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Legge

L.R. Calabria 29/2001

Norme per l’esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l’incremento

Normativa regionaleL.R. Calabria 29/2001

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regola la pesca degli osteitti e la tutela della fauna ittica nelle acque interne calabresi, attribuendo funzioni alle Province e alla Regione, disciplinando licenze, classificazione delle acque, limiti di pesca, gestione di aree pregiate, sorveglianza, sanzioni e finanziamenti. È testo coordinato con modifiche fino alla l.r. 14/2024, che ha introdotto la disciplina del carpfishing entro il 30 aprile 2024.

Disciplina della pesca nelle acque interne della Calabria

Disciplina della pesca nelle acque interne della Calabria

La legge regionale Calabria n. 29/2001 stabilisce il quadro generale per l’esercizio della pesca degli osteitti e per la protezione e l’incremento della fauna ittica nelle acque interne della regione. La disciplina si applica esclusivamente al territorio calabrese e alle acque interne così definite dalla legge.

Finalità, ambito e definizioni

La legge persegue due obiettivi principali: regolamentare la pesca nelle acque interne e tutelare la fauna acquatica come risorsa naturale rinnovabile. Sono considerate acque interne tutte le acque dolci e salmastre delimitate dal mare, fino alla congiungente tra i punti più foranei delle foci e degli sbocchi in mare dei fiumi e degli altri corsi d’acqua.

Per fauna ittica si intendono gli osteitti e gli altri animali acquatici eterotermi che vivono, anche temporaneamente, nelle acque interne pubbliche. È previsto il divieto assoluto di catturare o insidiare organismi diversi dagli osteitti, salvo le deroghe individuate nei regolamenti provinciali.

Riparto delle funzioni tra Regione e Province

Le funzioni amministrative in materia di pesca e tutela della fauna delle acque interne sono attribuite alle Province. Restano però in capo alla Regione le funzioni di indirizzo e coordinamento, oltre ad alcune competenze specifiche: definizione dei criteri e indirizzi per la pianificazione, predisposizione dei modelli di licenza e istituzione/tenuta dell’Albo regionale delle associazioni di pesca.

La Regione esercita inoltre il coordinamento generale del settore, promuove interventi straordinari avvalendosi di enti pubblici, istituti scientifici e associazioni piscatorie, e favorisce iniziative interregionali per armonizzare tempi, modalità e regolamenti di pesca. Gli interventi devono essere pianificati d’intesa con le Province e con la partecipazione dei soggetti interessati tramite i loro organismi associativi.

Organi consultivi regionali e provinciali

Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge deve essere costituito il Comitato Tecnico Consultivo Regionale, con funzioni di supporto tecnico alla Regione in materia di gestione delle acque interne, pesca e tutela della fauna. Il Comitato dura cinque anni e decade comunque con lo scioglimento del Consiglio regionale; non possono farne parte soggetti condannati con sentenza irrevocabile per reati in materia di pesca. Il parere del Comitato è obbligatorio per gli atti deliberativi di Giunta e Consiglio regionale in materia di pesca e tutela della fauna delle acque interne.

Analogamente, ciascuna Provincia istituisce entro sei mesi un Comitato Tecnico Consultivo Provinciale, che integra e sostituisce la precedente commissione consultiva provinciale per la pesca nelle acque interne. Anche questo organo dura cinque anni e decade con lo scioglimento del Consiglio provinciale. Il suo parere è obbligatorio per gli atti deliberativi provinciali in materia di pesca e tutela della fauna delle acque interne.

Albo regionale delle associazioni di pesca

È istituito l’Albo delle associazioni di pesca con sede in Calabria, la cui tenuta è affidata all’Assessorato regionale competente secondo modalità fissate da un provvedimento del Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato regionale. Possono chiedere l’iscrizione le associazioni senza fini di lucro, costituite con atto pubblico o riconosciute a livello nazionale, purché abbiano finalità tecnico-alieutiche e ricreative, ordinamento stabile e democratico in Calabria e un comprovato impegno per la tutela degli ecosistemi fluviali.

