L.R. Lazio 27/2009
Modifiche alla legge regionale 21 luglio 2003, n. 19 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro". Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001")
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 27/2009 riorganizza i servizi per l’inserimento lavorativo delle persone disabili: istituisce il servizio dedicato presso i servizi provinciali, l’albo regionale delle strutture competenti, aggiorna le commissioni di accertamento, crea la Conferenza permanente e disciplina la transizione dal vecchio comitato. Prevede termini di 60 e 90 giorni per gli adempimenti regionali e la costituzione del servizio.
Modifiche alla disciplina laziale sul diritto al lavoro delle persone disabili
Modifiche alla disciplina laziale sul diritto al lavoro delle persone disabili
La legge regionale del Lazio n. 27 del 2009 interviene sulla legge regionale n. 19/2003 per rafforzare l’organizzazione del collocamento mirato delle persone disabili, coordinando servizi per l’impiego, servizi sociali e sanitari, nonché gli organismi regionali di concertazione e monitoraggio.
Servizio di inserimento lavorativo disabili
Presso ogni servizio provinciale di collocamento obbligatorio è istituito il servizio inserimento lavorativo disabili, con la finalità di realizzare progetti di inserimento mirato e assicurare il coordinamento tra i diversi servizi territoriali. Il servizio promuove, anche in raccordo con i servizi formativi, sociali e sanitari competenti, attività di accoglienza, valutazione delle potenzialità individuali, bilanci di competenza, analisi dei fabbisogni aziendali, mediazione tra profili richiesti e persone disabili, assistenza nella ricerca attiva del lavoro, gestione dei percorsi individualizzati di integrazione lavorativa, tutoraggio dei tirocini e sostegno ai disabili occupati per il periodo necessario definito con il tutor aziendale.
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve individuare con deliberazione i criteri di organizzazione, funzionamento e coordinamento di tali servizi, nonché i criteri per l’iscrizione all’albo regionale delle strutture competenti.
Albo regionale delle strutture competenti
Per costituire il servizio, i servizi provinciali di collocamento obbligatorio possono avvalersi, anche in convenzione, di soggetti competenti e di comprovata esperienza nell’inserimento mirato. Presso l’assessorato regionale competente in materia di lavoro è istituito l’albo regionale delle strutture competenti nel settore dell’inserimento lavorativo delle persone disabili, riservato a strutture che operino nel territorio regionale da almeno cinque anni.
Accertamento della disabilità e raccordo con i servizi
In ciascuna Azienda unità sanitaria locale sono istituite una o più commissioni specificamente preposte all’accertamento delle condizioni di disabilità ai fini della legge n. 68/1999, nell’ambito delle commissioni di accertamento dell’invalidità già previste dalla normativa statale. Tali commissioni operano in raccordo con i servizi provinciali di inserimento lavorativo disabili.
La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di sanità, adotta la classificazione internazionale sul funzionamento e sulla disabilità (ICF) dell’OMS per gli accertamenti. Inoltre, su proposta dell’assessore competente in materia di sanità e di concerto con quello competente in materia di lavoro, definisce i criteri organizzativi e le modalità di collaborazione tra commissioni sanitarie e servizio di inserimento lavorativo disabili.
Conferenza permanente per l’inserimento lavorativo delle persone disabili
È istituita la Conferenza permanente per l’inserimento lavorativo delle persone disabili, quale sede di incontro e confronto sulle problematiche del settore. È presieduta dall’assessore regionale competente in materia di politiche del lavoro o da un suo delegato e si riunisce almeno quattro volte l’anno, comunque entro il 30 giugno di ogni anno.
La Conferenza è composta dal direttore della direzione regionale competente in materia di formazione, dai membri della commissione regionale di concertazione per il lavoro, dai rappresentanti delle province, da sei rappresentanti delle associazioni regionali dei disabili maggiormente rappresentative e da un rappresentante del coordinamento dei servizi di inserimento lavorativo disabili.
Le sue funzioni comprendono il monitoraggio degli interventi, il coordinamento delle risorse destinate all’integrazione lavorativa, la promozione della cultura dell’inclusione sociale, la gestione del fondo di cui all’articolo 5 della l.r. 19/2003 e la verifica dello stato di attuazione della legge 68/1999 e della legge regionale.
La Conferenza disciplina con proprio regolamento le modalità di svolgimento delle attività.
Fondo e gestione transitoria
Il titolo dell’articolo 5 della l.r. 19/2003 viene modificato sopprimendo il riferimento al “Comitato per la gestione del fondo”. Il comma 3 dell’articolo 5 è abrogato.
In via transitoria, il comitato previsto dall’articolo 5 cessa dalle proprie funzioni alla data di insediamento della Conferenza permanente.
Costituzione del nuovo servizio e decorrenza operativa
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere costituito il servizio inserimento lavorativo disabili previsto dal nuovo articolo 7 bis della l.r. 19/2003. La norma quindi avvia una riorganizzazione dei presidi territoriali per il collocamento mirato delle persone disabili nel Lazio.
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