L.R. Lazio 25/2009
Disposizioni per la tutela e la regolamentazione dei campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici nel territorio della Regione Lazio (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina nel territorio del Lazio i campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici promossi da organizzazioni giovanili senza scopo di lucro, escludendoli dalla normativa turistica ordinaria. Definisce le tipologie di attività, le comunicazioni al Comune, le regole per minori e aree protette e prevede contributi regionali per opere di utilità sociale e ambientale, con vincoli di destinazione e controlli.
Tutela e regolamentazione di campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici nel Lazio
Campeggi e soggiorni socio-educativi e didattici nel Lazio
La legge regionale tutela e organizza, nel territorio della Regione Lazio, le attività educative, didattiche e sociali svolte da organizzazioni e associazioni giovanili senza scopo di lucro tramite campeggi e soggiorni. Tali attività non sono qualificate come attività turistiche di campeggio o soggiorno ai sensi della disciplina regionale sulle strutture ricettive.
Ambito di applicazione e tipologie di attività
La disciplina riguarda le attività svolte da organizzazioni e associazioni giovanili nell’ambito dei propri fini istituzionali e statutari. Sono ricomprese quattro tipologie:
- soggiorno in accantonamento;
- soggiorno in area attrezzata;
- campeggio autorganizzato;
- campeggio mobile-itinerante.
Soggiorni in accantonamento e in area attrezzata
I soggiorni in accantonamento utilizzano strutture fisse ricettive idonee a ospitare gruppi di giovani e accompagnatori per un periodo non superiore a 20 giorni. Gli edifici devono avere capienza coerente con le dotazioni igienico-sanitarie disponibili e accessi idonei al transito dei mezzi di soccorso.
I soggiorni in area attrezzata si svolgono presso complessi ricettivi all’aperto, anche con strutture posate sul terreno o comunque rimovibili, per una durata massima di 20 giorni. Devono essere allestiti in modo da rispettare la capacità igienico-sanitaria e garantire l’accesso dei mezzi di soccorso. È inoltre consentito l’uso temporaneo di strutture e servizi fissi preesistenti, anche se normalmente destinati ad altri usi.
Campeggi autorganizzati
I campeggi autorganizzati utilizzano strutture mobili montate su aree o terreni idonei per un periodo non superiore a 20 giorni. La zona prescelta non deve essere interdetta all’accesso da segnaletica idonea.
Per i soggiorni e campeggi di durata inferiore a 4 giorni valgono procedure semplificate di comunicazione.
Campeggi mobili-itineranti
I campeggi mobili-itineranti sono caratterizzati da spostamenti quotidiani e soste non superiori a 48 ore. I gruppi devono essere accompagnati da almeno un adulto responsabile designato dall’associazione organizzatrice. Per le soste in aree private in uso esclusivo è necessario il previo assenso del legittimo possessore.
Le attrezzature devono essere installate e rimosse entro 48 ore consecutive senza arrecare danni all’ambiente. È vietato l’uso di fuochi in aree non attrezzate, salvo quanto consentito da piazzole o manufatti idonei o da diverse distanze previste dalla normativa.
Procedura di comunicazione al Comune per soggiorni e campeggi
Per i soggiorni in accantonamento e in area attrezzata, nonché per i campeggi autorganizzati, l’avvio è subordinato a comunicazione scritta al Sindaco del Comune competente, secondo il modello regionale.
La comunicazione deve indicare:
- generalità di uno o più responsabili dell’associazione o organizzazione, oppure di persone maggiorenni espressamente delegate, presenti per tutta la durata dell’attività;
- durata dell’attività e numero previsto dei partecipanti;
- assenso del proprietario dell’area o del terreno;
- tipologia dell’attività;
- avvenuta comunicazione alle forze dell’ordine competenti e alle autorità sanitarie locali.
Decorso il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione senza diniego motivato notificato ai responsabili, l’attività può iniziare.
Se la durata è inferiore a 4 giorni, la comunicazione può essere presentata entro 72 ore dall’inizio dell’attività.
Regole specifiche per i partecipanti minorenni
Quando i partecipanti hanno meno di 18 anni, ai responsabili deve essere fornita per ciascun partecipante un’autorizzazione scritta su carta semplice da parte di almeno un genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Per i campeggi autorganizzati, l’autorizzazione deve essere corredata anche da documentazione sanitaria ed esibita su richiesta delle autorità competenti.
