L.R. Abruzzo 11/2018
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 aprile 2017, n. 28 (Gestione della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo 8 giugno 2018, n. 11 modifica la l.r. 28/2017 su fauna ittica e pesca nelle acque interne: aggiorna requisiti, divieti, misure di controllo e sanzioni, introduce limiti di distanza da ponti e opere idrauliche, estende esenzioni e chiarisce il regime dei minori. In vigore dal 21 giugno 2018, non ha effetti finanziari aggiuntivi.
Modifiche alla disciplina regionale sulla pesca nelle acque interne
Modifiche alla disciplina abruzzese sulla pesca nelle acque interne
La legge regionale Abruzzo n. 11 del 2018 interviene in modo puntuale sulla legge regionale 7 aprile 2017, n. 28, aggiornando la disciplina della pesca nelle acque interne, i controlli, alcune misure tecniche di tutela della fauna ittica e il sistema sanzionatorio. Le modifiche si applicano nel territorio della Regione Abruzzo e sono efficaci dal 21 giugno 2018.
Ambito delle modifiche e soggetti interessati
Il provvedimento non riscrive integralmente la disciplina, ma integra e sostituisce singole disposizioni della legge regionale sulla gestione della fauna ittica e sulla pesca nelle acque interne. Incidono in particolare:
- le associazioni/strutture riconosciute ai fini della legge;
- i pescatori dilettantistico-sportivi e professionali;
- i minori che richiedono il tesserino segnacatture;
- i soggetti sottoposti a controlli;
- chi effettua semine, allevamento o attività di pesca in violazione dei divieti.
Riconoscimento dei soggetti e aiuti economici
Viene eliminata la previsione del comma 1 dell’articolo 4 che disponeva il riconoscimento della personalità giuridica. Al comma 2 dello stesso articolo la formulazione viene adeguata stabilendo che sono riconosciute, agli effetti della legge, le soggetti/strutture ivi considerate.
In materia di contributi o agevolazioni, la norma integrata precisa che gli interventi previsti devono comunque rientrare nel regime degli aiuti de minimis.
Controlli, tesserino segnacatture e formazione
Nelle attività di controllo il pescatore deve esibire la ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale insieme a un documento di identità valido.
Sul tesserino segnacatture la disciplina viene resa più ampia per i minori:
- la previsione generale è riferita ai minori di età;
- per i minori tra 14 e 18 anni non compiuti il tesserino può essere richiesto previo assenso di chi esercita la responsabilità genitoriale o la tutela.
In tema di formazione, sono esentati dalla frequenza del corso anche i pescatori che abbiano compiuto 65 anni.
Divieti di pesca e distanze minime
La legge rafforza i divieti di pesca in prossimità di opere e manufatti:
- è vietato pescare a meno di 30 metri dai ponti e dai relativi manufatti;
- è vietato pescare a meno di 10 metri dalle opere idrauliche a servizio delle derivazioni idroelettriche, tra cui scale di risalita per i pesci, dighe, sbarramenti fluviali, opere di presa, sgrigliatori e canali di adduzione.
Misure tecniche, specie e attrezzi
Tra le integrazioni tecniche figura l’inserimento del cefalo con taglia minima di 20 cm nell’elenco delle specie soggette a disciplina specifica.
È inoltre introdotto il divieto, in attuazione del regolamento CE n. 894/97, di tenere a bordo o usare reti da posta derivanti, singole o cumulate, con lunghezza superiore a 2,5 chilometri.
Sistema sanzionatorio
La legge sostituisce integralmente l’articolo 30, ridisegnando il quadro delle sanzioni amministrative per numerose violazioni della disciplina sulla pesca. Le sanzioni variano a seconda dell’illecito e riguardano, tra l’altro:
- pesca senza ricevuta della tassa regionale;
- mancanza del tesserino o mancata segnatura della giornata di pesca;
- uso di tecniche vietate;
- cattura di specie in violazione delle taglie minime o dei periodi consentiti;
- pesca in acque soggette a diritti esclusivi o concessioni senza permesso;
- violazione dei divieti di pesca in aree e distanze protette;
- semine o immissioni non autorizzate, con aggravio per specie non autoctone;
- rilascio di esemplari alloctoni destinati a interventi di eradicazione;
- allevamento di idrofauna a scopo di ripopolamento senza autorizzazione;
- esercizio della pesca professionale con attrezzi, tempi o luoghi non consentiti;
- violazioni delle disposizioni su calendari, linee guida, zone a regolamentazione particolare, attività agonistiche e obblighi specifici previsti da altri articoli della legge.
Per alcune violazioni dei divieti di pesca l’illecito comporta anche la preclusione all’esercizio della pesca per un periodo da 3 a 5 anni, oltre alle eventuali sanzioni penali e al risarcimento del danno.
Le somme introitate dalla Regione per le sanzioni amministrative sono destinate alla tutela e gestione del patrimonio ittico, al ripopolamento, alla vigilanza e alla realizzazione di corsi di formazione necessari per la presentazione dell’istanza di esercizio della pesca dilettantistico-sportiva.
Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore
Dall’attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT, quindi dal 21 giugno 2018.
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