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Legge

L.R. Calabria 7/2004

Collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2004.

Normativa regionaleL.R. Calabria 7/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria 16 marzo 2004, n. 7, reca misure finanziarie per il bilancio 2004, contributi e ripiani di specifiche spese e perdite, nonché modifiche a varie leggi regionali su prescrizione, sanzioni e bilanci di enti regionali. È stata poi abrogata dall’Allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28; le disposizioni riguardano esercizi e fattispecie ormai conclusi.

Collegato alla manovra di finanza regionale 2004

Collegato alla manovra di finanza regionale 2004

La legge regionale Calabria n. 7 del 16 marzo 2004 contiene disposizioni finanziarie e modifiche normative con effetto sul bilancio 2004. Interviene su spese puntuali, contributi da erogare, disciplina di alcuni termini di prescrizione e sul procedimento di approvazione dei bilanci di enti e agenzie regionali. È una legge oggi abrogata.

Misure finanziarie e coperture di spese pregresse

La legge autorizza, per il solo esercizio finanziario 2004, una serie di stanziamenti destinati a regolarizzare obbligazioni e a coprire spese o perdite pregresse. In particolare:

  • viene accantonata nel fondo di riserva una somma destinata a coprire spese non sanitarie derivanti da atti giudiziali di pignoramento riferiti all’anno 2002;
  • la Giunta regionale è autorizzata a prelevare dal fondo di riserva e a iscrivere le somme nei capitoli competenti man mano che l’Avvocatura regionale trasmette i dati utili;
  • è previsto un contributo per il ripianamento delle perdite 2002 di S.O.G.A.S. S.p.A.;
  • sono stanziate somme a saldo di contributi già concessi nell’ambito di programmi comunitari o regionali per impianti irrigui, impianti sportivi ad uso sociale e strutture alberghiere, con riferimento a impegni giuridicamente vincolanti assunti entro il 31 dicembre 1999;
  • è autorizzato un ulteriore limite di impegno per sostenere l’ammortamento di mutui degli enti locali in materia di edilizia scolastica;
  • una somma già destinata alla Scuola Superiore “Energia e Ambiente” di Feroleto Antico per il progetto “Master Europeo biennale sull’Energia” e non utilizzata nel 2002 viene riprodotta nel bilancio 2004.

Modifiche alla disciplina di accertamento di violazioni e sanzioni

La legge modifica alcune disposizioni regionali in tema di termini per l’accertamento delle violazioni e di disciplina sanzionatoria:

  • per la legge regionale 10 aprile 1995, n. 11, l’accertamento delle violazioni si prescrive il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la violazione è avvenuta;
  • per la legge regionale 28 agosto 2000, n. 16, vengono integrati i poteri regolatori in materia di interessi moratori e si stabilisce che il termine di decadenza per l’accertamento della violazione è il 31 dicembre del quinto anno successivo all’ultimo giorno utile per la dichiarazione annuale; nei casi omissivi la prescrizione decorre dalla scoperta del fatto illecito.

Interventi su enti pubblici regionali e su norme previgenti

Vengono apportate ulteriori modifiche puntuali a leggi regionali precedenti:

  • la disciplina sugli enti del settore pubblico regionale allargato viene estesa anche agli altri enti indicati dalla modifica;
  • è abrogato il comma 7 dell’articolo 6-bis della L.R. 2 maggio 2001, n. 7;
  • è abrogato il comma 5 dell’articolo 2 della L.R. 29 dicembre 2003, n. 30;
  • sono dichiarati nulli gli effetti prodotti dall’applicazione della disposizione abrogata.

Sostegno agli organismi di controllo dei prodotti DOP e IGP

La Regione prevede un sostegno agli organismi di controllo operanti sui prodotti agroalimentari calabresi DOP e IGP, limitatamente alle produzioni la cui area di produzione ricade in tutto o in parte nel territorio regionale. Il sostegno riguarda gli organismi autorizzati dal Ministero e iscritti nell’elenco previsto dalla normativa statale, partecipati da enti associativi di produttori calabresi. La Giunta regionale deve definire le modalità attuative dopo aver richiesto il parere della Commissione europea sulla compatibilità con la disciplina sugli aiuti di Stato nel settore agricolo. L’attuazione resta sospesa fino alla pronuncia positiva della Commissione.

Bilanci, assestamenti, variazioni e rendiconti di enti, aziende e agenzie regionali

La legge rafforza la disciplina contabile degli enti, aziende e agenzie regionali comunque costituiti. In sintesi:

  • i bilanci annuali devono essere presentati entro il 10 settembre ai dipartimenti competenti, trasmessi al settore bilancio entro il 20 settembre e poi inviati dalla Giunta al Consiglio regionale entro il 15 ottobre per l’approvazione entro il 30 novembre;
  • la Giunta può autorizzare l’esercizio provvisorio entro il limite dei quattro dodicesimi degli stanziamenti, o nei limiti della maggiore spesa per le spese obbligatorie; l’esercizio provvisorio non può superare quattro mesi;
  • gli assestamenti di bilancio seguono un procedimento analogo con presentazione entro il 31 marzo, trasmissione al Consiglio entro il 15 maggio e approvazione entro il 30 giugno;
  • le variazioni di bilancio sono soggette ad approvazione del Consiglio regionale, con possibilità di autorizzare variazioni in corso d’esercizio nei casi previsti dalla legge regionale richiamata e previa comunicazione alle strutture regionali competenti;
  • i rendiconti devono essere presentati entro il 31 marzo, seguono l’istruttoria dei dipartimenti competenti e arrivano al Consiglio entro il 15 maggio per l’approvazione entro il 30 giugno.

Copertura finanziaria e variazioni contabili

La legge dispone che gli oneri derivanti dalle nuove misure siano coperti con le risorse già evidenziate nella parte entrata del bilancio annuale 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. La Giunta regionale è inoltre autorizzata ad apportare le variazioni conseguenti al documento tecnico di bilancio.

Entrata in vigore e attuale efficacia

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tuttavia è stata successivamente abrogata dall’Allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28; per questo, pur avendo avuto effetti nel 2004 e per le fattispecie collegate, non è oggi una fonte normalmente utile in applicazione pratica.

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