Cassazione Civile, Ordinanza n. 11136/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento del danno ambientale proposta dal Ministero contro la società ritenuta responsabile dell'inquinamento di un sito mediante interramento incontrollato di rifiuti contenenti amianto. Il Ministero sosteneva che, pur dopo un intervento di bonifica, il danno ambientale permanesse perché la bonifica era intervenuta a distanza di mesi dal fatto dannoso e non aveva raggiunto l'obiettivo di legge della concentrazione massima di amianto nel suolo. Dopo un primo rigetto in primo grado e in appello, e dopo una precedente cassazione con rinvio che aveva già affermato la rilevanza dell'onere probatorio gravante sul danneggiante e la necessità di considerare anche misure complementari e compensative, la Corte d'appello in rinvio ha nuovamente rigettato la domanda. Con il ricorso per cassazione il Ministero ha dedotto: 1) violazione degli artt. 384 e 394 c.p.c. per mancato rispetto dei principi di diritto e dei limiti del giudizio di rinvio, lamentando che la corte territoriale avesse omesso di verificare l'assolvimento dell'onere della prova da parte della società e avesse invece disposto una nuova consulenza tecnica; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., per errata distribuzione dell'onere probatorio, che secondo il ricorrente gravava sulla società responsabile della contaminazione e della bonifica; 3) violazione degli artt. 268, 300 e 311 d.lgs. 152/2006, per avere la corte escluso il risarcimento del danno ambientale nonostante l'accertato rilascio di fibre di amianto e per non avere individuato e disposto misure di riparazione primaria, complementare e compensativa, né i relativi costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati congiuntamente i tre motivi, perché il giudice di rinvio, pur potendo e dovendo procedere a un nuovo esame della vicenda, ha tratto dai limiti metodologici degli accertamenti tecnici una conclusione favorevole alla società, anziché applicare correttamente la regola secondo cui era onere del danneggiante provare di avere eseguito integralmente le misure di riparazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, affinché riesamini la causa applicando i principi già enunciati dalla Suprema Corte e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma posta a fondamento della domanda di risarcimento del danno ambientale proposta dal Ministero
indicato come parametro tecnico della bonifica, con limite di concentrazione massima di amianto nel suolo pari a 1000 mg/kg
la Corte ribadisce che l'onere della prova delle misure di riparazione complete grava sul soggetto obbligato/danneggiante; in caso di prova insufficiente, il giudice deve considerare il fatto non provato
richiamato per censurare il malgoverno della valutazione delle prove acquisite
il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione
il giudizio di rinvio è giudizio chiuso, con preclusione di nuove domande, eccezioni e prove
richiamato nel motivo di ricorso sulle misure di riparazione del danno ambientale
richiamato nel motivo di ricorso sulle misure di riparazione del danno ambientale
art. 311, commi 2 e 3, d.lgs. 152/2006
richiamato nel motivo di ricorso per sostenere che, in caso di omessa o incompleta riparazione, il giudice deve individuare le misure dovute e i relativi costi
la Corte richiama la precedente ordinanza che aveva affermato l'applicabilità del d.lgs. 152/2006, come modificato da tale legge, ai giudizi pendenti
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio la sentenza di cassazione vincola il giudice ai principi di diritto enunciati e ai punti decisivi non congruamente valutati; il rinvio è un giudizio chiuso, nel quale non sono ammesse nuove domande, eccezioni o prove, salvo i limiti derivanti dalla cassazione e dalle preclusioni già maturate.
- Quando la Cassazione ha cassato anche per violazione della regola di riparto dell'onere della prova, il giudice di rinvio deve applicare tale regola considerando non provato il fatto che la parte onerata non riesca a dimostrare; non può trasformare l'incertezza probatoria in una ragione di esonero della parte gravata dall'onere.
- In materia di danno ambientale, le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa costituiscono un obbligo legale a carico del responsabile; se tali misure non risultano integralmente eseguite, il giudice deve individuarne il costo e porlo a carico del danneggiante.
- Se l'accertamento tecnico non consente di verificare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica per carenza di prova o per metodologie non idonee, tale incertezza si risolve contro la parte che aveva l'onere di dimostrare l'avvenuto completo ripristino ambientale.
- Il giudice di merito, quale peritus peritorum, deve motivare in modo intellegibile la ragione per cui attribuisce valore ad una consulenza tecnica, soprattutto quando la metodica impiegata non coincide con quella prescritta o rilevante ai fini di legge.
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