Cassazione Penale, Sentenza n. 26441/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Ministero impugna l'ordinanza di ottemperanza che ha disposto, in esecuzione dell'ordinanza n. 520/2020, la possibilità di effettuare colloqui accorpati (es. ultimo giorno di un mese e primo giorno del mese successivo). Si censura la violazione dell'art. 41-bis, comma 2‑quater, lett. b) Ord. pen.: secondo il ricorrente il provvedimento di ottemperanza ha modificato il contenuto dell'atto da eseguire, consentendo due colloqui ravvicinati in violazione del principio che limita i colloqui a uno al mese da effettuarsi ad intervalli di tempo regolari per evitare concentrazioni potenzialmente dannose per l'ordine e la sicurezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che nel giudizio di ottemperanza il giudice deve accertare se l'atto di esecuzione corrisponde a quanto disposto nel provvedimento originario; nel caso concreto l'ordinanza n. 520/2020, richiamata e trascritta nel provvedimento di ottemperanza, contemplava espressamente la possibilità di colloqui accorpati (ultimo del mese e primo del mese successivo). Pertanto non v'è stata alterazione del contenuto dell'atto da ottemperare e non è configurabile la violazione denunciata: il ricorso è infondato e viene rigettato.
Norme richiamate
art. 41-bis, comma 2‑quater, lett. b) Ord. pen. (I. 26 luglio 1975, n. 354)
«la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari [...]»
La norma primaria limita i colloqui a uno al mese e valorizza intervalli regolari per evitare concentrazioni temporali che possano favorire attività illecite; tuttavia, nel giudizio di ottemperanza prevale l'accertamento della corrispondenza tra esecuzione e contenuto dell'atto originario, per cui se l'atto originario consente un accorpamento la misura non è di per sé in contrasto con l'ordine di esecuzione.
Ordinanza n. 520/2020 (provvedimento da eseguire)
contempla testualmente la possibilità dei colloqui accorpati, ultimo del mese, primo del mese successivo
Il provvedimento originario, letto nel suo insieme e nella motivazione, prevedeva la possibilità di accorpamento; pertanto l'ordinanza di ottemperanza non ha modificato né oltrepassato quanto disposto.
art. 16 della Circolare DAP (disposizioni regolamentari di dettaglio)
La circolare fornisce criteri operativi e discipline di dettaglio coerenti con l'art. 41-bis; la giurisprudenza richiede che l'applicazione sia conforme ai principi di logica e ragionevolezza, ma tali criteri non consentono al giudice di ottemperanza di sostituirsi alla valutazione già compiuta nel provvedimento originario.
Giurisprudenza (Sez.1, n. 10462 del 2016)
Precedente della Corte che ammette, in certe condizioni, la possibilità di accorpamento dei colloqui; richiamato nella motivazione come supporto alla lettura dell'atto originario.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice verifica la corrispondenza tra l'atto eseguito e il contenuto del provvedimento originario: non può sostituirsi al discreto esercizio di valutazione già compiuto, salvo che vi sia manifesta alterazione o inottemperanza.
- Se l'atto originario dispone espressamente una modalità (es. accorpamento ultimo giorno/PRIMO giorno mese successivo), l'esecuzione che rispecchia tale disposizione non configura violazione dell'art. 41-bis, anche se il risultato genera due colloqui ravvicinati.
- L'art. 41-bis impone il principio di un colloquio al mese con intervalli regolari, finalizzato a prevenire concentrazioni pericolose; però l'applicazione concreta dipende dalla formulazione e dalla motivazione del provvedimento individuale.
- Le disposizioni amministrative di dettaglio (es. Circolare DAP) orientano l'applicazione pratica e devono rispettare i criteri di logica e ragionevolezza, ma non tolgono rilievo al contenuto formale del provvedimento giudiziale da ottemperare.
- Per contestare l'esecuzione l'Amministrazione deve dimostrare che l'atto di ottemperanza non rispecchia fedelmente il provvedimento originario o eccede i suoi limiti; in mancanza di ciò il ricorso tende ad essere rigettato.
- In situazioni analoghe è opportuno, se si ritiene che il provvedimento originario sia viziato o pericoloso, impugnare tempestivamente l'atto originario o chiedere al giudice chiarimenti e limiti espressi piuttosto che contestare successivamente l'ottemperanza basandosi su letture normative generiche.
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