L.R. Calabria 35/2001
Disciplina del Referendum previsto dall’art. 123 della Costituzione per l’approvazione delle
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria il referendum previsto dall’art. 123 Cost. per l’approvazione delle leggi di revisione dello Statuto regionale, inclusa l’adozione di un nuovo Statuto. Regola pubblicazione, raccolta firme, verifica, indizione, votazione e proclamazione degli esiti. Si applica al procedimento referendario successivo all’approvazione della legge statutaria e alla relativa pubblicazione.
Referendum su leggi di revisione statutaria della Regione Calabria
Referendum sulle leggi di revisione statutaria in Calabria
La legge disciplina il procedimento referendario previsto dall’articolo 123 della Costituzione per l’approvazione delle leggi di revisione dello Statuto regionale della Calabria, comprese quelle che approvano un nuovo Statuto. Definisce le fasi successive alla seconda deliberazione consiliare, le modalità di iniziativa popolare o consiliare, lo svolgimento del voto e gli effetti dell’esito referendario.
Ambito di applicazione e finalità
La disciplina riguarda esclusivamente le leggi regionali di revisione statutaria della Regione Calabria. Il referendum è lo strumento mediante il quale tali leggi, già approvate dal Consiglio regionale con seconda deliberazione, vengono sottoposte alla conferma popolare nei casi previsti dall’articolo 123 della Costituzione.
Pubblicazione della legge di revisione statutaria e termine per il referendum
Entro tre giorni dalla deliberazione finale, il Presidente del Consiglio regionale trasmette il testo al Presidente della Giunta regionale, che ne dispone l’immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La pubblicazione avviene senza formula di promulgazione e senza numero d’ordine, con apposita intestazione e con l’avviso che entro tre mesi possono chiedere il referendum almeno un cinquantesimo degli elettori regionali o un quinto dei consiglieri regionali.
Il termine di tre mesi decorre dal giorno successivo alla pubblicazione. In assenza di richiesta referendaria entro tale termine, la legge viene promulgata dal Presidente della Giunta regionale.
Iniziativa referendaria popolare
L’iniziativa popolare è esercitata da elettori calabresi rappresentati da almeno tre e non più di dieci promotori, ciascuno munito di certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Regione. La richiesta, il quesito e le firme raccolte devono essere depositati entro tre mesi dalla pubblicazione della legge presso la Segreteria generale del Consiglio regionale.
La richiesta deve indicare con precisione:
- la legge di revisione statutaria oggetto del referendum;
- la data della seconda deliberazione consiliare;
- gli estremi della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale;
- il quesito da sottoporre agli elettori.
Il quesito è formulato in modo vincolato dalla legge e deve chiedere espressamente se si approva il testo della legge di revisione statutaria indicandone titolo, data della seconda deliberazione e riferimento di pubblicazione.
Incaricati delegati e rappresentanza dei sottoscrittori
Al deposito della richiesta i promotori designano tre incaricati, che possono coincidere con i promotori stessi, indicando per ciascuno domicilio e recapiti postali, telefonici e telematici. Tali soggetti rappresentano i sottoscrittori della richiesta e:
- ricevono tutte le comunicazioni del procedimento;
- intervengono nelle fasi procedimentali personalmente o tramite delegati;
- esercitano azioni, ricorsi e iniziative a tutela del referendum.
Gli incaricati agiscono di regola disgiuntamente, salvo diversa previsione risultante dal verbale. Le comunicazioni avvengono normalmente con raccomandata A/R; in urgenza possono essere effettuate via fax o per via telematica, con garanzia di ricezione.
Raccolta e autenticazione delle firme
Le firme devono essere raccolte su moduli predisposti dalla Segreteria generale del Consiglio regionale, conformi a un fac-simile e contenenti la richiesta di referendum con le indicazioni prescritte.
Accanto a ciascuna firma devono essere indicati, a pena di nullità:
- nome e cognome;
- luogo e data di nascita;
- Comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto.
Sono competenti per l’autenticazione:
- i soggetti di cui all’articolo 14, comma 1, della legge n. 53 del 1990, come modificata;
- i consiglieri regionali che abbiano dichiarato per iscritto la propria disponibilità al Presidente del Consiglio regionale.
L’autenticazione deve indicare la data ed è possibile un’autenticazione unica per tutte le firme di ciascun modulo, con indicazione del numero complessivo delle firme autenticate. L’iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Calabria può essere comprovata con certificati, anche collettivi, oppure con autocertificazione secondo la normativa vigente.
Deposito della richiesta e verifica di regolarità
Il responsabile del procedimento redige verbale di deposito con indicazione di giorno e ora del deposito della richiesta, corredata dai moduli contenenti le firme di almeno un cinquantesimo degli elettori regionali e dalla documentazione di autenticazione.
Il deposito deve essere accompagnato da una dichiarazione del delegato che indichi:
- numero delle firme depositate e autenticate;
- numero dei certificati elettorali allegati;
- numero delle eventuali autocertificazioni.
