L.R. Calabria 14/2004
Norme per la libera circolazione sulle autolinee d’interesse regionale dei cittadini residenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge della Regione Calabria riconosce ai residenti con più di 70 anni la gratuità sui mezzi di autolinea del trasporto pubblico locale ammessi a contribuzione regionale, su tutto il territorio regionale. L’accesso avviene esibendo un documento valido rilasciato dal Comune di residenza. La copertura degli oneri è prevista nel bilancio regionale 2004. La legge è stata poi abrogata dalla L.R. 30 dicembre 2013, n. 56.
Libera circolazione gratuita sugli autobus regionali per gli ultrasettantenni residenti in Calabria
Libera circolazione gratuita per gli ultrasettantenni residenti in Calabria
La legge disciplina un’agevolazione tariffaria a favore dei cittadini ultrasettantenni residenti nella Regione Calabria, limitata alle autolinee di interesse regionale che svolgono servizio di trasporto pubblico locale nel territorio regionale. Il provvedimento opera dunque esclusivamente nell’ambito calabrese ed era finalizzato a favorire la mobilità gratuita di tale fascia di popolazione.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il beneficio spetta ai cittadini residenti in Calabria che abbiano compiuto 70 anni.
Il diritto riguarda:
- i mezzi pubblici di autolinea esercenti il trasporto pubblico locale;
- i servizi ammessi a contribuzione regionale;
- l’intero territorio regionale.
La gratuità non è configurata come agevolazione generalizzata su qualunque mezzo di trasporto, ma solo sui servizi di linea rientranti nel trasporto pubblico locale e soggetti al finanziamento regionale.
Modalità di fruizione
Per usufruire del servizio gratuito è sufficiente esibire un valido documento di identificazione personale rilasciato dal Comune di residenza. La norma non prevede ulteriori formalità, titoli di viaggio o procedure autorizzative specifiche.
Organizzazione amministrativa e spesa
La Giunta regionale, su iniziativa dell’Assessorato ai Trasporti, è incaricata di compiere gli atti necessari per l’erogazione della spesa connessa all’agevolazione. La spesa deve comunque restare entro l’apposita previsione annuale di bilancio.
Copertura finanziaria
Gli oneri derivanti dal rimborso del minore introito delle aziende di trasporto, conseguente all’applicazione della legge, sono posti a carico dello stanziamento previsto nel bilancio regionale 2004 sull’UPB 2.3.01.02, capitolo 2222106.
Stato di vigenza
La legge risulta espressamente abrogata dall’art. 5, comma 5, della L.R. 30 dicembre 2013, n. 56. Pertanto non è più applicabile ed è da considerarsi obsoleta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 14 apr 2004L.R. Calabria 12/2004
- Legge · 14 apr 2004L.R. Calabria 13/2004
- Legge · 26 apr 2004L.R. Calabria 16/2004
- Legge · 26 apr 2004L.R. Calabria 15/2004
- Legge · 19 mar 2004L.R. Calabria 11/2004
- Legge · 16 mar 2004L.R. Calabria 7/2004
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →