Sentenza del 17/03/2015 n. 1019 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Redditometro - Giustificazione contribuente - Instaurazione contraddittorio - Necessità - Applicazione retroattiva - Legittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata accolta: l'accertamento è stato ritenuto nullo perché l'Amministrazione non aveva instaurato preventivamente il contraddittorio con il contribuente. La necessità del contraddittorio è stata applicata anche all'anno d'imposta 2006, quindi in modo retroattivo rispetto alla novella del 2010. Il contribuente ha ottenuto l'annullamento dell'accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità dell'accertamento sintetico fondato sul redditometro perché emesso senza un previo invito al contraddittorio. Ha sostenuto che tale contraddittorio fosse necessario per consentirgli di fornire giustificazioni e spiegare la provenienza delle somme o la disponibilità dei beni utilizzati come elementi presuntivi di capacità contributiva, anche se l'annualità accertata era anteriore alle modifiche normative del 2010.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico mediante redditometro
L'accertamento basato sul redditometro non può essere perfezionato senza consentire preventivamente al contribuente di interloquire con l'Amministrazione e di fornire elementi giustificativi. Il contraddittorio è stato considerato necessario anche per annualità anteriori alla modifica legislativa del 2010.
Novella normativa del 2010 in materia di redditometro
La modifica del 2010 non è stata interpretata come introduttiva ex novo dell'obbligo sostanziale di contraddittorio, ma come espressione o rafforzamento di una garanzia già necessaria nel procedimento di accertamento sintetico.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione utilizza il redditometro o altri strumenti di accertamento sintetico, deve normalmente instaurare un contraddittorio preventivo con il contribuente.
- Il contribuente deve avere una concreta possibilità di spiegare la disponibilità dei beni, le spese sostenute e la provenienza delle risorse prima dell'emissione dell'atto.
- L'assenza dell'invito al contraddittorio può comportare la nullità dell'accertamento, anche per periodi d'imposta anteriori alla legge che abbia formalizzato o rafforzato tale obbligo.
- In casi analoghi è opportuno verificare sia la presenza dell'invito al contraddittorio sia l'effettiva possibilità concessa al contribuente di presentare giustificazioni e documentazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 17 mar 2015Sentenza del 17/03/2015 n. 37 - Corte Costituzionale
- Sentenza · 17 mar 2015Sentenza del 17/03/2015 n. 47 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 17 mar 2015Sentenza del 17/03/2015 n. 64 - Comm. Trib. Prov. Prato
- Sentenza · 17 mar 2015Sentenza del 17/03/2015 n. 324 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 17 mar 2015Sentenza del 17/03/2015 n. 328 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 17 mar 2015Sentenza del 17/03/2015 n. 552 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →