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Legge

L.R. Lazio 28/2009

Misure a sostegno dell'occupazione e del reinserimento nel mondo del lavoro per coloro che hanno superato i quaranta anni di eta' (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 28/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio n. 28/2009 promuove l’inserimento e il reinserimento nel lavoro di disoccupati e inoccupati con più di 40 anni, tramite incentivi alle imprese che li assumono a tempo indeterminato, nei limiti del de minimis e senza cumulo con altri aiuti. Prevede criteri attuativi della Giunta, controlli regionali, revoca in caso di mancato percorso formativo o assunzione, e una copertura finanziaria per il 2009.

Incentivi all’assunzione e al reinserimento lavorativo di over 40 nel Lazio

Misure a sostegno dell’occupazione e del reinserimento nel mondo del lavoro per gli over 40

La legge regionale del Lazio interviene in materia di occupazione per favorire l’inserimento e il reinserimento nel mercato del lavoro di cittadini disoccupati e inoccupati che abbiano superato i quarant’anni di età. L’obiettivo è contrastare il rischio di esclusione sociale, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento.

Ambito di applicazione e destinatari

La disciplina si applica nel territorio della Regione Lazio e riguarda:

  • cittadini disoccupati o inoccupati con età superiore a 40 anni;
  • imprese e consorzi di imprese che intendano assumere tali soggetti;
  • percorsi di formazione e riqualificazione professionale collegati all’inserimento lavorativo.

La legge non introduce misure generali di politica del lavoro, ma un intervento mirato a una specifica fascia anagrafica considerata a rischio di esclusione dal mercato.

Incentivi alle imprese

La Regione concede incentivi alle imprese e ai consorzi di imprese che assumano personale con contratto a tempo indeterminato in possesso del requisito anagrafico previsto.

Gli incentivi sono riconosciuti:

  • nei limiti della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, quindi entro la quota de minimis;
  • nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dalla Giunta regionale;
  • solo per assunzioni a tempo indeterminato.

Gli incentivi non sono cumulabili con altri eventuali incentivi previsti dalla normativa vigente.

Criteri attuativi, formazione e convenzione

La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita la commissione consiliare competente, deve disciplinare con proprio provvedimento i criteri e le modalità di erogazione dei benefici. Deve inoltre adottare uno schema di convenzione da sottoscrivere con le imprese beneficiarie.

La convenzione deve disciplinare almeno:

  • tempi, contenuti e modalità della formazione e riqualificazione professionale;
  • durata massima del percorso formativo, che non può superare 6 mesi;
  • modalità di controllo da parte della Regione.

Controlli regionali

La Regione ha il compito di verificare:

  • l’effettiva attuazione dei contenuti formativi del progetto;
  • l’avvenuta assunzione del personale con contratto a tempo indeterminato.

I controlli sono funzionali alla conferma del beneficio e alla verifica della coerenza tra percorso formativo e assunzione.

Revoca dei benefici e obblighi documentali

I benefici sono revocati e le somme già liquidate sono recuperate se:

  • il periodo di formazione e riqualificazione non viene ultimato;
  • al termine del percorso formativo individuale non viene stipulato un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’impresa beneficiaria deve trasmettere alla Regione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto di lavoro, la documentazione relativa all’assunzione.

Sostegno alla formazione e riqualificazione

La legge afferma l’intento regionale di sostenere interventi di formazione e riqualificazione dei lavoratori over 40 mediante l’impiego di risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie. La previsione si collega agli incentivi all’assunzione, valorizzando il percorso formativo come strumento di reinserimento professionale.

Copertura finanziaria

Per l’attuazione della legge è prevista una specifica copertura finanziaria, con l’istituzione di un capitolo di spesa dedicato nell’ambito dell’UPB F31 e uno stanziamento di 100 mila euro per l’esercizio finanziario 2009, finanziato mediante prelevamento di pari importo dal capitolo T21501.

Una nota successiva indica che dal 1° gennaio 2012 gli oneri derivanti dalla legge sono posti a carico del capitolo di spesa F31900.

Profili di attualità

La legge disciplina un intervento settoriale collegato a specifiche misure di incentivo all’assunzione e a stanziamenti finanziari originari del 2009. Pur non risultando dalla traccia una espressa abrogazione, il contenuto appare oggi in larga misura storicizzato e legato a interventi di spesa e attuazione ormai datati.

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