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Legge

L.R. Valle d'Aosta 29/2007

Modificazioni alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44 (Disciplina della professione di maestro di sci e delle scuole di sci in Valle d’Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 1° dicembre 1986, n. 59, 6 settembre 1991, n. 58 e 16 dicembre 1992, n. 74).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 29/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina valdostana sulle professioni di maestro di sci e sulle scuole di sci, intervenendo su requisiti, procedure autorizzative e allegato tecnico sui minimi di maestri per località e piste. Prevede anche regole transitorie per le domande già avviate e per le scuole autorizzate nella stagione 2006/2007. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione anche ai procedimenti pendenti.

Modifiche alla disciplina regionale dei maestri di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta

Modifiche alla disciplina dei maestri di sci e delle scuole di sci in Valle d'Aosta

La legge regionale interviene sulla disciplina già vigente in Valle d'Aosta in materia di professione di maestro di sci e di scuole di sci, aggiornando diversi profili organizzativi e autorizzativi. Il testo consolida numerose modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1999, n. 44, e sostituisce anche l’allegato tecnico relativo ai requisiti numerici delle scuole.

Ambito di intervento e contenuto generale

Il provvedimento non riscrive integralmente la materia, ma modifica in più punti la disciplina regionale esistente, incidendo su:

  • requisiti e condizioni per l’esercizio dell’attività e per l’organizzazione delle scuole di sci;
  • procedimenti e autorizzazioni all’apertura delle scuole;
  • requisiti numerici minimi dei maestri in rapporto alle caratteristiche della località o delle piste;
  • disposizioni transitorie per i procedimenti già avviati e per la stagione 2007/2008.

Requisiti, disciplina professionale e organizzazione delle scuole

Le modifiche toccano vari articoli della legge regionale n. 44/1999 relativi ai requisiti soggettivi e organizzativi, alle condizioni di esercizio e alle regole di funzionamento delle scuole di sci. Il testo consolidato indica che sono stati aggiornati o integrati diversi profili normativi, tra cui:

  • requisiti e condizioni per l’attività professionale;
  • disciplina delle scuole di sci;
  • criteri per l’autorizzazione e per la continuità operativa delle scuole;
  • aspetti connessi alla composizione e al funzionamento dell’organizzazione interna.

Alcune disposizioni precedenti risultano abrogate o sostituite, con conseguente aggiornamento del regime applicabile nella versione consolidata della legge del 1999.

Requisiti numerici per le scuole di sci

Il nuovo allegato A sostituisce il precedente criterio numerico per determinare il numero minimo di maestri effettivi richiesto alle scuole di sci, distinguendo tra discipline alpine/snowboard e discipline nordiche.

Per le discipline alpine e snowboard, il numero minimo di maestri effettivi è rapportato alla portata oraria degli impianti della località:

  • oltre 15.000: 30 maestri;
  • oltre 10.000 e fino a 15.000: 20 maestri;
  • oltre 6.000 e fino a 10.000: 10 maestri;
  • fino a 6.000: 5 maestri.

Per le discipline nordiche, il numero minimo di maestri effettivi è rapportato alla lunghezza delle piste di sci di fondo:

  • oltre 6 km: 5 maestri;
  • fino a 6 km: 3 maestri.

Regime transitorio e applicazione ai procedimenti in corso

La legge prevede una disciplina transitoria rilevante per l’applicazione delle nuove regole.

In particolare:

  • le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore della legge e non ancora definiti;
  • in prima applicazione, le domande di autorizzazione all’apertura di scuole di sci per la stagione 2007/2008 potevano essere presentate entro il 15 dicembre 2007;
  • i nuovi requisiti numerici dell’allegato A non si applicano, per le successive autorizzazioni annuali, alle scuole già autorizzate per la stagione 2006/2007, che continuano a seguire i requisiti numerici vigenti prima dell’entrata in vigore della legge.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La sua applicazione, però, è limitata anche da regole transitorie che incidono solo su procedimenti pendenti, sulla prima stagione utile di applicazione e sulle autorizzazioni annuali delle scuole già operative nel 2006/2007.

Stato di attualità

Il testo contiene una nota secondo cui sulla legge pendeva un giudizio davanti alla Corte costituzionale a seguito di ricorso del Governo del 16 gennaio 2008. Tuttavia, sulla base del solo contenuto fornito, la legge non risulta espressamente abrogata nel testo qui riportato e non emerge una sua obsolescenza automatica per il contenuto analizzato. Per questo il provvedimento è da considerarsi non deprecato come atto normativo di per sé, pur trattandosi di una legge di modifica della disciplina ormai consolidata.

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