L.R. Calabria 34/2001
Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Calabria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Calabria gli interventi per il diritto allo studio universitario: borse di studio, alloggi, ristorazione, trasporti, prestiti d’onore, servizi culturali e assistenza sanitaria. Definisce destinatari, programmazione triennale, organi e finanziamento delle strutture di gestione. Alcune parti sull’assetto delle AREDIS sono abrogate; resta la disciplina sostanziale dei benefici e della tassa regionale.
Diritto allo studio universitario in Calabria
Diritto allo studio universitario in Calabria
La legge regionale disciplina gli interventi della Regione Calabria per rimuovere gli ostacoli economici e sociali all’accesso all’istruzione superiore e per favorire il raggiungimento dei livelli più alti degli studi. La disciplina riguarda gli studenti iscritti agli istituti universitari e affini aventi valore legale presenti in Calabria, con applicazione esclusiva nel territorio regionale.
Finalità e destinatari
Gli interventi sono rivolti agli studenti iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, comprese le Accademie di belle arti e i Conservatori di musica. La normativa si estende anche agli studenti stranieri, agli apolidi e ai rifugiati politici secondo la disciplina statale sul diritto allo studio.
Tipologie di intervento
La legge prevede un sistema ampio di servizi e benefici, tra cui:
- borse di studio;
- alloggi;
- ristorazione;
- trasporti;
- informazione e orientamento al lavoro;
- prestiti d’onore;
- servizi culturali, librari ed editoriali;
- viaggi di studio e di ricerca;
- interscambi culturali con università italiane e straniere;
- assistenza sanitaria e medicina preventiva;
- interventi per studenti con disabilità;
- ulteriori interventi coerenti con la programmazione regionale.
Programmazione regionale e riparto delle risorse
La Regione opera tramite un piano triennale degli interventi, approvato dal Consiglio regionale insieme al bilancio pluriennale di riferimento. Il piano definisce obiettivi, priorità, criteri per l’accesso ai benefici, criteri di merito e reddito, risorse finanziarie e indirizzi generali per gli interventi regionali e quelli realizzati in concorso con le università.
Nella programmazione è prevista, di norma, l’assegnazione a ciascuna università convenzionata di una quota di risorse proporzionata al numero degli studenti, alla qualità e quantità dei servizi erogati e alle esigenze didattiche dei singoli atenei. L’esecuzione del piano è affidata alle università, che operano con piani annuali. La Giunta regionale verifica i risultati della gestione e trasmette annualmente al Consiglio regionale la relazione dei revisori con le proprie osservazioni.
Borse di studio
Le borse di studio sono attribuite annualmente in base alla misura e all’importo stabiliti nel piano triennale, a favore di studenti in possesso dei requisiti di merito e reddito fissati secondo la normativa statale vigente in materia di diritto allo studio universitario.
Le regole operative prevedono che:
- i beneficiari siano individuati con procedure concorsuali mediante bando annuale entro il 30 giugno;
- la borsa sia riferita a un solo corso di laurea;
- il cumulo con altre borse sia escluso, salvo quelle espressamente consentite dalla normativa richiamata;
- per particolari situazioni di merito sia possibile cumulare borsa e servizi alloggiativi;
- gli studenti fuori sede abbiano una maggiorazione del 50%;
- per gli studenti con disabilità siano previsti posti riservati e, se necessario, servizi aggiuntivi come accompagnatore, assistente, strumenti specialistici o altre misure idonee, con possibile maggiorazione dell’importo.
La Regione trasferisce agli atenei il 70% delle risorse disponibili entro il 15 settembre, e il saldo entro il 31 gennaio dell’anno successivo sulla base dei dati comunicati dagli atenei entro il 15 novembre. Gli atenei devono assicurare l’erogazione, entro il 31 ottobre, di tutte le risorse disponibili per le borse di studio dell’anno accademico in corso, salvo casi motivati di forza maggiore o impedimenti normativi/ministeriali. La Regione pubblica entro il 30 aprile i dati su tempi e importi effettivamente erogati.
Fasce di reddito e controlli
Le fasce di reddito sono determinate nel piano annuale nel quadro degli indirizzi del piano triennale. Per gli studenti con disabilità si detrattono dal reddito le spese sostenute per servizi, strumenti e altre necessità collegate alla condizione di handicap.
La veridicità della situazione familiare è controllata mediante confronto con i dati dell’Agenzia delle Entrate, secondo la disciplina del d.lgs. n. 68/2012. In caso di dichiarazioni non veritiere si applica la relativa sanzione prevista dalla normativa statale richiamata.
Servizio alloggiativo
Il servizio alloggiativo è garantito agli studenti fuori sede in strutture residenziali o convittuali dell’ateneo; in mancanza, l’università può stipulare convenzioni con enti pubblici o privati che dispongano di strutture ricettive o alberghiere.
L’accesso avviene tramite selezione basata su reddito e merito, secondo criteri fissati nel piano annuale e con bando entro il 30 giugno. Il bando deve riservare almeno il 5% dei posti gratuiti ai soggetti con disabilità. Le strutture devono prevedere anche spazi per servizi comunitari e collettivi; un regolamento disciplina le modalità di utilizzo. Se non vi sono servizi alloggiativi disponibili, oppure per studenti non ammessi gratuitamente, l’Agenzia predispone informazione e supporto con contratti tipo per locazioni private.
Ristorazione
Il servizio di ristorazione è gestito dall’università direttamente nelle proprie strutture oppure tramite convenzioni con enti pubblici o privati, con adeguati controlli anche da parte degli utenti. La partecipazione alla spesa è fissata dal Consiglio di amministrazione in base alle fasce di reddito. Possono accedere anche docenti e personale tecnico-amministrativo dell’università, secondo le regole previste.
Prestiti d’onore
Le università disciplinano con regolamento la concessione di prestiti d’onore agli studenti meritevoli nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, secondo la normativa statale vigente. Il piano triennale determina il numero dei prestiti concedibili, l’importo e la destinazione delle risorse regionali integrative.
Assistenza sanitaria e servizi culturali
Le università possono definire, mediante convenzioni con le strutture del servizio sanitario, interventi di medicina preventiva per gli studenti. Gli studenti fuori sede hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legislazione statale; per gli studenti stranieri si applicano le specifiche regole della normativa sanitaria.
Sul piano culturale, la legge consente contributi per corsi di studio all’estero, agevolazioni per l’uso delle biblioteche anche fuori orario, diffusione di materiale didattico e scientifico tramite associazioni studentesche, iniziative editoriali e attività culturali e sportive, anche in convenzione con le università, per favorire gli interventi previsti dalla normativa statale sul diritto allo studio.
Tassa regionale e esoneri
Gli studenti iscritti alle istituzioni universitarie e agli altri istituti indicati dalla legge sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. L’importo è fissato annualmente nella legge finanziaria regionale; se non determinato, resta valido quello dell’anno precedente. Il pagamento deve essere dimostrato all’atto dell’iscrizione.
Il gettito della tassa è destinato per intero alle borse di studio e versato all’università territorialmente competente. Le modalità di versamento sono stabilite d’intesa tra le università. Sono esonerati dal pagamento:
- gli studenti beneficiari di borsa di studio e quelli idonei ma non beneficiari per carenza di fondi;
- gli studenti che rientrano nelle fattispecie di esonero previste dalla normativa statale richiamata, inclusi i casi previsti per disabilità e altre condizioni tutelate.
Organizzazione e coordinamento con l’Università della Calabria
La Regione ha previsto un coordinamento specifico con l’Università della Calabria, mediante convenzione quadro per l’affidamento della gestione dei servizi per il diritto allo studio, nel rispetto della normativa statale e dell’autonomia dell’ateneo. La convenzione deve definire criteri di programmazione, gestione e rendicontazione, con priorità ai servizi per la generalità degli studenti e con forme di partecipazione della Regione negli organismi di gestione. La disciplina è estesa anche ad eventuali convenzioni con altre università calabresi.
Aspetti economico-finanziari e regime transitorio
Il bilancio preventivo e il conto consuntivo delle strutture di gestione sono regolati dalla disciplina regionale di contabilità e sono approvati come allegati al bilancio regionale. Le Agenzie possono disporre di finanziamenti regionali, quote a carico degli utenti e liberalità; possono inoltre ricorrere a mutui e leasing per investimenti. Il servizio di tesoreria è affidato con gara pubblica.
La legge contiene anche norme transitorie originarie sull’avvio delle strutture regionali, sul trasferimento del personale e dei beni, e sul subentro nei rapporti degli enti precedenti; tuttavia molte disposizioni organizzative sulle AREDIS risultano oggi abrogate. Rimane sostanzialmente vigente la disciplina dei benefici, della programmazione e della tassa regionale.
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