Sentenza del 17/03/2015 n. 64 - Comm. Trib. Prov. Prato
Intimazione di pagamento: illegittimità della chiamata in causa del terzo - Nullità notifica cartella.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità della pretesa esattoriale, deducendo la nullità della notifica della cartella di pagamento perché effettuata in un luogo diverso dalla propria residenza, a domicilio errato o mediante consegna a persona non idonea a riceverla. È stata inoltre censurata la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate da parte dell'Agente della riscossione, ritenuta diretta a supplire a una carenza istruttoria propria del concessionario.
La decisione
La decisione ha ritenuto illegittima la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate e inammissibile la richiesta di informazioni all'Ufficio, poiché nella fase della riscossione l'onere dell'istruttoria ricade sull'Agente della riscossione. È stata altresì riconosciuta la nullità della notifica della cartella quando, per carente istruttoria dell'Agente, essa sia stata inviata a un domicilio errato o consegnata a un soggetto non abilitato a riceverla. Ne consegue l'accoglimento della contestazione del contribuente nei limiti indicati dalla decisione.
Massime di principio
- L'Agente della riscossione deve svolgere autonomamente gli accertamenti e le verifiche necessari nella fase esecutiva e non può trasferire sull'Agenzia delle Entrate le conseguenze di una propria carenza istruttoria.
- La chiamata in causa dell'ente impositore non è ammissibile quando venga utilizzata soltanto per colmare lacune probatorie o informative dell'Agente della riscossione.
- La notifica di una cartella può essere nulla se effettuata presso un indirizzo non corretto rispetto alla residenza o al domicilio risultante dagli accertamenti dovuti.
- La consegna dell'atto a una persona non legittimata a riceverlo può compromettere la validità della notifica, soprattutto quando non risulti una diligente verifica preventiva dell'indirizzo del contribuente.
- In situazioni analoghe, il contribuente dovrebbe contestare specificamente sia l'indirizzo utilizzato sia l'identità e l'idoneità del destinatario della consegna, chiedendo all'Agente della riscossione di dimostrare la regolarità della notifica.
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