L.R. Valle d'Aosta 26/2007
Interventi finanziari a favore degli enti locali per gli oneri accessori conseguenti all'acquisizione di beni immobili.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina contributi, fino al 90% degli oneri accessori di registrazione e trascrizione, a favore degli enti locali che acquisiscono diritti reali su immobili tramite le procedure espropriative. Prevede domanda alla struttura competente, istruttoria e concessione in ordine cronologico in caso di fondi insufficienti. La legge è stata temporalmente limitata, con efficacia prorogata fino al 31 dicembre 2012.
Contributi agli enti locali per gli oneri accessori di registrazione e trascrizione connessi all’acquisizione di beni immobili
Contributi regionali per gli oneri accessori connessi all’acquisizione di beni immobili
La legge regionale disciplina un intervento finanziario a favore degli enti locali della Regione, finalizzato a sostenere gli oneri accessori derivanti dalla registrazione e trascrizione dei provvedimenti di acquisizione di diritti reali su beni immobili. L’obiettivo è favorire l’adeguamento dei pubblici registri immobiliari alla reale titolarità dei diritti.
Ambito di applicazione e finalità
Il contributo riguarda gli enti locali che acquisiscono diritti reali su beni immobili attraverso le procedure previste dall’articolo 43 del DPR 327/2001 in materia di espropriazione per pubblica utilità. L’intervento opera in deroga alla disciplina regionale generale in materia di finanza locale richiamata dalla legge regionale 48/1995.
Misura del contributo
Il contributo regionale può coprire fino al 90% degli oneri accessori effettivamente sostenuti per:
- registrazione dei provvedimenti di acquisizione;
- trascrizione dei medesimi provvedimenti.
Procedura per ottenere il contributo
Per accedere al beneficio, l’ente locale deve presentare domanda alla struttura regionale competente in materia di espropriazioni, corredata da:
- provvedimento acquisitivo;
- documentazione attestante l’avvenuto pagamento degli oneri accessori di registrazione e trascrizione.
La concessione avviene a seguito di istruttoria con provvedimento del dirigente della struttura competente. Se le risorse disponibili non sono sufficienti a coprire tutte le domande, il contributo è assegnato secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle istanze.
Domande relative a spese già sostenute
Possono essere richiesti contributi anche per gli oneri accessori già pagati alla data di entrata in vigore della legge, purché relativi ai provvedimenti di acquisizione previsti dalla disciplina richiamata.
Aspetti finanziari
Per gli anni 2007, 2008 e 2009 la spesa complessiva è quantificata in euro 600.000 annui. La copertura è assicurata nel bilancio regionale mediante utilizzo di stanziamenti del fondo globale per il finanziamento di spese di investimento, con possibilità per la Giunta regionale di disporre le necessarie variazioni di bilancio.
Durata ed efficacia temporale
La legge è espressamente a efficacia temporanea: originariamente cessava dal 1° gennaio 2010, ma tale termine è stato prorogato sino al 31 dicembre 2012. Dopo tale data la disciplina è da considerarsi non più applicabile.
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