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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15952/2026 del 24/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La controversia nasce da un credito restitutorio vantato da una compagnia assicurativa in forza di una precedente sentenza passata in giudicato. La società debitrice aveva approvato e attuato una scissione societaria con trasferimento di alcuni immobili a una società beneficiaria di nuova costituzione; successivamente uno degli immobili trasferiti era stato ulteriormente frazionato e una porzione era stata ceduta a un terzo estraneo. La creditrice ha convenuto in giudizio la società scissa, la beneficiaria e i soci chiedendo in via principale la declaratoria di simulazione assoluta dell'atto di scissione nella parte relativa al trasferimento immobiliare, in subordine la revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. degli atti dispositivi, nonché ulteriori conseguenze anche verso i soci e il subacquirente. Il Tribunale ha dichiarato la simulazione per uno degli immobili e ha respinto/inammissibile la revocatoria; la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile l'appello principale contro il capo sulla simulazione, ma ha accolto in parte l'impugnazione della creditrice dichiarando inefficace ex art. 2901 c.c. nei suoi confronti il trasferimento dell'immobile di Roma. Le società hanno quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: violazione dell'art. 342 c.p.c. per l'inammissibilità dell'appello; violazione dell'art. 2901 c.c. per insussistenza di eventus damni e scientia damni nelle scissioni societarie; omesso esame delle prove sulla capacità patrimoniale della società; violazione degli artt. 2043 e 2901 c.c., dell'art. 115 c.p.c. e nullità per ultrapetizione in tema di revocatoria risarcitoria; violazione dell'art. 92 c.p.c. per la condanna alle spese invece della compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati tutti i motivi di ricorso e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura sull'appello perché non si confrontava con la ratio decidendi della Corte territoriale; ha giudicato inammissibile il motivo sulla revocatoria ordinaria perché fondato su giurisprudenza di merito superata, richiamando l'indirizzo di legittimità che ammette la revocatoria degli atti inseriti in una scissione societaria; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla capacità patrimoniale per mancata autosufficienza e mancata indicazione puntuale degli atti e dei dati contabili; ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla revocatoria risarcitoria e sull'ultrapetizione per difetto di confronto con la motivazione e con l'onere probatorio; ha infine respinto il motivo sulle spese, osservando che la compensazione resta discrezionale e che il mutamento giurisprudenziale in tema di norme sostanziali non impone la compensazione. Le ricorrenti sono state condannate alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere censure specifiche e argomentate contro le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera contestazione generica è insufficiente.

  • art. 2901 c.c.

    La revocatoria ordinaria è esperibile anche rispetto ad atti dispositivi compiuti nell'ambito di una scissione societaria, poiché tutela l'inefficacia relativa nei confronti del singolo creditore.

  • art. 2506-quater c.c.

    La disciplina della scissione e della responsabilità delle società partecipanti non esclude in radice l'azione revocatoria ordinaria contro gli atti dispositivi compiuti nell'operazione.

  • art. 2503 c.c.

    La tutela dei creditori sociali nel procedimento di fusione/scissione, basata sull'opposizione o sul consenso, è distinta dalla revocatoria ordinaria del singolo creditore.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    È richiamato nel contesto dell'ammissibilità di un documento prodotto tardivamente, valutato dalla corte di merito come ammissibile nonostante le preclusioni istruttorie.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura in cassazione non può tradursi in una rivalutazione del merito senza indicare in modo specifico gli atti e i documenti asseritamente trascurati.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    A pena di inammissibilità il ricorso deve indicare specificamente atti e documenti su cui si fonda, con contenuto, sede processuale e momento di produzione.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di ultrapetizione richiede che la decisione abbia effettivamente oltrepassato i limiti della domanda; nel caso concreto la censura è stata ritenuta inidonea.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato in relazione alla prospettata 'revocatoria risarcitoria', ma la censura è stata ritenuta inammissibile per mancato confronto con la ratio e per difetto di autosufficienza.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice nei limiti di legge; il mancato esercizio di tale potere non è sindacabile se le spese non sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • L'appello è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con le rationes decidendi della sentenza di primo grado e si limita a contestazioni generiche o assertive.
  • La revocatoria ordinaria può colpire anche atti dispositivi inseriti in una scissione societaria, perché la tutela del singolo creditore ex art. 2901 c.c. è distinta dalla disciplina dell'opposizione dei creditori sociali all'operazione straordinaria.
  • Per resistere a una revocatoria ordinaria il debitore deve allegare e dimostrare in modo puntuale l'assenza di eventus damni; non basta invocare in astratto la continuità patrimoniale propria della scissione.
  • Nel giudizio di legittimità la censura basata su documenti o bilanci è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente contenuto, sede di produzione e decisività degli atti richiamati.
  • La deduzione di una 'revocatoria risarcitoria' o di una condanna eccedente la domanda richiede un effettivo confronto con il contenuto della pronuncia impugnata e con i limiti del petitum, non essendo sufficiente una critica apodittica.
  • La compensazione delle spese resta eccezione alla regola della soccombenza ed è rimessa al prudente apprezzamento del giudice nei casi consentiti dalla legge; il mutamento interpretativo su norme sostanziali non impone di per sé la compensazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRisoluzione del contrattoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàNesso di causalitàGiudicato

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