Provvedimento del 15/01/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento approva la Certificazione Unica CU 2018 per l’anno 2017, le istruzioni di compilazione, il frontespizio e il quadro CT per l’invio telematico, nonché le specifiche tecniche. Stabilisce contenuti, modalità di rilascio e trasmissione, termini al 7 marzo 2018, regole per rettifiche e annullamenti, e disciplina l’uso della CU anche per locazioni brevi e per i dati previdenziali INPS.
Approvazione CU 2018, frontespizio, quadro CT e specifiche tecniche per la trasmissione telematica
Approvazione della Certificazione Unica CU 2018 e della documentazione connessa
Il provvedimento approva il modello di Certificazione Unica "CU 2018" relativo ai redditi corrisposti nel 2017, insieme alle istruzioni di compilazione, al frontespizio per la trasmissione telematica e al quadro CT. Disciplina inoltre le modalità di comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle certificazioni e approva le specifiche tecniche per l’invio telematico.
Ambito di applicazione della Certificazione Unica
La CU 2018 è utilizzata per attestare una pluralità di somme e valori corrisposti nel 2017, tra cui:
- redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati ai sensi degli articoli 49 e 50 del TUIR;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli articoli 53 e 67, comma 1, del TUIR;
- provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, nonché provvigioni da vendita a domicilio;
- compensi erogati a seguito di pignoramenti presso terzi;
- somme erogate a seguito di procedure di esproprio;
- corrispettivi per prestazioni relative a contratti d’appalto soggetti all’art. 25-ter del DPR n. 600/1973;
- indennità per cessazione di rapporti di agenzia, di funzioni notarili e dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è autonomo;
- corrispettivi per locazioni brevi di immobili abitativi di durata non superiore a 30 giorni;
- ritenute operate e detrazioni effettuate.
La certificazione è utilizzata anche per attestare i redditi corrisposti nel 2017 che non hanno concorso al reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, nonché i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.
Soggetti tenuti al rilascio e alla compilazione
La CU deve essere compilata dal datore di lavoro, dall’ente pensionistico o da altro sostituto d’imposta secondo le istruzioni dei capitoli 4, 5, 6, 7 e 8. Se il sostituto ha già rilasciato una certificazione per i redditi del 2017 prima dell’approvazione della CU 2018, deve rilasciarne una nuova comprensiva anche dei dati già certificati, entro il termine previsto dall’articolo 4, comma 6-quater, del DPR n. 322/1998.
Rilascio della certificazione al contribuente
La CU 2018 deve essere rilasciata in duplice copia al contribuente, unitamente alle informazioni del capitolo 3, entro i termini previsti dall’articolo 4, comma 6-quater, del DPR n. 322/1998. La certificazione può essere sottoscritta anche mediante sistemi di elaborazione automatica.
Se la certificazione riguarda soltanto una delle seguenti categorie:
- redditi di lavoro dipendente, equiparati e assimilati;
- redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- compensi per locazioni brevi,
deve essere rilasciata solo la parte della certificazione relativa alla tipologia reddituale interessata.
Certificazioni relative ai contributi INPS
La CU deve essere rilasciata, limitatamente ai dati previdenziali e assistenziali relativi all’INPS, anche dai datori di lavoro non sostituti d’imposta già tenuti alla presentazione delle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall’art. 4 del DL n. 352/1978, oppure del modello DAP/12 per i dirigenti di aziende industriali. La certificazione rilasciata dal datore di lavoro può essere presentata dall’interessato all’INPS per gli adempimenti istituzionali.
Redditi diversi di natura finanziaria
Per i redditi diversi di natura finanziaria di cui all’art. 67, comma 1, lettere da c) a c-quinquies), del TUIR, quando non sia esercitata l’opzione prevista dagli articoli 6 e 7 del DLgs n. 461/1997, notai, intermediari professionali, società ed enti emittenti che intervengono nelle operazioni devono rilasciare alle parti, entro il medesimo termine previsto per la certificazione, una certificazione contenente:
- dati identificativi del contribuente;
- natura, oggetto e data dell’operazione;
- quantità delle attività finanziarie oggetto dell’operazione;
- eventuali corrispettivi, differenziali e premi.
