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Legge

L.R. Calabria 16/2004

Modifiche alla legge regionale 14 marzo 2003, n. 5, recante: ’Norme per il sollievo della emergenza

Normativa regionaleL.R. Calabria 16/2004Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Calabria n. 5/2003 sul sollievo dell’emergenza sociale a favore dei calabresi in Argentina: riduce da 3.500 a 1.600 euro l’importo annuo di riferimento, riformula i requisiti per le provvidenze economiche e adegua la disciplina dei servizi sanitari convenzionati. È stata poi abrogata dalla L.R. 28/2011, allegato A.

Modifiche alla disciplina di sostegno ai calabresi in Argentina

Modifiche alla disciplina di sostegno ai calabresi in Argentina

La legge regionale interviene sulla legge regionale 14 marzo 2003, n. 5, che disciplina misure di sollievo dall’emergenza sociale a favore dei calabresi in Argentina. Il testo consolidato risultante riguarda esclusivamente la Regione Calabria ed è oggi privo di utilità applicativa perché la legge è stata successivamente abrogata.

Riduzione della soglia economica di riferimento

La modifica principale riguarda l’articolo 3 della legge originaria, nel quale l’importo annuo preso a riferimento viene ridotto:

  • da euro 3.500,00 a euro 1.600,00.

Tale soglia diventa il parametro economico per valutare l’accesso alle provvidenze e il superamento della condizione di bisogno.

Requisiti per accedere alle provvidenze economiche

La nuova formulazione dei requisiti per ottenere le provvidenze economiche di cui all’articolo 4 richiede che il soggetto si trovi in una delle situazioni previste dalla norma e, in ogni caso, che non disponga di mezzi economici sufficienti ai bisogni minimi indispensabili.

In particolare, per l’accesso è necessario:

  • avere un’età non inferiore a 65 anni;
  • essere nati in Italia;
  • aver mantenuto la cittadinanza italiana;
  • non essere titolari di reddito da pensione o di altri benefici assistenziali pubblici o privati tali da superare la soglia di povertà fissata dall’articolo 3.

In alternativa, possono accedere anche coloro che:

  • siano affetti da inabilità permanente e assoluta a ogni proficuo lavoro;
  • abbiano tale inabilità regolarmente riconosciuta dalla competente autorità di sicurezza sociale oppure, in mancanza, dall’ente preposto in Italia;
  • non percepiscano benefici economici che consentano un reddito annuo superiore al limite indicato nell’articolo 3.

Assistenza sanitaria e convenzioni

La legge modifica anche la disciplina delle attività sanitarie previste dalla legge originaria. Il riferimento all’istituzione di un soggetto viene sostituito dalla stipula di una convenzione con un soggetto idoneo, per assicurare le attività sanitarie relative ai beneficiari individuati dall’articolo 5 e disciplinate dal successivo comma 2 dell’articolo 9.

Inoltre, viene abrogato il terzo comma dell’articolo 9.

Regime di efficacia e obsolescenza

L’atto è stato pubblicato nel 2004 e successivamente abrogato dall’Allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28. Pertanto non ha più efficacia vigente e va considerato obsoleto ai fini applicativi.

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