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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26441/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero impugna l'ordinanza di ottemperanza che ha disposto, in esecuzione dell'ordinanza n. 520/2020, la possibilità di effettuare colloqui accorpati (es. ultimo giorno di un mese e primo giorno del mese successivo). Si censura la violazione dell'art. 41-bis, comma 2‑quater, lett. b) Ord. pen.: secondo il ricorrente il provvedimento di ottemperanza ha modificato il contenuto dell'atto da eseguire, consentendo due colloqui ravvicinati in violazione del principio che limita i colloqui a uno al mese da effettuarsi ad intervalli di tempo regolari per evitare concentrazioni potenzialmente dannose per l'ordine e la sicurezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che nel giudizio di ottemperanza il giudice deve accertare se l'atto di esecuzione corrisponde a quanto disposto nel provvedimento originario; nel caso concreto l'ordinanza n. 520/2020, richiamata e trascritta nel provvedimento di ottemperanza, contemplava espressamente la possibilità di colloqui accorpati (ultimo del mese e primo del mese successivo). Pertanto non v'è stata alterazione del contenuto dell'atto da ottemperare e non è configurabile la violazione denunciata: il ricorso è infondato e viene rigettato.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, comma 2‑quater, lett. b) Ord. pen. (I. 26 luglio 1975, n. 354)

    «la determinazione dei colloqui nel numero di uno al mese da svolgersi ad intervalli di tempo regolari [...]»

    La norma primaria limita i colloqui a uno al mese e valorizza intervalli regolari per evitare concentrazioni temporali che possano favorire attività illecite; tuttavia, nel giudizio di ottemperanza prevale l'accertamento della corrispondenza tra esecuzione e contenuto dell'atto originario, per cui se l'atto originario consente un accorpamento la misura non è di per sé in contrasto con l'ordine di esecuzione.

  • Ordinanza n. 520/2020 (provvedimento da eseguire)

    contempla testualmente la possibilità dei colloqui accorpati, ultimo del mese, primo del mese successivo

    Il provvedimento originario, letto nel suo insieme e nella motivazione, prevedeva la possibilità di accorpamento; pertanto l'ordinanza di ottemperanza non ha modificato né oltrepassato quanto disposto.

  • art. 16 della Circolare DAP (disposizioni regolamentari di dettaglio)

    La circolare fornisce criteri operativi e discipline di dettaglio coerenti con l'art. 41-bis; la giurisprudenza richiede che l'applicazione sia conforme ai principi di logica e ragionevolezza, ma tali criteri non consentono al giudice di ottemperanza di sostituirsi alla valutazione già compiuta nel provvedimento originario.

  • Giurisprudenza (Sez.1, n. 10462 del 2016)

    Precedente della Corte che ammette, in certe condizioni, la possibilità di accorpamento dei colloqui; richiamato nella motivazione come supporto alla lettura dell'atto originario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice verifica la corrispondenza tra l'atto eseguito e il contenuto del provvedimento originario: non può sostituirsi al discreto esercizio di valutazione già compiuto, salvo che vi sia manifesta alterazione o inottemperanza.
  • Se l'atto originario dispone espressamente una modalità (es. accorpamento ultimo giorno/PRIMO giorno mese successivo), l'esecuzione che rispecchia tale disposizione non configura violazione dell'art. 41-bis, anche se il risultato genera due colloqui ravvicinati.
  • L'art. 41-bis impone il principio di un colloquio al mese con intervalli regolari, finalizzato a prevenire concentrazioni pericolose; però l'applicazione concreta dipende dalla formulazione e dalla motivazione del provvedimento individuale.
  • Le disposizioni amministrative di dettaglio (es. Circolare DAP) orientano l'applicazione pratica e devono rispettare i criteri di logica e ragionevolezza, ma non tolgono rilievo al contenuto formale del provvedimento giudiziale da ottemperare.
  • Per contestare l'esecuzione l'Amministrazione deve dimostrare che l'atto di ottemperanza non rispecchia fedelmente il provvedimento originario o eccede i suoi limiti; in mancanza di ciò il ricorso tende ad essere rigettato.
  • In situazioni analoghe è opportuno, se si ritiene che il provvedimento originario sia viziato o pericoloso, impugnare tempestivamente l'atto originario o chiedere al giudice chiarimenti e limiti espressi piuttosto che contestare successivamente l'ottemperanza basandosi su letture normative generiche.

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