L.R. Calabria 27/2001
Costituzione e disciplina della Consulta per la valorizzazione degli Ordini, Collegi,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce in Calabria la Consulta regionale per la valorizzazione degli ordini, collegi e associazioni professionali, definendone finalità, composizione, compiti e funzionamento. Prevede la nomina a inizio legislatura, la durata fino a ricostituzione e un regolamento attuativo da approvare entro tre mesi dall’entrata in vigore.
Istituzione della Consulta regionale calabrese per la valorizzazione degli ordini e collegi professionali
Consulta regionale per la valorizzazione delle professioni
La legge regionale della Calabria istituisce un organismo di raccordo tra Regione e professioni ordinistiche e associative, con funzioni consultive e di proposta a supporto delle politiche regionali in materia di tutela, qualificazione e valorizzazione delle professioni.
Finalità e obiettivi
La Regione riconosce a ordini professionali, collegi e associazioni professionali istituiti o disciplinati dalla legge, nonché a quelli rappresentati nel CNEL, una funzione sociale e un ruolo centrale nello sviluppo socio-economico regionale. In tale quadro la legge mira a:
- promuovere iniziative per qualificare le libere professioni e i loro rapporti con i cittadini;
- favorire informazione e aggiornamento professionale, anche in prospettiva di inserimento nel contesto europeo;
- assicurare tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto esercizio della professione, alla qualità delle prestazioni e al rispetto delle regole deontologiche;
- salvaguardare l’autonomia del professionista e la sua responsabilità personale e diretta per l’adempimento della prestazione e per i danni ingiusti derivanti dalla stessa.
Istituzione e funzione della Consulta
Per perseguire tali obiettivi viene istituita la «Consulta regionale per la valorizzazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali». La Consulta ha la finalità di favorire la partecipazione di tali soggetti all’attuazione della politica regionale.
Compiti della Consulta
La Consulta svolge funzioni di studio, proposta e raccordo istituzionale. In particolare:
- studia i problemi di difesa e tutela delle professioni e può proporre alla Giunta ulteriori studi e ricerche;
- formula proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge relativi alla tutela delle professioni, alla difesa dei diritti professionali e ai rapporti con gli utenti;
- propone il coordinamento degli interventi dei diversi organismi regionali competenti in materia, per un uso razionale delle risorse;
- esprime pareri su questioni di difesa degli utenti quando richiesti espressamente dal Consiglio regionale o dalla Giunta;
- redige una relazione annuale sull’attività da presentare al Consiglio regionale.
Soggetti ammessi e criteri di partecipazione
Possono far parte della Consulta gli ordini, collegi e associazioni professionali istituiti e disciplinati dalla legge che ne facciano richiesta. Ai fini dell’ammissione devono presentare alla Regione la documentazione attestante l’avvenuta costituzione, con statuto, regolamento, composizione degli organi, numero dei soci e indirizzo della sede. Per la prima costituzione si considerano anche i soggetti già operanti prima dell’entrata in vigore della legge.
Composizione e nomina
La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
- il Presidente della Giunta regionale, o un Assessore da lui delegato, che la presiede;
- due rappresentanti per ciascun ordine professionale provinciale e distrettuale, due per ciascun collegio professionale provinciale e distrettuale e due rappresentanti delle associazioni professionali provinciali;
- tre rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza della minoranza.
I rappresentanti delle categorie professionali sono individuati direttamente dall’ente di appartenenza. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dirigente regionale nominato dal Presidente della Giunta.
Presidenza e ufficio di presidenza
La Consulta elegge al proprio interno un Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente e da due vicepresidenti: uno scelto tra i rappresentanti degli ordini, collegi e associazioni professionali, l’altro tra i rappresentanti del Consiglio regionale. L’Ufficio di Presidenza cura la preparazione dell’ordine del giorno, le istruttorie necessarie e la raccolta della documentazione utile alle sedute.
Funzionamento, durata e decadenza
La Consulta viene nominata all’inizio di ogni legislatura e resta in carica fino alla sua ricostituzione; i componenti possono essere riconfermati. Si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi, oppure ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di un quarto dei componenti. Il regolamento interno è approvato con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
I componenti che risultino assenti per più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e possono essere sostituiti.
Segnalazioni e istanze
L’Ufficio di Presidenza può ricevere segnalazioni e istanze in materia di tutela delle professioni e rapporti con gli utenti. Tali iniziative devono riportare in calce firme e generalità dei firmatari. La Consulta risponde per iscritto ai presentatori tramite gli ordini, i collegi e le associazioni professionali.
Regolamento attuativo
Le modalità applicative della legge devono essere disciplinate da uno specifico regolamento, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge.
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