme alla possibilità di assegnare beni mobili e immobili, anche in comodato gratuito, e supporto materiale e logistico per lo svolgimento delle attività istituzionali e turistiche. Per rendere coerente la concessione dei contributi con la programmazione turistica regionale è istituito un Tavolo tecnico di coordinamento e confronto tra Regione e comitati regionali.
Compiti e attività delle Pro Loco
Le Pro Loco, senza scopo di lucro, svolgono attività di interesse generale di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, di organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso e di attività culturali, artistiche o ricreative, comprese quelle editoriali di promozione del volontariato.
In Abruzzo, le Pro Loco e i loro consorzi devono in particolare:
- organizzare turisticamente le località e proporre alle amministrazioni competenti interventi di miglioramento ambientale ed estetico;
- promuovere iniziative turistiche e di animazione del territorio, come escursioni, visite guidate, mostre, rassegne, convegni, spettacoli, festeggiamenti e manifestazioni storiche, culturali, sportive ed enogastronomiche;
- svolgere azioni di solidarietà sociale, recupero ambientale e restauro e valorizzazione di monumenti;
- collaborare, previa convenzione con i Comuni, nella promozione di riserve naturali e di musei culturali, storici, etno-antropologici, naturalistici e marini;
- gestire, nell’ambito delle attività convenzionate, rifugi montani, case per ferie, ostelli, foresterie, aree di sosta camper e campeggi senza fini di lucro;
- favorire il rispetto degli ospiti e dell’ambiente locale;
- migliorare i servizi di accoglienza, le infrastrutture e la ricettività alberghiera ed extralberghiera;
- collaborare con gli organi competenti per migliorare i servizi di interesse turistico;
- curare informazione e accoglienza turistica anche tramite appositi uffici, con comunicazione al Servizio regionale competente e rilascio del nulla osta e della denominazione, secondo le linee guida del Sistema Informativo Regionale;
- promuovere attività sociali e di volontariato a favore della popolazione locale, incluse iniziative per la terza età, per i minori e percorsi turistico-didattici per gruppi scolastici.
Le Pro Loco possono inoltre partecipare alle attività di ricerca, ai gruppi di studio, alle commissioni e ai comitati in materia turistica o connessa, nonché alla gestione di istituzioni culturali e strutture turistiche pubbliche. Per gli aspetti relativi alle strutture turistiche extralberghiere richiamate dalla legge, si applica la normativa regionale di settore.
Requisiti statutari e obblighi di funzionamento
Per iscriversi all’Elenco regionale, le Pro Loco devono adottare uno statuto conforme a una serie di principi. Lo statuto deve prevedere che l’associazione:
- persegua soprattutto interessi turistici della collettività locale;
- sia senza scopo di lucro e svolga funzioni turistiche, sociali e culturali;
- assicuri partecipazione democratica senza limiti tra residenti e non residenti, salvo inadempienze associative;
- abbia un’unica categoria di soci con pari diritti e doveri, salvo le limitazioni connesse alla minore età;
- rinnovi periodicamente e democraticamente gli organi associativi;
- invii annualmente al Servizio regionale competente il preventivo e la relazione programmatica entro il 31 dicembre dell’anno precedente e il rendiconto delle spese e degli introiti entro il 30 aprile dell’anno successivo;
- adotti adeguate forme di pubblicità per convocazioni assembleari, deliberazioni, bilanci preventivi e rendiconti;
- possa instaurare partenariati con Regione, Comuni, Enti Parco, DMC, PMC e altri enti locali;
- realizzi la disciplina sugli uffici di informazione e accoglienza turistica prevista dalla legge;
- vieti la distribuzione, anche indiretta, di utili ai soci;
- devolva il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, secondo l’art. 9 del d.lgs. 117/2017.
Le associazioni che modificano lo statuto devono comunicarlo al Servizio regionale competente per l’aggiornamento dell’Elenco.
Elenco regionale: iscrizione, requisiti e contenuti
La Regione tiene e aggiorna l’Elenco regionale delle Associazioni turistiche Pro Loco, che sostituisce gli albi provinciali istituiti dalla previgente disciplina. L’iscrizione è il presupposto necessario per ottenere fondi regionali.
