Risposta n. 354 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante sostiene che l'operazione non sia abusiva: ai fini delle imposte dirette la scissione deve essere neutrale ai sensi dell'art.173 del TUIR; ai fini IVA l'operazione sarebbe fuori campo IVA (art.2, c.3, lett. f) DPR 633/1972) e non si applicherebbe l'art.19-bis2; ai fini dell'imposta di registro la scissione è soggetta a registrazione in termine fisso con imposta fissa di euro 200 (art.4, c.1, lett. b) della tariffa)
Scissione parziale di ALFA a favore del socio unico BETA con trasferimento di partecipazioni, marchi e immobili; verifica ai sensi dell'art.11, c.1, lett. c) legge 27/7/2000 n.212
Il quesito
Se la prospettata scissione parziale integri abuso del diritto ai sensi dell'art.10-bis della legge n.212/2000 con riguardo a imposte dirette, IVA e imposta di registro
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene, assumendo veridicità dei fatti esposti, che non ricorra abuso: non si riscontra un indebito vantaggio fiscale e quindi non si procede oltre nell'analisi antiabuso. La scissione è fiscalmente neutrale ai sensi dell'art.173 TUIR, i beni restano in regime d'impresa e i valori fiscali si trasferiscono con continuità; ai fini IVA non emergono indebiti vantaggi, con l'osservazione che la beneficiaria dovrà effettuare eventuali rettifiche IVA per i beni ammortizzabili ai sensi dell'art.19-bis2, comma 7; ai fini dell'imposta di registro l'operazione è soggetta a registrazione con imposta fissa di Euro 200. Il parere è comunque subordinato alla verifica della veridicità dei fatti e resta impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione
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