La FIPSAS è iscritta d’ufficio all’Albo. Le associazioni iscritte collaborano con le Province per il ripopolamento ittico, la sorveglianza tramite guardie giurate volontarie e l’individuazione di fonti inquinanti o prelievi/derivazioni d’acqua non autorizzati. Partecipano inoltre alle forme di gestione delle acque previste dalla legge e curano la formazione dei propri aderenti, utilizzabili per ripopolamenti, monitoraggio e sorveglianza.

Strumenti di pianificazione: Carta Ittica e Piano Ittico Regionale

Entro un anno dall’entrata in vigore della legge la Regione, sentite FIPSAS e le associazioni iscritte all’Albo, approva la Carta Ittica Regionale. Si tratta di uno studio scientifico di tipo idrologico, zoologico, ambientale e di pressione piscatoria su ogni bacino idrografico presente, in tutto o in parte, sul territorio regionale. La Carta individua lo stato dell’ittiofauna, le vocazioni ittiche delle acque e orienta gli interventi di gestione in chiave di sostenibilità ambientale. Va aggiornata ogni sette anni e comunque in caso di notevoli modifiche del regime o dello stato biofisico o biochimico di importanti corpi idrici.

Entro diciotto mesi la Giunta, sentito il Comitato regionale e sulla base della Carta Ittica, propone al Consiglio regionale il Piano Ittico Regionale Poliennale, che contiene i criteri generali di pianificazione, compresi quelli relativi all’applicazione della normativa statale sulla tutela delle acque, ai ripopolamenti e alle modalità di partecipazione degli utenti associati alla gestione delle acque interne. Le Province attuano la pianificazione sul proprio territorio.

Licenze di pesca: tipologie, rilascio e validità

L’esercizio della pesca nelle acque interne calabresi è consentito solo a chi è munito di licenza, costituita da un libretto numerato senza foto rilasciato ai residenti in Calabria previo pagamento del costo del libretto e del tributo annuale di concessione regionale. Il libretto non vale come documento di पहचानità e deve essere accompagnato da un documento di identità. Per le licenze di tipo A, B e C la validità è di sei anni dalla data di rilascio; per gli anni successivi al primo è dovuto solo il tributo annuale, che non è dovuto se non si esercita l’attività di pesca.

La legge prevede quattro tipi di licenza:

  • tipo A, per la pesca di mestiere;
  • tipo B, per la pesca non professionale con canna con o senza mulinello;
  • tipo C, per la pesca non professionale con canna senza mulinello;
  • tipo D, per stranieri, valida tre mesi e con modalità analoghe al tipo B.

La Regione predispone i modelli di licenza, mentre alle Province è delegato il rilascio delle licenze e la tenuta dei registri. Le Province possono a loro volta delegare il rilascio dei libretti di tipo B, C e D a Comuni, Comunità montane, altri enti locali e funzionali e alle associazioni piscatorie iscritte all’Albo, che devono trasmettere periodicamente le ricevute per l’aggiornamento dei registri.

Soggetti esonerati dall’obbligo di licenza

Non sono tenuti alla licenza:

  • il personale di istituti di ricerca riconosciuti e il personale di Regione e Province autorizzato per ricerca scientifica;
  • gli addetti agli stabilimenti di piscicoltura, durante l’attività all’interno degli stabilimenti;
  • gli addetti alla sorveglianza impegnati in operazioni di recupero o salvaguardia della fauna, se autorizzati;
  • i giovani fino a 14 anni, se accompagnati da un pescatore maggiorenne con licenza;
  • chi pesca nei laghetti di privata proprietà non collegati con acque pubbliche e destinati alla pesca sportiva.

Classificazione delle acque

Entro sei mesi le Province devono classificare tutte le acque interne pubbliche in tre categorie: acque pregiate, acque principali e acque secondarie.

Le acque pregiate sono quelle con presenza prevalente di specie pregiate, elevata purezza e qualità, ecosistema integro e ben conservato; le acque principali sono le uniche dove è consentita anche la pesca di mestiere; le acque secondarie comprendono tutte le altre acque interne provinciali. La classificazione può variare anche all’interno dello stesso corpo idrico, e deve essere ripetuta quando la Regione emana o modifica la Carta Ittica.