Attività nelle aree naturali protette regionali
Le attività svolte all’interno di aree naturali protette regionali devono rispettare anche i regolamenti specifici dell’area.
Il Sindaco trasmette entro 5 giorni copia della comunicazione al legale rappresentante dell’organismo di gestione dell’area protetta, che rilascia il nulla osta previsto dalla disciplina regionale sulle aree naturali protette. Gli organismi di gestione possono inoltre individuare aree da destinare a usi coerenti con questa disciplina.
Contributi regionali per opere di utilità sociale e ambientale
La Regione può concedere contributi, sulla base di criteri generali stabiliti dalla Giunta regionale, per la realizzazione di opere sostenibili di utilità sociale e ambientale.
Possono beneficiarne:
- associazioni e organizzazioni educative con finalità culturali ed educative perseguibili mediante le attività disciplinate dalla legge, operative da almeno 5 anni, con significativa presenza nel territorio regionale e iscritte al registro regionale da istituire;
- enti pubblici, tra cui comuni, comunità montane ed enti gestori di aree naturali protette;
- privati possessori di strutture e spazi destinati alle finalità della legge.
Le opere finanziabili comprendono:
- manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione di strutture fisse e mobili ed edifici destinati ai soggiorni di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2;
- realizzazione di aree attrezzate con dotazioni quali prese idriche, vasche per la raccolta e depurazione dei liquami, piazzole protette per fuochi, rubinetterie e servizi igienici e cucina, impianti mobili antincendio, cisterne per acqua piovana.
I contributi sono erogabili solo dopo l’adozione del regolamento regionale di attuazione previsto dalla legge.
Presentazione delle domande e piano di riparto
Le domande di contributo vanno presentate al Presidente della Regione entro il 31 marzo di ogni anno, corredate da:
- planimetria dell’area e degli eventuali edifici o strutture;
- relazione tecnica con descrizione delle opere, termine di ultimazione, preventivo di spesa e dichiarazione di coerenza con la destinazione urbanistica;
- copia della concessione o autorizzazione edilizia, se necessaria;
- per i soggetti privati possessori, dichiarazione di assenso del proprietario e di accettazione dei vincoli giuridici, incluso il vincolo di destinazione.
La Giunta regionale approva entro il 31 maggio di ogni anno il piano di riparto, indicando beneficiari, opere e spese ammesse, importo del contributo e tempi di realizzazione.
Entità dei contributi e modalità di erogazione
Il contributo regionale può coprire fino al 70% della spesa ammessa, anche per opere già iniziate quando necessario a garantirne il completamento.
È prevista una prima liquidazione pari al 50% del contributo approvato entro 60 giorni dall’esecutività del provvedimento. Il saldo è corrisposto previa presentazione della documentazione attestante l’esecuzione delle opere e le spese sostenute.
La mancata presentazione della documentazione comporta decadenza e revoca dei benefici.
Vincolo di destinazione, controlli e sanzioni
Le aree e gli edifici finanziati devono essere destinati a usi coerenti con la legge per almeno 6 mesi l’anno e per un periodo non inferiore a 15 anni dalla data di assegnazione del contributo. Gli immobili sono inseriti in un elenco regionale consultabile dalle associazioni.
Il mancato rispetto del vincolo determina revoca dei benefici e recupero del contributo erogato. Il regolamento attuativo disciplina anche modalità e criteri di recupero e l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
La Regione effettua controlli con cadenza semestrale sulle aree e sugli edifici vincolati.
Regime finanziario
Per l’attuazione della legge sono previsti stanziamenti per l’esercizio finanziario 2009, distinti in una parte corrente e una parte capitale, ciascuno pari a 100.000 euro, con copertura mediante prelievo da appositi capitoli del bilancio regionale.
Valutazione di attualità
La legge contiene una disciplina ancora riferita a procedure e contributi strutturali, ma il testo originario richiama stanziamenti dell’esercizio 2009 e un regime attuativo successivamente completato dal regolamento regionale del 2016. Per gli aspetti contributivi legati ai singoli esercizi e ai procedimenti già conclusi, il contenuto ha oggi rilevanza pratica limitata.
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