Sentenza del 17/03/2015 n. 37 - Corte Costituzionale
Impiego pubblico - Concorso dirigenti - Procedure selettive dirigenti Agenzie fiscali ex art. 8, comma 24 del D.L. n. 16 del 2012 - Contrasto con il principio di accesso ai pubblici uffici mediante concorso - Illegittimità costituzionale - Motivazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del D.L. n. 16 del 2012, nella parte in cui consentiva alle Agenzie fiscali di attribuire, nelle more dei concorsi, incarichi dirigenziali temporanei a propri funzionari privi della qualifica dirigenziale, mediante contratti a termine e con trattamento economico da dirigente. La censura riguardava l'elusione del principio del pubblico concorso, dell'uguaglianza nell'accesso ai pubblici uffici e dei principi di imparzialità, buon andamento ed efficienza dell'amministrazione, in violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. La procedura selettiva interna prevista dalla norma non è stata ritenuta equivalente a un concorso pubblico aperto.
La decisione
La Corte costituzionale ha dichiarato fondata la questione e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 24, del D.L. n. 16 del 2012. La Corte ha rilevato che la disciplina, anche a causa delle reiterate proroghe, trasformava una soluzione provvisoria in uno strumento ordinario e indefinito di copertura delle posizioni dirigenziali, consentendo l'esercizio di funzioni superiori senza previo pubblico concorso. È stata inoltre dichiarata, in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della L. n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 14, del D.L. n. 150 del 2013 e dell'art. 1, comma 8, del D.L. n. 192 del 2014, che prorogavano la disciplina. L'intervento del Codacons è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Art. 3 della Costituzione
"principio di uguaglianza"
La disciplina non può creare, senza adeguata giustificazione, un canale privilegiato di accesso alle funzioni dirigenziali in favore dei soli funzionari interni, escludendo gli altri aspiranti.
Art. 51 della Costituzione
"tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici"
L'accesso ai pubblici uffici deve avvenire in condizioni di uguaglianza, attraverso procedure aperte e rispettose dei requisiti stabiliti dalla legge.
Art. 97 della Costituzione
"agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso"
Il pubblico concorso è la regola generale e ordinaria per il reclutamento, soprattutto quando si tratta di accedere a posizioni dirigenziali o a funzioni superiori; esso tutela imparzialità, buon andamento ed efficienza.
Art. 8, comma 24, del D.L. n. 16 del 2012, convertito dalla L. n. 44 del 2012
"nelle more dell'espletamento di dette procedure"
La previsione di incarichi dirigenziali temporanei a funzionari interni, pur formalmente collegata ai concorsi, è stata dichiarata incostituzionale perché priva di una temporaneità effettiva e perché non assicura un accesso tramite concorso pubblico aperto.
Art. 19, commi 1-bis e 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001
"apposita procedura selettiva"
La semplice pubblicità dei posti e la valutazione delle disponibilità dei funzionari interni non costituiscono un pubblico concorso aperto e non possono sostituire la procedura concorsuale richiesta per l'accesso alla dirigenza.
Art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001
La disciplina delle mansioni superiori non è applicabile al passaggio dalla qualifica di funzionario a quella di dirigente, perché si tratta dell'accesso a un diverso ruolo e a un nuovo posto di lavoro.
Art. 20 del D.P.R. n. 266 del 1987
L'istituto della reggenza può giustificare provvisoriamente l'affidamento di funzioni dirigenziali solo in situazioni straordinarie e imprevedibili, per un periodo realmente temporaneo e in presenza di una procedura di copertura del posto.
Art. 27 della L. n. 87 del 1953
Consente alla Corte costituzionale di estendere la dichiarazione di illegittimità costituzionale alle disposizioni consequenziali che, pur sopravvenute, sono strettamente collegate alla norma principale e ne aggravano gli effetti lesivi.
Massime di principio
- L'accesso a una qualifica dirigenziale o a un ruolo superiore nella pubblica amministrazione richiede, di regola, un pubblico concorso aperto e non può essere realizzato tramite una procedura interna riservata ai dipendenti già in servizio.
- Un incarico temporaneo a personale privo della qualifica può essere ammesso solo in circostanze eccezionali, imprevedibili e realmente transitorie, con un termine finale certo e ravvicinato; proroghe reiterate possono trasformare la deroga in un aggiramento del concorso.
- La reggenza non può essere utilizzata come strumento ordinario per coprire stabilmente posti dirigenziali vacanti e non coincide con il conferimento continuativo di mansioni dirigenziali a funzionari.
- La pubblicazione di un avviso o una selezione interna non equivale necessariamente a un concorso pubblico: per rispettare gli artt. 3, 51 e 97 Cost. la procedura deve essere aperta, trasparente e idonea a consentire la partecipazione degli aspiranti in condizioni di parità.
- La temporaneità deve essere effettiva e prevedibile; subordinare la cessazione dell'incarico a un evento incerto, come l'effettiva assunzione dei vincitori, può rendere illegittima la disciplina.
- Le esigenze di continuità e funzionalità dell'amministrazione, anche se urgenti, non consentono di derogare indefinitamente al principio del pubblico concorso quando sono disponibili strumenti organizzativi meno lesivi, come la delega di competenze o una reggenza genuinamente temporanea.
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