Limiti e divieti generali di pesca

La pesca è consentita dall’alba all’imbrunire. Le Province possono estendere l’orario alle ore notturne solo in casi specifici: pesca professionale o di mestiere nelle acque principali; pesca non professionale nelle acque antistanti lo sbocco in mare per specie a prevalente attività notturna; pesca non professionale nelle altre acque, ma soltanto per specie notturne e comunque non oltre le ore 24, con regolazione rigorosa di attrezzi, esche e modalità.

Sono previsti divieti stagionali e dimensionali per specie determinate. In particolare:

  • barbo: divieto dal 1° maggio al 31 maggio;
  • trota di ogni specie: divieto dall’imbrunire della seconda domenica di novembre all’alba della seconda domenica di marzo.

Nei periodi di divieto, salvo i primi tre giorni, i pesci freschi delle specie vietate non possono essere commercializzati, trasportati o venduti nei pubblici esercizi. Sono inoltre stabilite misure minime per barbo, cefalo, persico reale, trota di fiume e spigola, con rinvio alla disciplina marittima per le altre specie marine.

Quantitativi massimi di cattura e tecniche vietate

Ogni pescatore, per giornata di pesca, può detenere al massimo:

  • 5 trote di ogni specie;
  • complessivamente 5 kg di pesce, salvo il caso di singola preda superiore a tale peso.

I limiti non operano durante competizioni autorizzate e, per il limite complessivo di peso, non operano neppure negli allenamenti degli atleti iscritti ad associazioni sportive, se il pescato viene mantenuto vivo e reimmesso in acqua a fine seduta.

In tutte le acque interne sono sempre vietati:

  • la detenzione, pasturazione o uso di uova di salmone o di altri pesci, sangue e derivati;
  • la pesca con le mani, con fiocina o arpione, con fonti luminose e la pesca subacquea.

Regime speciale delle acque pregiate

Nelle acque classificate come pregiate è sempre vietata la pesca di mestiere e ogni attività di pesca a fini di lucro. Il pescatore non può trattenere più di 5 esemplari al giorno di salmonidi o timallidi, salva una eventuale restrizione più severa da parte delle Province.

Le Province rilasciano un tesserino catture, con validità annuale, riservato a chi possiede licenza regolare. Il tesserino deve riportare le principali norme del regolamento provinciale e della legge, e il pescatore deve annotarvi i capi trattenuti e la giornata di pesca. Le Province possono affidare il rilascio o rinnovo del tesserino alle associazioni piscatorie iscritte all’Albo, purché offrano adeguate garanzie.

In tali acque possono essere individuate zone no-kill, dove la preda viene rilasciata senza trattenimento. È vietata ogni gara o competizione di pesca; possono essere introdotte limitazioni all’uso degli stivali nei piccoli corsi d’acqua; è sempre vietata la detenzione, la pasturazione e l’uso del bigattino; è vietato l’uso della tecnica detta camolera o temolera; durante il periodo di divieto delle specie pregiate è vietato ogni tipo di pesca.

Aree “acque pregiate destinate allo svago”

Nelle acque pregiate le Province possono individuare zone con ripopolamenti più intensi e frequenti, anche durante i periodi di apertura della pesca, per offrire maggiori possibilità di svago ai pescasportivi. L’accesso richiede un’apposita autorizzazione provinciale, rilasciata previo pagamento di una somma destinata alle opere di ripopolamento e gestione. L’autorizzazione ha validità annuale e può essere integrata nel tesserino catture provinciale.

Gestione concessoria e delegata delle acque

La Regione, tramite le Province, può concedere tratti di corsi d’acqua a soggetti che ne facciano domanda e siano in possesso dei requisiti, per una gestione qualificata, partecipata ed economica di acque di particolare pregio. L’istruttoria e il decreto di assegnazione sono di competenza della Provincia territorialmente interessata, che decide sentito il parere vincolante del Comitato tecnico provinciale. La Provincia concedente vigila sull’adempimento delle prescrizioni del disciplinare; il concessionario decade se non esegue gli adempimenti o viola disposizioni legislative e regolamentari.