Entro tre giorni lavorativi il responsabile comunica il deposito al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
Entro trenta giorni dal deposito il responsabile verifica la regolarità delle firme, del loro numero, delle autenticazioni e della documentazione allegata, e redige un verbale con gli esiti, trasmesso ai delegati e pubblicato nel Bollettino Ufficiale.
Iniziativa referendaria dei consiglieri regionali
Se il referendum è richiesto da almeno un quinto dei componenti del Consiglio regionale, non è necessaria altra documentazione. I sottoscrittori designano contestualmente tre incaricati-delegati, che curano il deposito presso la Segreteria generale e presso i quali si intendono eleggere residenza nei rispettivi gruppi consiliari.
Il responsabile del procedimento redige verbale del deposito e, entro tre giorni lavorativi, trasmette la richiesta e il verbale al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale, che ne cura la pubblicazione e l’indizione del referendum secondo la disciplina generale.
Esito della verifica e conseguenze sulla promulgazione
Se la richiesta è irregolare per difetti di numero, di qualità di elettore dei sottoscrittori o di autenticazione, e nel frattempo è decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione della legge, la legge di revisione statutaria viene promulgata dal Presidente della Giunta regionale con apposita formula che dà atto dell’irregolarità della richiesta.
Se invece la richiesta è regolare, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del verbale di regolarità, indice il referendum con decreto pubblicato nel Bollettino Ufficiale, fissando la consultazione in una domenica compresa tra il cinquantesimo e il settantesimo giorno successivo al decreto, d’intesa con il Presidente del Consiglio regionale.
Svolgimento del referendum e votazione
Il referendum si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. Per elettorato attivo, liste elettorali, ripartizione in sezioni e luoghi di riunione si applica, in quanto compatibile, la disciplina delle elezioni dei Consigli regionali delle Regioni a statuto ordinario.
Le operazioni di voto iniziano alle ore 7 della domenica fissata e terminano alle ore 22 dello stesso giorno.
Schede elettorali e modalità di espressione del voto
Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e dello stesso colore, stampate a cura della Presidenza della Giunta regionale secondo le caratteristiche stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale.
La scheda riporta letteralmente il quesito referendario e le due risposte “SI” e “NO”. L’elettore vota tracciando un segno nel rettangolo corrispondente alla risposta prescelta.
Uffici del referendum e assistenza alle operazioni
Entro quaranta giorni dall’indizione sono costituiti, presso la Corte d’Appello di Catanzaro e presso i Tribunali dei capoluoghi di provincia, l’Ufficio regionale e gli Uffici provinciali per il referendum.
Ciascun ufficio è composto da tre magistrati, di cui uno con funzioni di presidente, e da un cancelliere con funzioni di segretario. In ciascuna sezione elettorale opera l’Ufficio elettorale previsto dalla legislazione statale sui referendum. I compensi dei componenti degli uffici di sezione sono determinati secondo la normativa statale vigente.
Alle operazioni di voto e scrutinio, nonché alle attività degli uffici provinciali e dell’ufficio regionale, possono assistere:
- un rappresentante dei sottoscrittori del referendum;
- un rappresentante di ciascun partito o gruppo politico presente nel Consiglio regionale.
Scrutinio e accertamento dei risultati
Le operazioni di scrutinio iniziano immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono fino ad esaurimento.
L’ufficio provinciale, sulla base dei verbali di tutte le sezioni, accerta il numero degli elettori votanti e i risultati ottenuti in provincia, redigendo verbale in due esemplari: uno resta depositato presso il Tribunale e l’altro, con la documentazione, è inviato all’Ufficio regionale.
L’Ufficio regionale, ricevuti i verbali provinciali, accerta in pubblica adunanza il numero complessivo degli aventi diritto al voto, dei votanti e dei voti validamente espressi, nonché i voti favorevoli e contrari alla legge di revisione statutaria.
Esito del referendum e effetti sulla legge statutaria
Se i voti “NO” sono la maggioranza dei voti validamente espressi, oppure sono pari ai voti “SI”, la legge di revisione statutaria non è approvata dal referendum e decade; il Presidente della Giunta regionale pubblica il risultato nel Bollettino Ufficiale.
Se i voti “SI” sono la maggioranza dei voti validamente espressi, il Presidente della Giunta regionale promulga la legge di revisione statutaria con la formula prevista dalla legge e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale.
Determinazione del cinquantesimo degli elettori
Per calcolare il numero di elettori necessario a sostenere l’iniziativa popolare, entro dieci giorni da ogni revisione semestrale delle liste elettorali i Comuni della Regione comunicano al Presidente del Consiglio regionale il numero degli elettori iscritti. Gli uffici del Consiglio regionale determinano così semestralmente il corpo elettorale regionale.
Per la richiesta di referendum si fa riferimento all’ultimo calcolo effettuato prima della pubblicazione della legge di revisione statutaria.
Disposizioni finanziarie e decorrenza
Gli oneri della legge gravano sul capitolo di bilancio regionale indicato per l’anno 2001; per gli esercizi successivi la spesa è determinata con la legge di bilancio.
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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