Modalità di indicazione degli importi
Nel modello CU gli importi devono essere espressi in euro con arrotondamento alla seconda cifra decimale.
Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate
Il provvedimento approva il frontespizio per la trasmissione telematica, con le istruzioni di compilazione, relativo ai dati anagrafici del soggetto obbligato alla comunicazione e del soggetto incaricato dell’invio. Approva inoltre il quadro CT, da utilizzare per indicare la sede telematica presso cui ricevere il flusso con i risultati finali delle dichiarazioni 730 (modello 730-4 e 730-4 integrativo), nei casi in cui il sostituto trasmetta almeno una certificazione relativa a redditi di lavoro dipendente, equiparati o assimilati e non abbia presentato l’apposita comunicazione.
I soggetti incaricati della trasmissione telematica ai sensi dell’art. 3, commi 2-bis e 3, del DPR n. 322/1998 devono comunque rilasciare al sostituto d’imposta la Certificazione Unica.
Le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili tramite la dichiarazione precompilata possono essere trasmesse entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018. Non devono invece essere inviate all’Agenzia delle Entrate le certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi equiparati disciplinate da uno specifico provvedimento già pubblicato sul sito dell’Agenzia.
Specifiche tecniche per la trasmissione
I soggetti tenuti alla trasmissione dei dati contenuti nelle certificazioni e i soggetti incaricati dell’invio devono utilizzare modelli conformi a quelli approvati e trasmettere i dati secondo le specifiche tecniche contenute nell’Allegato A. Eventuali aggiornamenti o correzioni delle specifiche saranno pubblicati nell’apposita sezione del sito dell’Agenzia.
Tipologie di invio, termini e regole operative
Gli invii possono essere:
- ordinari;
- sostitutivi;
- di annullamento.
Il termine ordinario per la comunicazione dei dati contenuti nelle CU è fissato al 7 marzo di ciascun anno, con riferimento ai dati dell’anno precedente.
In caso di errata trasmissione o scarto, la sanzione prevista dall’art. 2 del DLgs n. 175/2014 non si applica se il soggetto obbligato effettua la correzione entro i cinque giorni successivi alla scadenza:
- sostituzione o annullamento della certificazione errata entro cinque giorni;
- nuovo invio ordinario entro cinque giorni in caso di scarto dell’intero file;
- ulteriore invio ordinario con le sole certificazioni rettificate entro cinque giorni in caso di scarto delle singole certificazioni, senza ritrasmettere quelle già accolte.
I dati trasmessi nei termini sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Reperibilità dei modelli e stampa
Il frontespizio, il quadro CT e la Certificazione Unica sono resi disponibili gratuitamente in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate e possono essere stampati nel rispetto delle caratteristiche tecniche dell’allegato 1. È consentito l’utilizzo di modelli prelevati anche da altri siti, purché rispettino le caratteristiche tecniche richieste e riportino l’indirizzo del sito di provenienza e gli estremi del provvedimento. È inoltre consentita la stampa monocromatica in nero, purché garantisca chiarezza e leggibilità nel tempo.
Motivazioni e riferimenti normativi
Il provvedimento è adottato in attuazione dell’art. 4, commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies, del DPR n. 322/1998, che disciplina il rilascio e la trasmissione telematica delle certificazioni uniche. La motivazione richiama anche l’utilità della CU quale certificazione unica ai fini fiscali e previdenziali, inclusi INPS e altri enti o casse previdenziali. Sono richiamate numerose fonti normative di riferimento in materia fiscale, previdenziale, semplificazione degli adempimenti e protezione dei dati personali, nonché la disposizione che consente alla pubblicazione sul sito dell’Agenzia di sostituire la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
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