Le Province possono anche delegare gratuitamente alle associazioni di categoria iscritte all’Albo la gestione delle “acque pregiate destinate allo svago” o di tratti di esse. L’associazione deve presentare un piano dei ripopolamenti, garantire sorveglianza continua con proprie guardie giurate e indicare le spese previste; in caso di approvazione, la Provincia rimborsa annualmente le spese documentate. Il pescatore deve possedere la tessera associativa dell’associazione gestore. L’associazione non può introdurre regole ulteriori rispetto a quelle di legge o del regolamento provinciale né chiedere corrispettivi diversi dalla tessera associativa; in caso contrario, la delega decade immediatamente. La zona affidata deve essere delimitata con apposite tabelle.

L’assegnazione in concessione o gestione non può superare complessivamente il 70 per cento dell’estensione di ogni tipologia di acqua per ciascun corpo idrico.

Tutela dell’ambiente acquatico e derivazioni d’acqua

La Regione promuove la tutela dell’ambiente acquatico applicando rigorosamente la normativa statale richiamata in materia di acque, risorse idriche e tutela ambientale. Inoltre, per le richieste di derivazione d’acqua a fini agricoli, industriali, idroelettrici o per la creazione di laghetti e opere similari destinate alla pesca sportiva o all’allevamento, l’autorità concedente deve acquisire il parere favorevole del Comitato competente.

Se il corpo idrico ricade in una sola Provincia, decide il Comitato provinciale; se ricade in più Province, decide il Comitato regionale. Il Comitato può imporre prescrizioni e opere aggiuntive, come scale di monta, piani inclinati, graticci agli imbocchi dei canali di presa, trasferimento della fauna a valle e a monte degli sbarramenti e altre misure di tutela.

Le concessioni già esistenti all’entrata in vigore della legge sono confermate, ma entro sei mesi devono essere sottoposte al Comitato competente per eventuali prescrizioni, da eseguire entro un anno dalla comunicazione, pena la decadenza della concessione. In ogni caso, la concessione è subordinata alla sopravvivenza dell’ecosistema idrico e la portata non può scendere sotto il flusso minimo vitale, fissato nella metà della portata in tempo di massima magra.

Laghetti di pesca sportiva e pubblicità della risorsa idrica

La legge afferma il principio della pubblicità delle acque superficiali e sotterranee, ma ne collega l’uso alle esigenze umane, agricole e industriali, con priorità al consumo umano. Il proprietario di un fondo in Calabria con un laghetto naturale o artificiale può, previo titolo autorizzativo, recintarlo, immettervi pesci e destinarlo alla pesca sportiva; le acque possono comunque essere espropriate o sottratte per pubblica utilità.

Nei laghetti adibiti alla pesca sportiva non comunicanti con corsi d’acqua pubblici, o dotati di opere che impediscono il passaggio della fauna ittica, la pesca è consentita senza licenza, con il solo consenso del proprietario o concessionario, anche a pagamento. In tali casi non operano i divieti, le misure minime, i limiti di cattura e le altre norme della disciplina generale della pesca.

Gare, manifestazioni e calendario annuale

Le Province emanano entro il 10 gennaio di ogni anno il calendario delle gare e manifestazioni di pesca, avvalendosi della FIPSAS come coordinatore. Sentito il Comitato tecnico consultivo provinciale, adottano anche la regolamentazione e i provvedimenti autorizzativi conseguenti, salvo le manifestazioni che si svolgono nelle acque date in gestione ad associazioni iscritte all’Albo ai sensi della legge.

Sorveglianza e guardie giurate volontarie

La sorveglianza sull’esercizio della pesca è esercitata dalla Regione, dalle Province, dagli altri agenti della forza pubblica e dalle guardie giurate volontarie riconosciute, che operano come agenti di polizia giudiziaria nei limiti delle proprie funzioni. Province, Comuni, consorzi, associazioni iscritte all’Albo e altri interessati possono richiedere il decreto di nomina di agenti giurati per la sorveglianza ambientale e sulla pesca nelle acque interne pubbliche.

