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Provvedimento

Provvedimento del 15/01/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento approva i modelli 730/2018, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4 e 730-4 integrativo, con le istruzioni e la bolla di consegna, disciplinando presentazione, trasmissione telematica, gestione delle scelte dell’8, 5 e 2 per mille e caratteristiche tecniche di stampa. Stabilisce inoltre obblighi per sostituti d’imposta, CAF e professionisti abilitati, regole di riservatezza e richiamo alla dichiarazione precompilata.

Approvazione dei modelli 730/2018 e dei relativi allegati e istruzioni

Approvazione dei modelli 730/2018 e degli allegati

Il provvedimento approva la modulistica relativa alla dichiarazione semplificata dei redditi da presentare nel 2018 per i redditi prodotti nel 2017. Definisce inoltre le modalità operative per la trasmissione, la consegna e la stampa dei modelli, nonché per la gestione delle scelte dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF.

Modelli approvati e contenuto

Sono approvati, con le rispettive istruzioni:

  • il modello 730/2018, per la dichiarazione semplificata ai fini IRPEF da utilizzare nell’anno 2018 per i redditi 2017;
  • il modello 730-1, per le scelte di destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’IRPEF;
  • i modelli 730-2 per il sostituto d’imposta e 730-2 per CAF/professionista abilitato, contenenti la ricevuta di avvenuta consegna della dichiarazione;
  • il modello 730-3, relativo al prospetto di liquidazione dell’assistenza fiscale;
  • i modelli 730-4 e 730-4 integrativo, per la comunicazione del risultato contabile al sostituto d’imposta;
  • la bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1, allegato 1.

Il provvedimento precisa che i modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere prodotti in duplice copia e possono essere anche in forma di tabulato a stampa, purché riportino tutte le informazioni previste. Se articolati in più pagine, la sezione terza va compilata solo nell’ultima pagina. Per la trasmissione mediante supporti informatici saranno definite successive specifiche tecniche.

Trasmissione delle dichiarazioni modello 730

I sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale nel 2018 devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle dichiarazioni 730/2018, direttamente o tramite soggetto incaricato della trasmissione telematica, secondo specifiche tecniche che saranno approvate successivamente. In caso di consegna a un intermediario, va utilizzata la bolla di consegna dell’allegato 1 con l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti assistiti.

CAF e professionisti abilitati devono trasmettere telematicamente i dati contenuti nelle dichiarazioni 730/2018, nei modelli 730-4 e nelle schede per l’otto, cinque e due per mille, sempre secondo successive specifiche tecniche.

I soggetti che prestano assistenza fiscale devono inoltre essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni 730 elaborate entro 30 giorni dalla richiesta dell’Agenzia delle Entrate. L’obbligo permane fino alla scadenza dei termini di accertamento di cui all’articolo 43 del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Consegna delle schede per l’otto, cinque e due per mille

I sostituti d’imposta devono consegnare le schede 730-1, contenute nell’apposita busta dell’allegato 2 o in una normale busta di corrispondenza sigillata e contrassegnata dal contribuente, a un ufficio postale o a un soggetto incaricato della trasmissione telematica.

In caso di consegna a un soggetto incaricato:

  • va utilizzata la bolla di consegna dell’allegato 1;
  • devono essere riportati i codici fiscali dei contribuenti che hanno effettuato le scelte;
  • il soggetto incaricato rilascia copia della bolla con l’impegno a trasmettere telematicamente i dati.

In caso di consegna a un ufficio postale:

  • la bolla di consegna va compilata senza indicare i codici fiscali dei contribuenti;
  • le buste devono essere raggruppate in pacchi chiusi fino a 100 pezzi;
  • su ciascun pacco, numerato progressivamente, deve essere indicata la dicitura “Modello 730-1” e devono comparire codice fiscale, cognome e nome o denominazione e domicilio fiscale del sostituto d’imposta.

Poste Italiane S.p.A. e i soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3, del DPR n. 322/1998 devono trasmettere tempestivamente i dati delle schede all’Agenzia delle Entrate. In particolare, i soggetti incaricati devono inviare i dati entro il 31 luglio 2018 per le schede ricevute fino al termine di presentazione del modello 730/2018.