L’Elenco può comprendere sia Pro Loco iscritte al RUNTS sia Pro Loco non iscritte. Sono considerate organismi rappresentativi le strutture associative operanti nel territorio regionale che associno almeno il 20% delle Pro Loco iscritte all’Elenco in ciascuna provincia.
Per iscriversi, l’associazione presenta domanda al Servizio regionale competente con la modulistica prevista, allegando atto costitutivo e statuto conforme ai principi di legge. L’iscrizione è possibile se ricorrono, tra le altre, le seguenti condizioni:
- la Pro Loco è costituita in un Comune dove non esiste altra Pro Loco, salvo deroghe per specifici motivi storici, ambientali, naturalistici, paesaggistici, culturali o termali;
- la località presenta adeguata attrezzatura turistica, sportiva e di servizi, oppure valide premesse di sviluppo turistico;
- il numero minimo di iscritti è almeno 20 fino a 500 abitanti, 30 fino a 2.000 abitanti, 50 fino a 5.000 abitanti e 80 oltre 5.000 abitanti;
- nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti non si applica il vincolo della presenza di una sola Pro Loco, entro il limite massimo di dieci Pro Loco;
- per la deroga nei Comuni con meno di 50.000 abitanti occorre il motivato parere del Sindaco.
La Regione verifica i requisiti e iscrive la Pro Loco con provvedimento dirigenziale entro 60 giorni dalla domanda. Se il termine decorre inutilmente, l’iscrizione si intende comunque effettuata, salvo che prima della scadenza venga rilevata una carenza documentale o sostanziale; in tal caso il richiedente è invitato a integrare l’istanza e il termine resta sospeso.
L’Elenco contiene denominazione, indirizzi e recapiti, sito web o pagina Facebook, Comune di appartenenza, estremi dell’atto di iscrizione, generalità del legale rappresentante e numero dei soci. L’aggiornamento è curato dalla Regione entro il 31 maggio di ogni anno e l’Elenco è consultabile sul portale regionale.
Vigilanza, controllo e cancellazione dall’Elenco
La Regione esercita vigilanza sulle Pro Loco iscritte per verificare il permanere dei requisiti, il rinnovo degli organi sociali nei termini statutari e l’invio del rendiconto annuale. L’attività di vigilanza può avvenire mediante controllo degli atti, verifica dei termini o ispezioni, avvalendosi del supporto di UNPLI Abruzzo, ENDAS Abruzzo e dell’Ente Pro Loco Abruzzo Aps tramite le strutture sub-regionali.
Per gli uffici di accoglienza e informazione turistica aperti dalle Pro Loco, la Regione può disporre verifiche se vi siano dubbi sulla loro effettiva operatività o sulla rispondenza alle linee guida del Sistema Informativo di Destinazione. Se l’ufficio non possiede le caratteristiche richieste e non è possibile il ripristino, viene revocato il nulla osta e la denominazione ufficiale.
Se vengono meno una o più condizioni di iscrizione, la Regione invita la Pro Loco a ripristinarle entro 60 giorni. Se il venir meno dipende dal mancato rinnovo degli organi sociali, la Regione informa immediatamente UNPLI Abruzzo e ENDAS Abruzzo e l’Ente Pro Loco Abruzzo Aps per verificare la possibilità di regolare funzionamento. Decorso il termine senza ripristino, o se il tentativo di riorganizzazione non riesce, la Regione dispone la cancellazione dall’Elenco e ne dà comunicazione all’ultimo presidente, al Servizio della Giunta regionale e al Comune competente entro 15 giorni.
Contributi, avvisi pubblici e rendicontazione
Le Pro Loco possono ottenere contributi per progetti specifici secondo la normativa regionale in materia culturale, turistica e sportiva. La Regione può inoltre concedere un contributo annuale ripartito in parti uguali tra tutte le Pro Loco iscritte e in regola, oppure contributi annuali proporzionati alle attività svolte e alle manifestazioni organizzate nel territorio.
Al momento della liquidazione del contributo, la Pro Loco deve documentare l’attività svolta, certificare la spesa sostenuta e allegare la relazione contabile del Collegio dei Revisori dei Conti, oltre a eventuale materiale pubblicitario e promozionale. Le domande di contributo devono essere presentate entro il 31 dicembre di ciascun anno con il bilancio di previsione dell’anno successivo e la relazione programmatica; il conto consuntivo delle spese dell’attività svolta va presentato entro il 30 aprile.