I requisiti per il rilascio o rinnovo del decreto sono quelli dell’articolo 138 TULPS, salvo quanto richiesto al punto settimo se si tratta di volontari. Il decreto è rilasciato dalle Province competenti e il giuramento avviene davanti al Sindaco del Comune di residenza o domicilio. Gli agenti giurati assumono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per la sorveglianza sulla pesca e anche quella di agenti di pubblica sicurezza per la sorveglianza ambientale. Possono ispezionare in ogni momento battelli da pesca e luoghi pubblici di stoccaggio, deposito, allevamento, pesca o vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

Agenti giurati volontari: contingenti, benefici e impiego

Le Province determinano il numero di agenti giurati volontari assegnabili a ciascuna associazione o ente richiedente, in relazione all’estensione dei corpi idrici e alle indicazioni del Comitato provinciale; il contingente non può essere inferiore a 10 né superiore a 100 unità per ciascun richiedente in ciascuna Provincia.

Per una quota non superiore al 10 per cento dell’organico, può essere rilasciato il porto d’arma corta o lunga per difesa personale a tassa ridotta, valido su tutto il territorio nazionale e senza limiti temporali, nel rispetto delle norme di settore. L’attività di sorveglianza è qualificata come attività di volontariato: i decreti di rilascio o rinnovo sono esenti da bollo e possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici. Gli agenti volontari possono essere impiegati anche nel corpo di polizia delle amministrazioni provinciali, previo accordo sul servizio e sulle spese da rimborsare.

Sanzioni amministrative

La legge prevede un ampio sistema sanzionatorio amministrativo per le violazioni della disciplina di pesca, della gestione delle acque e dei relativi obblighi documentali. Le sanzioni sono indicate in lire ma si intendono applicabili anche in euro secondo il relativo tasso di conversione.

Tra le principali ipotesi sanzionate vi sono: uso di attrezzi non consentiti per tempi o luoghi, uso di attrezzi o mezzi mai consentiti, esche vietate, detenzione di specie sotto misura, di specie in periodo di divieto o in numero/peso superiore al consentito, pesca senza licenza o senza tesserino catture, mancata marcatura del tesserino, pesca o detenzione a fini commerciali o di ripopolamento senza autorizzazione, pesca in zona o periodo di divieto, pesca nelle acque pregiate destinate allo svago senza autorizzazione o senza tessera associativa, pesca in acque in concessione senza autorizzazione del concessionario, derivazioni d’acqua non autorizzate, ripopolamenti non autorizzati e ogni altra infrazione non espressamente prevista. Per l’applicazione si rinvia alla legge n. 689/1981.

Finanziamento della legge e destinazione degli introiti

Il finanziamento della legge avviene con fondi del bilancio regionale e con la ripartizione degli introiti delle tasse e soprattasse sulle licenze di pesca. La ripartizione è così stabilita:

  • 10% alla Regione per spese di istituto e predisposizione dei modelli di licenza;
  • 10% alle associazioni iscritte all’Albo, in proporzione agli iscritti;
  • 80% alle Province per l’esercizio delle funzioni amministrative, ripartito in base per il 55% all’estensione dei corpi idrici utili e per il 25% al numero di licenze valide e attive.

Gli introiti da sanzioni amministrative, risarcimenti danni alla fauna e ogni altra somma derivante da violazioni della legge spettano alla Provincia competente e devono essere riutilizzati per il potenziamento del servizio di sorveglianza, sia degli effettivi sia dei volontari.

Norme speciali sul carpfishing

La legge, come coordinata con la l.r. 14/2024, consente nelle acque interne della Calabria l’uso della tecnica di pesca denominata “Carpfishing”. Un regolamento della Giunta regionale, da approvare entro il 30 aprile 2024 su proposta dell’assessore competente, deve definire modalità e limiti territoriali di esercizio, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti, nonché divieti e adempimenti amministrativi necessari anche ai fini delle autorizzazioni alla navigazione nelle acque interne, all’accesso agli specchi d’acqua e alla sosta nelle aree circumlacuali.

Entrata in vigore e cessazione di norme incompatibili

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria. Con la sua entrata in vigore cessano di avere efficacia i provvedimenti precedenti, regionali o provinciali, incompatibili con la nuova disciplina sulla pesca nelle acque interne.

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