All’apertura della busta, i soggetti incaricati e Poste Italiane S.p.A. devono verificare la corrispondenza tra i dati riportati sulla busta e quelli contenuti nella scheda.

Riservatezza delle scelte espresse nel modello 730-1

Il provvedimento richiama le disposizioni in materia di tutela della riservatezza delle preferenze espresse nella scheda 730-1, secondo l’articolo 11 del decreto ministeriale 31 luglio 1998, come richiamato e integrato dall’allegato 3.

L’Agenzia delle Entrate effettua anche controlli di corrispondenza tra la preferenza espressa e le informazioni trasmesse ai sensi del punto 3.

È inoltre vietato ai soggetti incaricati e a Poste Italiane S.p.A. comunicare, diffondere o utilizzare tali informazioni, singolarmente o in modo massivo, per finalità diverse dalla trasmissione telematica all’Agenzia.

Facoltà di scelta dell’otto, cinque e due per mille

Il provvedimento ribadisce che:

  • la scelta per l’otto per mille dell’IRPEF è facoltativa ed è disciplinata dall’art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 e dalle successive leggi di ratifica delle intese con le confessioni religiose;
  • la scelta per il cinque per mille dell’IRPEF è facoltativa ed è disciplinata dall’art. 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • la scelta per il due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa ed è disciplinata dall’art. 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.

L’elenco dei partiti politici ammessi è trasmesso all’Agenzia delle Entrate dalla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Dichiarazione dei redditi precompilata

La dichiarazione dei redditi precompilata, prevista dall’articolo 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, è redatta utilizzando i modelli approvati con il provvedimento, in particolare i modelli 730.

Modalità di indicazione degli importi e caratteristiche tecniche di stampa

Per i modelli approvati:

  • gli importi devono essere espressi in unità di euro, arrotondando per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi e per difetto negli altri casi;
  • la stampa deve utilizzare il colore nero e, per i fondini, il colore arancio pantone 158U;
  • è ammessa anche stampa monocromatica nera;
  • deve essere rispettata la conformità di struttura e sequenza rispetto ai modelli approvati;
  • le dimensioni massime e minime sono fissate per il formato a pagina singola e per il formato a pagina doppia ripiegabile;
  • sul frontespizio devono essere indicati gli estremi del soggetto che cura la stampa e gli estremi del provvedimento;
  • i modelli devono essere stampati su carta da 80 gr./mq con opacità tra 86% e 88%.

Autorizzazione alla riproduzione e reperibilità dei modelli

È autorizzata la riproduzione dei modelli mediante stampanti idonee a garantire chiarezza e leggibilità nel tempo. Sul frontespizio devono essere indicati anche i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini per la riproduzione.

I modelli sono distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate in forma cartacea presso i Comuni e sono scaricabili in formato elettronico dal sito www.agenziaentrate.gov.it. È autorizzato anche l’uso di modelli prelevati da altri siti internet, purché rispettino i requisiti tecnici e rechino l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento.

Per la consegna del modello 730-1 può essere usata, in alternativa alla busta dell’allegato 2, una normale busta di corrispondenza con l’indicazione della destinazione dell’otto, cinque e due per mille, del cognome, nome e codice fiscale del dichiarante. In caso di dichiarazione congiunta, i due modelli 730-1 devono essere inseriti in due buste distinte, una per il dichiarante e una per il coniuge.

Motivazioni e riferimenti normativi

Il provvedimento è adottato in base all’articolo 1, comma 1, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, che prevede l’approvazione dei modelli di dichiarazione entro il 15 gennaio dell’anno di utilizzo.

Nelle motivazioni viene chiarito che il provvedimento approva i modelli relativi alla dichiarazione semplificata, le ricevute, il prospetto di liquidazione, i modelli di comunicazione del risultato contabile e la bolla di consegna. Viene inoltre confermato che la dichiarazione precompilata dei lavoratori dipendenti e pensionati è predisposta utilizzando i modelli 730.

Sono richiamate, tra le altre, le principali fonti normative in materia di imposte sui redditi, assistenza fiscale, protezione dei dati personali, precompilata e misure fiscali collegate.

Pubblicazione ed efficacia

È stabilito che la pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 15 gennaio 2018.

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