La Regione può altresì finanziare le Pro Loco mediante avvisi pubblici a valere su fondi regionali, nazionali o comunitari, con particolare attenzione all’apertura e gestione di uffici o punti di informazione e accoglienza turistica con riconoscimento della denominazione prevista dalla legge. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina europea e statale sugli aiuti di Stato.
Tavolo tecnico e valutazione dei progetti
I contributi regionali per l’incentivazione delle Pro Loco sono concessi, per i progetti di promozione, accoglienza e intrattenimento a livello locale o comprensoriale, alle sole Pro Loco in regola con l’iscrizione all’Elenco regionale che abbiano presentato appositi progetti.
Il Tavolo tecnico regionale esprime anche un parere non vincolante sulle linee di intervento e sui progetti relativi a provvidenze finanziarie di livello nazionale o comunitario. Il Servizio regionale competente assicura il supporto organizzativo, convoca il Tavolo e nomina il segretario verbalizzante.
Il Tavolo è presieduto dal dirigente del Servizio competente ed è composto dal presidente UNPLI Abruzzo, dal presidente ENDAS Abruzzo e l’Ente Pro Loco Abruzzo Aps e dai rappresentanti sub-regionali eletti o nominati secondo i rispettivi statuti. Non sono previsti gettoni di presenza né rimborsi spesa. Per la concessione dei contributi è sufficiente la presenza del presidente o suo delegato e di almeno altri quattro componenti o delegati; per il parere consultivo sui progetti finanziari è richiesta anche la presenza del dirigente competente o suo delegato.
Tutela della denominazione Pro Loco
La denominazione “Pro Loco” è riservata alle associazioni iscritte all’Elenco regionale. Le associazioni che usano tale denominazione ma non intendono iscriversi devono modificarla entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.
Se la Regione accerta l’esistenza di un’associazione denominata Pro Loco non iscritta, invita prima a regolarizzarsi se vi siano le condizioni; in mancanza, o se l’associazione non risponde entro 30 giorni o dichiara di non volersi iscrivere, la diffida a cambiare denominazione entro tre mesi. In caso di inottemperanza, la Regione ricorre agli organi giurisdizionali per inibire l’uso del termine.
Consorzi e cooperazione tra Pro Loco
Le Pro Loco possono costituire consorzi intercomunali o altre forme di cooperazione per perseguire congiuntamente alcuni scopi. Tali forme associative sono soggetti autonomi nei rapporti con gli enti pubblici.
Monitoraggio e relazioni alla Regione
La Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull’attuazione della legge e sui risultati raggiunti in termini di promozione e riconoscimento delle Pro Loco. Entro il 30 giugno di ogni anno presenta alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato degli adempimenti, sulle modalità di applicazione degli strumenti di incentivazione, sull’ammontare dei contributi corrisposti e sulle criticità emerse.
Copertura finanziaria e cofinanziamenti
Gli oneri della legge trovano copertura nei limiti delle risorse annualmente stanziate nel bilancio regionale, nel Titolo 2, Missione 07, Programma 01, capitoli 242393 e 242396. Gli interventi possono essere cofinanziati con risorse regionali, statali e comunitarie coerenti con le finalità della legge.
Regime transitorio e superamento della disciplina previgente
Le Pro Loco già iscritte agli albi provinciali previsti dalla precedente disciplina sono state iscritte di diritto in un Elenco regionale provvisorio. Per il perfezionamento dell’iscrizione definitiva era richiesto, entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge, il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2016 approvato e la comunicazione aggiornata dei dati; la mancata ottemperanza comportava cancellazione d’ufficio, con possibilità di presentare una nuova istanza secondo le regole dell’Elenco regionale.
La legge ha abrogato la previgente L.R. 30/2004 e ha sostituito i riferimenti alla L.R. 54/1997 con il rinvio alla nuova disciplina. Restano regolati secondo le norme abrogate i rapporti sorti sotto la loro vigenza.
Decorrenza
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT. Il testo consolidato attualmente vigente risulta aggiornato al 15 febbraio 2024.
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